ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione Liguria riapprovata dal Consiglio regionale il 5 ottobre 1993, dal titolo "Disposizioni relative al rilascio di permesso di ricerca e all'esercizio di attivita' di cava e torbiera. Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 10 aprile 1979, n. 12", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 26 ottobre 1993, depositato in cancelleria il 2 novembre 1993 ed iscritto al n. 65 del registro ricorsi 1993. Udito nell'udienza pubblica del 5 luglio 1994 il Giudice relatore Antonio Baldassarre; Udito l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il ricorrente. Ritenuto in fatto Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato, in riferimento agli artt. 127 e 128 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale della legge della Regione Liguria, dal titolo "Disposizioni relative al rilascio di permesso di ricerca e all'esercizio di attivita' di cava e torbiera. Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 10 aprile 1979, n. 12", riapprovata, a seguito di rinvio, il 5 ottobre 1993. Il ricorrente, dopo aver ricordato che in sede di riesame la Regione aveva apportato modifiche che solo in parte recepivano i rilievi mossi con il rinvio, prospetta, in primo luogo, la violazione dell'art. 127 della Costituzione, essendo avvenuta la riapprovazione della legge a maggioranza semplice e non a maggioranza assoluta, come prescritto dalla citata disposizione costituzionale. In effetti, aggiunge il ricorrente, poiche' sulla base della documentazione in atti non e' possibile ritenere che la Regione Liguria, dopo il rinvio governativo, abbia inteso attivare un nuovo procedimento legislativo e poiche' le modificazioni apportate in sede di riesame interessano solo le disposizioni oggetto di rinvio, la legge impugnata deve considerarsi come "non nuova" e, quindi, la riapprovazione sarebbe dovuta avvenire a maggioranza assoluta. La stessa legge sarebbe, inoltre, illegittima per contrasto con l'art. 128 della Costituzione, dal momento che, nell'attribuire all'autorizzazione regionale il valore di approvazione della variante urbanistica (art. 11, terzo comma), interferirebbe, comprimendola, con la sfera di autonomia garantita ai comuni. Di qui, in applicazione dei principi affermati da questa Corte nelle sentenze nn. 157 del 1990 e 212 del 1991, deriverebbe l'illegittimita'costituzionale della legge impugnata o, quanto meno, dell'art. 11, terzo comma, della stessa. La Regione Liguria non si e' costituita nel presente giudizio. Considerato in diritto Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato questione di legittimita' costituzionale della legge della Regione Liguria, dal titolo "Disposizioni relative al rilascio di permesso di ricerca e all'esercizio di attivita' di cava e torbiera. Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 10 aprile 1979, n. 12", per violazione degli artt. 127, terzo e quarto comma, e 128 della Costituzione. La questione e' fondata, poiche', come ha prospettato il ricorrente, la legge regionale impugnata non puo' essere considerata come "legge nuova" ai sensi e agli effetti dell'art. 127, terzo e quarto comma, della Costituzione e, pertanto, avrebbe dovuto essere riapprovata a maggioranza assoluta, non gia' a maggioranza semplice, come invece e' avvenuto. A partire dalla sentenza n. 158 del 1988, questa Corte ha costantemente affermato che, in base all'art. 127 della Costituzione, una legge regionale, che sia stata rinviata dal Governo per il riesame, deve essere considerata come "non nuova", non soltanto nell'ipotesi in cui in sede di riesame il Consiglio regionale riapprovi la legge senza apportare alcuna modificazione o innovando solo parti dell'atto prive di significato normativo, ma anche nelle ipotesi in cui vengano comunque modificate esclusivamente le disposizioni direttamente o indirettamente interessate dalle osservazioni formulate dal Governo al momento del rinvio. La stessa Corte ha precisato anche che, quando il Consiglio regionale, nell'ambito dello stesso procedimento legislativo, intende riapprovare la legge rinviata, qualificabile come "non nuova" secondo i criteri precedentemente indicati, deve farlo votando a maggioranza assoluta (v. sentt. nn. 79 del 1989, 154 del 1990, 497 del 1992 e 287 del 1994). Sulla base dei principi ora ricordati, la legge della Regione Liguria oggetto di impugnazione del presente ricorso deve esser considerata non validamente riapprovata, poiche' la stessa legge, essendo stata modificata soltanto nelle disposizioni interessate dal rinvio governativo, non doveva essere ritenuta come "legge nuova" e, pertanto, non poteva considerarsi "riapprovata", avendo riportato soltanto la maggioranza semplice, e non quella dei componenti del Consiglio regionale.