Ricorso in via principale della regione  Veneto,  in  persona  del
 presidente  della  giunta  regionale,  autorizzato  con deliberazione
 della giunta del 12 luglio 1994 rappresentato e difeso  dagli  avv.ti
 G.  Berti,  R.  Motta  e Guido Viola, con elezione di domicilio nello
 studio di quest'ultimo in Roma, via N.  Piccolomini,  34,  contro  il
 presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  (Avvocatura generale dello
 Stato) per la dichiarazione di  illegittimita'  costituzionale  degli
 articoli  1  e  2  del d.l. 15 giugno 1994, n. 377, pubblicato nella
 Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 1994, contenente disposizioni
 urgenti  per  fronteggiare  gli  incendi  boschivi   sul   territorio
 nazionale.
                               F A T T O
    Il  testo normativo impugnato ha per oggetto l'erogazione di somme
 nei confronti del  Ministero  delle  risorse  agricole  alimentari  e
 forestali e del Corpo Nazionale vigili del fuoco per fronteggiare "le
 gravi  situazioni di periolo e di danno a persone o cose connesse con
 gli incendi boschivi sul territorio nazionale".  Complessivamente  la
 somma a spendere e' di 65 miliardi per l'anno 1994.
    Nella  lett.  b)  del secondo comma dell'art. 1 e' previsto che 30
 miliardi dei 65 stanziati siano destinati alle esigenze del Ministero
 delle risorse agricole, articolati in  modo  piuttosto  generico  con
 riferimento  a  una  gestione  degli  aeromobili  antincendio,  degli
 elicotteri, dei centri operativi e stazioni forestali A.I.B.  nonche'
 al  potenziamento  delle  strutture,  attrezzature, equipaggiamenti e
 mezzi terrestri, e infine "al reclutamento di  operatori  antincendio
 volontari  nelle  regioni  a  statuto  ordinario,  da  distribuire in
 relazione alla superficie terrestre, alla superficie  forestale  e  a
 quella  percorsa  dal  fuoco  come media dell'ultimo triennio". Nella
 lett. c) dello stesso art. 1, secondo comma, risulta la  destinazione
 di  5  miliardi "all'avviso di un piano di rilevamento degli incendi,
 che sara' realizzato d'intesa fra il Ministero delle risorse agricole
 e il Ministero dell'ambiente mediante  sistemi  aventi  requisiti  di
 rapidita'  e di rilocabilita' nell'ambito dei parchi nazionali, delle
 riserve naturali a rischio e  nelle  altre  aree  ad  elevato  pregio
 naturalistico ed ambientale a rischio".
    Degli  operatori  antincendio  si occupa altresi' anche il secondo
 comma dell'art. 2 per confermare la gratuita' delle loro  prestazioni
 e  garantire  l'equipaggiameno  e  la copertura assicurativa. La loro
 selezione infine e la decisione circa il  loro  impiego,  sempre  per
 quanto  previsto  nel secondo comma dell'art. 2, sono attribuite alla
 competenza del Corpo forestale dello Stato. Cio' pone in evidenza tra
 l'altro che il richiamo alle regioni a statuto ordinario  alla  lett.
 b) dell'art. 1 e' finalizzata esclusivamente a coinvolgere le regioni
 medesime  come  meri  enti  di  erogazione  del finanziamento statale
 relativo al reclutamento degli operatori volontari.
    A   parte   queste   specifiche   previsioni,   i   due   articoli
 dell'impugnato  atto  normativo  del  Governo  si  pongono nella loto
 interezza in contrasto con la garanzia  delle  competenze  regionali:
 non tengono conto non solo della competenza in materia di agricoltura
 e  foreste  garantita  dall'art.  117  della Costituzione, ma neppure
 delle  specifiche  previsioni  legislative   relative   al   servizio
 antincendi  nei  boschi,  emanate  dallo Stato per attuare il riparto
 delle  competenze  tra  Stato  e  regioni,  e  dalle  quali  si  trae
 agevolmente  la  linea  di  confine tra l'interesse nazionale, con le
 connesse esigenze di uniformita', e la competenza regionale. Colpisce
 il fatto che il governo  intervenga  in  un  settore  abbondantemente
 disciplinato  sotto il profilo della competenza regionale, come se la
 motivazione del finanziamento lo assolvesse dall'obbligo del rispetto
 delle competenze e del necessario rapporto collaborativo tra Stato  e
 regioni.
                             D I R I T T O
    Violazione  degli  articoli  117  e  118  della  Costituzione,  in
 relazione all'art. 69, terzo comma, del d.P.R.  24  luglio  1977,  n.
 616,  alla  legge  1$  marzo  1975,  n.  47  (difesa dei boschi dagli
 incendi), alla legge 4 dicembre  1993  n.  491  (riordino  competenze
 regionali  in  materia  agricola  e forestale e istituzione del nuovo
 Ministero delle risorse agricole, alimetari e forestali),  al  d.P.R.
 15  marzo  1994,  n.  197  (regolamento  circa  l'organizzazione  del
 Ministero delle risorse agricole), e infine  alla  legge  6  dicembre
 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette).
