ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nei  giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma sesto-
 bis, della legge 27 aprile 1989, n. 154 (Conversione  in  legge,  con
 modificazioni,  del  decreto  legge  2  marzo  1989,  n.  69, recante
 "Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone
 fisiche  e  versamento  di  acconto  delle   imposte   sui   redditi,
 determinazione  forfettaria  del reddito e dell'I.V.A., nuovi termini
 per la presentazione della  dichiarazione  da  parte  di  determinate
 categorie  di  contribuenti,  sanatoria di irregolarita' formali e di
 minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento  delle
 elusioni,  nonche'  in  materia  di  aliquote I.V.A. e di tasse sulle
 concessioni governative"), in relazione agli artt. 1  del  d.P.R.  29
 dicembre  1973,  n.  1092 (Testo unico delle norme sul trattamento di
 quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), 24, secondo
 comma, e 29, penultimo comma, del d.P.R. 29 settembre  1973,  n.  600
 (Disposizioni  comuni  in  materia  di accertamento delle imposte sui
 redditi), 47 primo comma, lett. h), del d.P.R. 22 dicembre  1986,  n.
 917  (Testo  unico  delle imposte sui redditi) e 33, terzo comma, del
 d.P.R.  4  febbraio  1988,  n.  42  (Disposizioni  correttive  e   di
 coordinamento  sistematico-formale, di attuazione e transitorie rela-
 tive al testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22
 dicembre 1986, n. 917), promossi con ordinanze emesse il 19  novembre
 1990  dalla  Commissione  tributaria  di primo grado di Biella, il 24
 maggio 1991 (n. 3 ordinanze), il 4 ottobre 1991, il 20 novembre  1992
 e  l'8  novembre  1991 dalla Commissione tributaria di primo grado di
 Torino,  il  27  aprile  1993  (n.  2  ordinanze)  dalla  Commissione
 tributaria  di  primo grado di Piacenza ed il 28 settembre 1993 dalla
 Commissione  tributaria  di  primo   grado   di   Bergamo,   iscritte
 rispettivamente  ai  nn.   135, 730, 747 e 748 del registro ordinanze
 1991, ai nn. 69, 346, 347, 422 e 678 del registro ordinanze  1993  ed
 al  n.  136  del  registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica, prima serie  speciale,  n.  11  dell'anno
 1991,  n. 4 dell'anno 1992, nn. 9, 27, 35 e 47 dell'anno 1993 e n. 13
 dell'anno 1994;
    Visti gli atti di costituzione di Aubert Mario, Pignatelli Mario e
 Danese Giuseppe;
    Udito nell'udienza pubblica del 7 giugno 1994 il Giudice  relatore
 Enzo Cheli;
                           Ritenuto in fatto
   1.   -   Nel   procedimento  promosso  da  Giovanni  Samory  contro
 l'Intendenza di  Finanza  di  Vercelli  avverso  il  silenzio-rifiuto
 maturato sulla sua istanza di rimborso dell'imposta sul reddito delle
 persone  fisiche  corrisposta  sulla pensione relativamente agli anni
 1988 e 1989, la Commissione tributaria di primo grado di Biella,  con
 ordinanza  del 19 novembre 1991 (R.O. n. 135 del 1991), ha dichiarato
 rilevante e non manifestamente infondata - con riferimento agli artt.
 3  e  53,  primo  comma,  della  Costituzione  -  la   questione   di
 legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma sesto-bis, della legge
 27  aprile  1989,  n.  154  (che ha convertito, con modificazioni, il
 decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69), in relazione  agli  artt.  1  del
 d.P.R.  29 dicembre 1973, n. 1092, 24, secondo comma, e 29, penultimo
 comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 47, primo  comma,  lett.
 h), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e 33, terzo comma, del d.P.R.
 4  febbraio  1988,  n. 42, nella parte in cui tali norme "limitano ad
 alcune categorie il beneficio dell'assoggettamento in misura  ridotta
 (sessanta  per  cento) ad imposta I.R.PE.F. degli importi corrisposti
 per trattamento pensionistico".
    La norma impugnata - equiparando gli assegni vitalizi  di  cui  al
 secondo  comma  dell'art.  24  ed al penultimo comma dell'art. 29 del
 d.P.R. 29 settembre 1973, n.  600,  alle  rendite  vitalizie  di  cui
 all'art.  47,  primo comma, lett. h), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n.
