Ricorso della regione Lombardia, in  persona  del  presidente  pro-
 tempore della giunta regionale, dott. Paolo Arrigoni, rappresentata e
 difesa,  come  da delega a margine del presente atto, ed in virtu' di
 deliberazione di giunta regionale n.  V/54726  del  12  luglio  1994,
 dagli  avv.  proff.  Giuseppe  Franco  Ferrari  e Massimo Luciani, ed
 elettivamente domiciliata presso lo  studio  del  secondo,  in  Roma,
 lungotevere  delle Navi n. 30, contro la Presidenza del Consiglio dei
 Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro-tempore, per la
 dichiarazione di illegittimita' costituzionale del  decreto-legge  15
 giugno  1994,  n.  377 (in Gazzetta Ufficiale 16 giugno 1994, n. 139,
 della serie generale),  disposizioni  urgenti  per  fronteggiare  gli
 incentivi  boschivi  sul  territorio  nazionale,  quanto  all'art. 1,
 secondo comma, lett. b), nella parte in cui tale disposizione prevede
 uno stanziamento di lire trenta miliardi a favore del Ministero delle
 risorse   agricole,  alimentari  e  forestali  con  riferimento,  tra
 l'altro, "al reclutamento di operatori  antincendio  volontari  nelle
 regioni  a  statuto  ordinario,  da  distribuire  in  relazione  alla
 superficie terrestre, alla superficie forestale, ed a quella percorsa
 dal fuoco come media dell'ultimo triennio"; quanto all'art. 3,  primo
 comma,  nella  parte in cui tale disposizione prevede che "le regioni
 individuate nell'art. 30- bis del decreto-legge 28 dicembre 1989,  n.
 415,  convertito con modificazioni, dalla legge n. 38, e nell'art. 6,
 terzo comma, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con
 modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n.  195,  che  non  abbiano
 ancora  provveduto  a  realizzare gli interventi di cui alle medesime
 normative, sono tenute a definire gli atti di consegna  dei  relativi
 lavori  entro  trenta  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore del
 presente decreto.  Trascorso inutilmente tale termine i contributi di
 cui  alle  predette  normative  sono  revocati  per  la   parte   non
 utilizzata.   Il  Ministero  delle  risorse  agricole,  alimentari  e
 forestali provvede ai conseguenti recuperi  ed  al  versamento  delle
 relative somme all'entrata del bilancio dello Stato".
    1.1.  -  Il d.P.R. n. 616/1977 - come e' noto - all'art. 69, terzo
 comma,  ha  trasferito  integralmente  alle   regioni   le   funzioni
 concernenti  la  difesa  dei  boschi  dagli  incendi,  includendo nel
 trasferimento la pianificazione di cui  all'art.  1  della  legge  n.
 47/1975,   la   costituzione   di   servizi  antincendi  boschivi  ed
 eccettuando dal trasferimento esclusivamente  la  competenza  statale
 all'organizzazione e alla gestione, peraltro d'intesa con le regioni,
 del  servizio  aereo  di spegnimento degli incendi e dell'impiego del
 corpo dei vigili del fuoco.
    Da quanto sopra deriva la piena legittimita' dello stanziamento di
 cui all'art. 1, secondo comma, lett. b), del d.l.  impugnato  quanto
 alla  gestione  operativa e logistica di aereomobili, alla gestione e
 al potenziamento del servizio  elicotteri,  e  piu'  in  generale  al
 potenziamento delle strutture e degli equipaggiamenti del corpo fore-
 stale  dello  Stato.  Al  contrario,  il  reclutamento  di  operatori
 antincendio sostanzialmente alle dipendenze del corpo forestale dello
 Stato  comporta  il  virtuale  ritrasferimento   allo   Stato   delle
 competenze  relative  all'organizzazione  delle  squadre  volontarie,
 nella sola Lombardia costituite da  migliaia  di  addetti.  Sarebbero
 evidenti  non  solo  la duplicazione delle funzioni e delle strutture
 organizzative, ma altresi' le gravi disfunzioni dal  punto  di  vista
 operativo.
    Si  assume  pertanto  la  violazione  degli  artt. 117 e 118 della
 Costituzione con riferimento all'art.  69  del  d.P.R.  n.  616/1977,
 nonche'  la violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione sotto il
 profilo  dell'efficenza  e  del  buon  andamento  e  della  correlata
 razionalita'  delle  scelte organizzative, sempre con riferimento del
 sopra citatao comma dell'art. 69 del d.P.R. n. 616/1977.
   1.2. - Gli artt. 117 e 118 della  Costituzione  risultano  violati,
 infine,  anche  in relazione a quanto disposto dalla legge 4 dicembre
 1993, n. 491, contenente il "Riordinamento delle competenze regionali
 e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero
 delle risorse agricole,  alimentari  e  forestali".  Tale  legge,  in
 conformita'   alla   volonta'   popolare   espressa  nella  votazione
 referendaria  del  18  aprile  1993,  ha   soppresso   il   Ministero
 dell'agricoltura  e  delle  foreste,  ed  ha  disposto  che  "Sono di
 competenza  delle regioni tutte le funzioni in materia di agricoltura
 e foreste, di acquacoltura e agriturismo, nonche' le  funzioni  rela-
 tive  alla  conservazione  e  allo  sviluppo del territorio rurale ed
 esclusione di quelle attribuite dalla presente legge al Ministero  di
 cui  all'art.  2,  primo  comma"  (e cioe' al Ministero delle risorse
 agricole, alimentari e forestali).  Ebbene,  al  nuovo  dicastero  la
 legge  riserva  competenze  di carattere generalissimo, che attengono
 principalmente  ai  rapporti  fra  il  nostro  ordinamento  e  quello
 internazionale  o comunitario (art. 2, lettere a), b, c)) ovvero alla
 definizione di politiche di  indirizzo  e  coordinamento  nonche'  di
 elaborazione  e  diffusione  di informazioni e di dati (art. 2, lett.
 d)).  Tali  competenze  vanno  tutte  esercitate  nel  rispetto   del
 principio fondamentale che ispira la riforma, a tenor del quale tutte
 le  funzioni  in  materia  di  agricoltura  e foreste, sono, oggi, di
 competenza delle regioni.