    Il  decreto-legge  impugnato cade, con effetto stravolgente, in un
 quadro di competenze gia' sufficientemente delineato in coerenza  con
 la  competenza  regionale,  come  competenza generale e principale in
 materia di foreste. La legge n. 491/1993, soppressiva  del  Ministero
 dell'agricoltura   e  foreste  ha  appunto  delineato  la  competenza
 regionale in materia in termini di generalita' e  di  residuabilita',
 con la conseguenza che le competenze riconosciute allo Stato non solo
 appaiono  definite in termini di specialita', ma vogliono che la loro
 attuazione  non  possa  non  avvenire  nel  rispetto  della  generale
 competenza   regionale   e   quindi   con   specifiche  modalita'  di
 coordinazione con tale competenza.
    Il Ministero delle risorse agricole e' stato costituito  per  vero
 sulla  piattaforma  di  una  generale traslazione delle competenze in
 materia alle regioni. Tra le competenze gia' attribuite alle  regioni
 dal  d.P.R. n. 616 era espressamente contenuto il complesso normativo
 e organizzativo riguardante la difesa dei boschi  dagli  incendi;  in
 pratica,  erano state trasferite alle regioni le funzioni individuate
 dalla legge n. 47/1975 dedicata in modo  specifico  alla  difesa  dei
 boschi  dagli  incendi.  Gia'  questa legge aveva impostato la difesa
 degli  incendi  su  piani  regionali  e  interregionali,  con   ampio
 riconoscimento  quindi  della capacita' regionale in materia. In ogni
 caso, anche la' dove lo  Stato  manteneva  delle  competenze,  queste
 dovevano   essere   esercitate   in  collaborazione  con  le  regioni
 interessate, il che ovviamente si armonizzava con  la  pianificazione
 regionale  della  difesa dagli incendi boschivi (artt. 4 e 6). L'art.
 69, terzo comma, del d.P.R. n. 616 aveva comunque posto il  principio
 secondo  il quale, restando ferma le competenza dello Stato in ordine
 all'organizzazione gestione del servizio aereo di  spegnimento  degli
 incendi,  questa  competenza  dovesse  esercitarsi  d'intesa  con  le
 regioni, tanto piu' che queste ultime debbono provvedere a costituire
 servizi anticendi, proprio  sulla  base  dei  piani  da  esse  stesse
 predisposti.
    Il  regolamento  contenuto  nel  d.P.R.  15  marzo 1994, n. 197, e
 recante norme di organizzazione del  nuovo  Ministero  delle  risorse
 agricole   dichiara   ripetutamente   la  salvezza  delle  competenze
 regionali e non affronta neppure il settore del servizio anticendi.
    In questa situazione normativa appare subito che il decreto  legge
 impugnato,  sia pure nei limiti del proprio oggetto che e' in realta'
 il finanziamento dei servizi di spegnimento, deborda  ampiamente  dai
 confini  delle  potesta'  statale  e si basa sulla negazione non solo
 delle competenze regionali quali emergono sia dalla leggge n. 47/1975
 sia dal d.P.R. n.  616/1977,  sia  infine  dall'art.  1  della  legge
 istitutiva  del Ministero, ma anche di quella norma essenziale che e'
 data dalla cooperazione con le regioni, come principio cardine in una
 materia caratterizzata ormai dalla competenza generale delle  regioni
 stesse.
    Anche  ammesso  che il servizio di difesa dagli incendi nei boschi
 mediante l'impiego  di  aerei  e  di  elicotteri  evochi  un'esigenza
 unitaria  e  si  collochi  quindi sul piano dell'interesse nazionale,
 cio' non potrebbe mai venire  concepito  e  disciplinato  in  termini
 derogatori   rispetto  alla  predominante  funzione  regionale.  Deve
 tenersi presente che alla stregua  dell'art.  69,  terzo  comma,  del
 d.P.R.  n.  616/1977, le regioni sono state investite dello specifico
 compito di costituire servizi antincendi boschivi, e che alla stregua
 della stessa disposizione l'esercizio della competenza dello stato in
 ordine al servizio aereo di spegnimento degli incendi  e  all'impiego
 di  vigili del fuoco vuole espressamente l'intesa con le regioni. Fra
 le  competenze  ora  attribuite  al  nuovo  Ministero  delle  risorse
 agricole,  alimentari  e  forestali non si trova nulla in ordine alla
 difesa  dagli  incendi  boschivi:  il  che  conferisce  risalto  alla
 conservazione della competenza regionale anche in questa materia.
    Il decreto impugnato si rivolge in modo netto e dichiarato solo al
 Ministero,  e  pertanto,  sia  pure  in  aderenza  alla  funzione  di
 finanziamento cui le sue disposizioni sono rivolte, esso ridisegna la
 materia della difesa  dagli  incendi,  estraniando  completamente  da
 questa  proprio le regioni. Alla lett. b) del secondo comma dell'art.