 917 - comportava, in relazione all'art. 33, terzo comma, del d.P.R. 4
 febbraio 1988, n. 42, l'assoggettamento all'imposta sul reddito delle
 persone fisiche relativa agli assegni vitalizi dovuti ai parlamentari
 cessati dalla carica (ed  ai  soggetti  inclusi  in  altre  categorie
 equiparate)  nella  misura ridotta conseguente all'abbattimento della
 base imponibile al 60 per cento dell'ammontare di detti assegni.
    Ad avviso del giudice a quo, la riduzione della base imponibile ai
 fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche - se puo' trovare
 fondamento nei confronti delle  indennita'  di  carica  spettanti  ai
 parlamentari  (od ai soggetti compresi nelle categorie equiparate) in
 relazione alle spese straordinarie che gli stessi, nell'esercizio del
 loro  mandato,  devono   affrontare   -   non   troverebbe,   invece,
 giustificazione nei confronti dei parlamentari cessati dal mandato: e
 questo  perche'  i  parlamentari  (e  gli appartenenti alle categorie
 equiparate), una volta cessata la carica, verrebbero  a  trovarsi  in
 una  posizione  del tutto identica a quella propria della generalita'
 dei dipendenti pubblici collocati in quiescenza, con  la  conseguenza
 che  il  regime  di  privilegio  accordato  dalla normativa impugnata
 avrebbe carattere arbitrario e si porrebbe in contrasto  sia  con  il
 principio  di  eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione sia
 con la regola dettata dall'art. 53, primo comma, della  Costituzione,
 secondo  cui  tutti  sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in
 ragione della loro capacita' contributiva.
    2. - Nei procedimenti promossi da Mario Aubert, Mario  Pignatelli,
 Giuseppe  Danese  e  Arturo  Sofi  contro  l'Intendenza di Finanza di
 Torino avverso il silenzio-rifiuto maturato  sulle  loro  istanze  di
 rimborso  dell'imposta  sul reddito delle persone fisiche corrisposta
 sul trattamento di pensione relativamente agli anni 1988 e  1989,  la
 Commissione tributaria di primo grado di Torino, con ordinanze del 24
 maggio  1991  (R.O. nn. 730, 747 e 748 del 1991) e del 4 ottobre 1991
 (R.O. n. 69 del 1993), di identico contenuto,  ha  sollevato  analoga
 questione  di  legittimita' costituzionale dell'art.  2, comma sesto-
 bis, della legge 27 aprile 1989, n. 154,  "nella  parte  in  cui  non
 ricomprende  tra i destinatari di detta norma la pensione corrisposta
 al personale del pubblico impiego".
    Anche in queste ordinanze la  questione  e'  stata  sollevata  sul
 rilievo  che la normativa impugnata darebbe vita ad un ingiustificato
 regime di privilegio contrastante con gli artt. 3 e 53, primo  comma,
 della Costituzione.
    3. - I giudizi venivano presi in esame nell'udienza pubblica del 5
 maggio  1992, a seguito della quale questa Corte adottava l'ordinanza
 istruttoria 22 maggio 1992, diretta ad acquisire presso la Camera dei
 deputati ed il Senato della Repubblica elementi informativi in ordine
 al regime degli assegni vitalizi dovuti ai parlamentari  cessati  dal
 mandato.
    4.  -  Esaurita l'istruttoria, i giudizi venivano ripresi in esame
 all'udienza pubblica dell'8 giugno 1993, a  seguito  della  quale  la
 Corte,  con ordinanza n. 294 del 1993, disponeva di sollevare innanzi
 a se stessa, in quanto pregiudiziale, la  questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  2,  comma sesto-bis, della legge 27 aprile
 1989, n. 154, "nella parte in cui prevede un  trattamento  tributario
 privilegiato  rispetto  al regime ordinario - mediante l'abbattimento
 della base imponibile al 60 per  cento  del  reddito  percepito  -  a
 favore  degli  assegni  vitalizi percepiti dai soggetti inclusi nelle
 categorie elencate dagli artt. 24, secondo  comma,  e  29,  penultimo
 comma,  del  d.P.R.  29  settembre  1973, n. 600, in riferimento agli
 artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione".
    5. - Successivamente pervenivano a questa Corte altre ordinanze di
 contenuto identico o analogo a quelle innanzi richiamate.  Si  tratta
 delle ordinanze della Commissione tributaria di primo grado di Torino
 in  data  8  novembre 1991 e 20 novembre 1992 (R.O. nn. 346 e 347 del
 1993); della Commissione tributaria di primo  grado  di  Piacenza  in
 data 27 aprile 1993 (R.O. nn. 422 e 678 del 1993) e della Commissione
 tributaria  di primo grado di Bergamo in data 28 settembre 1993 (R.O.
 n. 136 del 1994).