    Cio' vale anche in riferimento alle attivita' di prevenzione degli
 incendi boschivi, rispetto alle quali la legge n. 491/1993  non  solo
 conferma,  ma  rafforza (determinandone l'ulteriore irrigidimento) le
 menzionate previsioni  dell'art.  69,  terzo  comma,  del  d.P.R.  n.
 616/1977.  Nel  nuovo  scenario  normativo,  infatti,  la  tutela del
 patrimonio boschivo dagli incendi diviene una delle tante funzioni in
 materia di agricoltura e foreste che - come ricordato - sono tutte di
 competenza regionale.
    In conclusione: non solo la legge n. 491/1993 non ha in alcun modo
 alterato, in danno delle regioni, il  riparto  delle  competenze  fra
 queste  e  lo  Stato  in  riferimento  alla  previsione degli incendi
 boschivi, ma ha anzi ulteriormente chiarito  l'assoluta  residualita'
 delle   competenze   statali,   secondo   un   principio   fortemente
 autonomistico in materia di agricoltura e foreste (corrispondente, si
 ripete, alla volonta' popolare) che la normativa qui censurata aspira
 illegittimamente a rovesciare.
    2.  -  Nell'ambito  delle  descritte  competenze   legislative   e
 amministrative  regionali  in  materia  di  difesa  dei  boschi dagli
 incendi, e nel rispetto del quadro delle competenze  cosi'  definito,
 il d.l. n. 415/1989, convertito in legge n. 38/1990 (art. 30-bis) e
 il  d.l. n. 142/1991, convertito in legge n. 195/1991 (art. 6, terzo
 comma) hanno individuato talune regioni, tra cui la  Lombardia,  come
 beneficiarie di finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche
 con particolare riguardo ad impianti automatici di avvistamento degli
 incendi boschivi.
    L'art.  3,  primo  comma,  del d.l. impugnato vorrebbe ora che la
 mancata consegna dei lavori  cosi'  finanziati  entro  trenta  giorni
 dall'entrata in vigore dello stesso d.l. desse luogo alla revoca dei
 contributi  inutilizzati  in  tutto  o in parte e alla riassegnazione
 delle  relative  somme  al  bilancio  del  Ministero  delle   risorse
 agricole, alimentari e forestali.
    Tale  disposizione  si  pone  in contrasto con gli artt. 117 e 118
 della Costituzione sotto il profilo della attribuzione allo Stato  di
 un   potere   sostitutivo,   insieme   con   la  revoca-sanzione  del
 finanziamento, che e' automatica e non preceduto da alcuna formalita'
 procedimentale, quale una diffida, una comunicazione o un  sollecito,
 che  codesta  Corte  ha  sempre  ritenuto necessaria nelle materie di
 competenza regionale  uniformemente  disciplinate  da  legge  statale
 (cfr.  ad  es.  sentt.  nn.  304/1987,  177  e  1000/1988, 101, 324 e
 460/1989, 533 e 85/1990, 483, 49 e 37/1991, 427 e 462/1992).
    Codesta  Corte  ha  sempre affermato che la mera prefissione di un
 termine non e' idonea a  caratterizzare  il  comportamento  regionale
 come omissivo e surrogabile. Cio' tanto piu' in quanto il termine sia
 generale e automatico, e non puntuale e rapportato a circostanze con-
 crete  e  specifiche,  ne'  collegato  alle  garanzie  procedimentali
 imposte dalla leale collaborazione.
    Per giunta,  detto  termine  -  irragionevolmente  breve  -  viene
 fissato  ora  per  allora,  ricollegando  ai  comportamenti regionali
 conseguenze giuridiche (gravissime)  inizialmente  non  previste.  Si
 pensi, in proposito, che, come ci si riserva di documentare, numerosi
 d.m.  hanno  gia'  impegnato  i relativi fondi a favore della regione
 ricorrente: l'ultimo della serie e' il d.m. n.  979/1993,  notificato
 alla regione Lombardia in data 14 febbraio 1994.
    Si  consideri  inoltre  che  le opere in questione sono di elevata
 complessita' e che nessuna normativa vigente  in  materia  di  opere,
 forniture  o  servizi  (leggi nn. 406/1991 e 109/1994, testo unico n.
 358/1992, e dir. CEE 92 del 1950) consente  termini  cosi'  brevi  da
 ricomprendersi  nei  citati  trenta  giorni,  sotto  alcuna modalita'
 procedurale.
    Ne deriva che la norma impugnata realizza  un  virtuale  esproprio
 automatico,  che contrasta con gli artt. 117 e 118 della Costituzione
 con riguardo all'art. 69 del d.P.R.  n.  616/1977,  delle  leggi  nn.
 38/1990  e  195  del  1991,  nonche'  con  gli  artt.  3  e  97 della
 Costituzione  con  riguardo  alla  citata  normativa  in  materia  di
 appalti,  atteso  che  le  conseguenze pregiudizievoli previste dalla
 censurata  normativa  prescindono  da  qualunque  considerazione   di
 opportunita'  e  -  come  accennato  -  si producono a prescindere da
 qualsivoglia contraddittorio con la regione interessata.