 1, nel momento in cui si prevede  l'erogazione  di  30  miliardi,  il
 Ministero  delle  risorse  agricole,  alimentari  e  forestali appare
 infatti  delineato  come  organo  di  imputazione  anche  dei  centri
 operativi  A.I.B.  e  di  tutta  l'organizzazione  occorrente  a tali
 centri, e cioe' delle strutture,  dell'acquisto  dei  mezzi  e  delle
 attrezzature, degli equipaggiamenti, del reclutamento degli operatori
 antincendio  volontari;  e  le regioni sono nominate, con un evidente
 intento svalutativo e quasi per  allontanarne  ogni  pretesa  attiva,
 solo  come  sede territoriale o come ubicazione di questi servizi: al
 contrario,  la  competenza  in  ordine  ai   servizi   stessi,   gia'
 disciplinati dalla legge n. 47/1975, e' stata trasferita, come detto,
 alle regioni con il d.P.R. n. 616/1977.
    Anche le squadre di volontari rientrano quindi nell'organizzazione
 di  competenza  regionale,  non  risultando essere state distratte da
 questa competenza in occasione del trasferimento di cui al d.P.R.  n.
 616.  L'art.  7  della  legge  n.  47/1975 si riferisce non solo alla
 mobilitazione di volontari, la cui  preparazione  pure  compete  alle
 regioni,   ma   anche   alla   razionale  utilizzazione  delle  opere
 predisposte alla stregua dell'art. 3  della  stessa  legge:  solo  il
 servizio  aereo  di  spegnimento  e  l'impiego  dei  vigili del fuoco
 restavano di competenza  statale.  L'aver  messo  insieme  servizi  a
 diversa  collocazione organizzativa, prescindendo completamente dalla
 competenza riservata alla regione, e' mezzo evidente di violazione di
 questa competenza.
    Ugualmente dicasi  per  il  piano  di  rilevamento  degli  incendi
 previsto  alla  lett.  c),  secondo  comma,  dell'art. 1, dove sembra
 addirittura volersi distruggere la competenza regionale, in quanto la
 realizzazione del piano di rilevamento degli incendi  e'  configurato
 come  frutto  di  un'intesa  non  con le regioni, ma fra il Ministero
 delle risorse agricole e il Ministero dell'ambiente: anche  a  questo
 proposito,   si  deve  far  riferimento  alla  citata  normazione  di
 attuazione delle competenze regionali, dove la  pianificazione  della
 difesa  dagli  incendi,  ancor  prima del trasferimento della materia
 alle regioni, includeva espressamente la collaborazione delle regioni
 (art. 6 della legge n. 47/1975).
    Ulteriore violazione della competenza regionale  si  rinviene  nel
 secondo  comma  dell'art. 2, che distrae dall'ambito della regione la
 selezione e l'impiego degli operatori antincendi volontari:  funzioni
 queste  trasferite  appunto alle regioni dal d.P.R. n. 616/1977 (art.
 69, terzo comma).
    Altrettanto si rileva in  ordine  all'invasione  della  competenza
 regionale  che  emerge dalla seconda parte della lett. c) del secondo
 comma dell'art. 1, dove si pone  un  collegamento  tra  il  piano  di
 rilevamento degli incendi e i parchi, le riserve naturali e "le altre
 aree  ad elevato pregio naturalistico e culturale a rischio". Anche a
 questo  riguardo  la  proposizione  appare  composta   in   modo   da
 comprendere  oggetti  diversi  o  diversamente  qualificabili al solo
 scopo di mettere in  piedi  una  struttura  statale,  e  scartare  le
 regioni.  E'  appena  il caso di osservare che per le aree ad elevato
 pregio naturalistico l'opera di difesa dagli incendi e' di competenza
 regionale, anche per la  ragione  che  la  loro  individuazione,  con
 l'emanazione  di  specifiche  normative  di protezione, e' appunto di
 competenza regionale ai sensi della legge 6  dicembre  1991,  n.  394
 (artt. 2, 22, 23, 25, 26, quest'ultimo in fase di coordinamento degli
 interventi, e 27 sulla vigilanza e sorveglianza).
    In  conclusione, sul presupposto del pieno disconoscimento di ogni
 pincipio di cooperazione e di collaborazione, anzi di doverosa intesa
 tra Stato e regioni in materia di difesa  dagli  incendi  nei  boschi
 (principio    cooperativo    ora    costantemente   affermato   dalla
 giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte: di recente, sentenza 26 marzo
 1993,  n.  109), si vuole incidere, quasi profittando della finalita'
 di  finanziamento  del  testo  normativo,  in  specifiche  competenze
 attribuite  alle  regioni.  Il solo principio costituzionale di leale
 cooperazione condanna ogni atto normativo statale che, attraverso una
 disposizione  di  finanziamento,  o  approfittando  di  quest'ultima,
 trasgredisca  o  diminuisca le competenze regionali. Solo un'adeguata
 forma  di  raccordo  Stato-regioni  ne   consentirebbe   infatti   la
 salvaguardia.  Nella specie, come detto, si e' operato addirittura in
 senso  contrario,  adottando  il  finanziamento   come   veicolo   di
 stravolgimento delle competenze o di illecita intrusione in esse.