    6. - All'udienza pubblica del 7 giugno 1994 sono  state  prese  in
 esame    sia    la    questione    di   legittimita'   costituzionale
 pregiudizialmente sollevata da questa Corte con  l'ordinanza  n.  294
 del  1993  sia le questioni sollevate dalle Commissioni tributarie di
 Biella, Torino, Piacenza e Bergamo innanzi richiamate.
    7.  -  Con  la  sentenza  n.  289  del  1994,  questa  Corte,   in
 accoglimento della questione proposta con la propria ordinanza n. 294
 del  1993, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2,
 comma sesto-bis, della legge 27 aprile 1989, n. 154 "nella  parte  in
 cui - mediante l'equiparazione tra i vitalizi di cui al secondo comma
 dell'art.  24  ed  al  penultimo  comma  dell'art.  29  del d.P.R. 29
 settembre 1973, n. 600 e le rendite vitalizie di cui al primo  comma,
 lett.  h)  dell'art.  47  del  testo unico approvato con il d.P.R. 22
 dicembre 1986, n. 917 - riconosce a favore degli stessi vitalizi,  ai
 fini  dell'imposta  sul reddito delle persone fisiche, un trattamento
 tributario privilegiato, con l'abbattimento della base imponibile  al
 60 per cento del reddito percepito".
                        Considerato in diritto
   1.  -  Le  ordinanze  di rimessione delle Commissioni tributarie di
 primo grado di Biella, Torino, Piacenza e Bergamo chiedono  a  questa
 Corte,  con  formulazioni  identiche  o analoghe, di voler dichiarare
 l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma  sesto-bis,  della
 legge  27 aprile 1989, n. 154, nella parte in cui tale disposizione -
 in relazione agli artt. 1 del d.P.R. 20 dicembre 1973, n.  1093;  24,
 secondo  comma,  e 29, penultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973,
 n. 600; 47, primo comma, lett. h), del d.P.R. 22  dicembre  1986,  n.
 917  e 33, terzo comma, del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 - limita ai
 vitalizi spettanti ai  parlamentari  cessati  dal  mandato  (ed  alle
 categorie  equiparate)  il beneficio dell'assoggettamento all'imposta
 sul reddito delle persone fisiche nella misura ridotta pari al 60 per
 cento della base imponibile, non ricomprendendo in tale disciplina di
 favore anche le pensioni spettanti ai pubblici impiegati collocati  a
 riposo.
    Scopo  delle  ordinanze in esame e', dunque, quello di giungere ad
 una  dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale  destinata   a
 estendere,  con  una  sentenza di tipo addittivo, a tutte le pensioni
 derivanti da impiego pubblico  il  trattamento  fiscale  privilegiato
 disposto  dalla  norma  impugnata  soltanto  a  favore  degli assegni
 vitalizi spettanti  ai  parlamentari  cessati  dal  mandato  ed  alle
 categorie  equiparate,  di  cui  agli  artt. 24, secondo comma, e 29,
 penultimo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973.
   2. - In proposito va rilevato che questa Corte, con la sentenza  n.
 289 del 1994, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art.
 2,  comma sesto-bis, della legge 27 aprile 1989, n. 154, "nella parte
 in cui - mediante l'equiparazione tra i vitalizi di  cui  al  secondo
 comma  dell'art.  24 ed al penultimo comma dell'art. 29 del d.P.R. 29
 settembre 1973, n. 600 e le rendite vitalizie di cui al primo  comma,
 lett.  h)  dell'art.  47  del  testo unico approvato con il d.P.R. 22
 dicembre 1986, n. 917 - riconosce a favore degli stessi vitalizi,  ai
 fini  dell'imposta  sul reddito delle persone fisiche, un trattamento
 tributario privilegiato, con l'abbattimento della base imponibile  al
 60 per cento del reddito percepito".
    La  pronuncia di illegittimita' adottata nei confronti della norma
 che le ordinanze  di  rimessione  in  esame  intenderebbero,  invece,
 estendere a favore di altre categorie di beneficiari fa venir meno il
 presupposto   della  questione  cosi'  come  sollevata  dalle  stesse
 ordinanze, rendendola inammissibile.