ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo unico della
 legge  8  agosto  1985,  n.  416 (Trattamento economico del personale
 preposto agli uffici marittimi minori) e dell'art.  6,  terzo  comma,
 del  R.D.  25  novembre  1937,  n.  2360  (Conferimento  dei posti di
 incaricato  marittimo  e  di  delegato  di  spiaggia),  promosso  con
 ordinanza  emessa  il  27  aprile  1993  dal Tribunale amministrativo
 regionale della Sardegna sul ricorso proposto da Taras  Marco  contro
 il Ministero della Marina Mercantile, iscritta al n. 704 del registro
 ordinanze   1993   e   pubblicata   nella  Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica, prima serie speciale, dell'anno 1993;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 22 giugno 1994 il Giudice
 relatore Fernando Santosuosso.
                           Ritenuto in fatto
    1. - Con ordinanza emessa il 27 aprile 1993 (pervenuta alla  Corte
 costituzionale  il  3  novembre  1993)  il  Tribunale  amministrativo
 regionale della Sardegna ha sollevato,  in  riferimento  all'art.  36
 della   Costituzione,   questione   di   legittimita'  costituzionale
 dell'art. unico della  legge  8  agosto  1985,  n.  416  (Trattamento
 economico del personale preposto agli uffici marittimi minori), nella
 parte  in  cui  fissa  la  retribuzione  annua  lorda del delegato di
 spiaggia nella misura di L. 1.500.000 ed, in riferimento agli artt. 3
 primo comma e 38  secondo  comma  della  Costituzione,  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  6,  terzo comma, del R.D. 25
 novembre  1937,  n.  2360  (Conferimento  dei  posti  di   incaricato
 marittimo  e di delegato di spiaggia), nella parte in cui puo' essere
 interpretato nel senso di  negare  al  lavoratore  la  spettanza  del
 trattamento  assicurativo  o  previdenziale  previsto  per  gli altri
 impiegati non di ruolo dello Stato.
    2. - Il giudice rimettente muove dalla premessa che nell'attivita'
 lavorativa svolta  dal  delegato  di  spiaggia  possa  ravvisarsi  un
 rapporto  di  pubblico impiego per la presenza di un provvedimento di
 assunzione (nella specie D.M. 30 agosto 1984 emesso in base a  quanto
 disposto  dall'art.  3,  secondo comma del d.P.R. 15 febbraio 1952 n.
 328 e  4  del  R.D.  25  novembre  n.  2360),  di  una  posizione  di
 subordinazione gerarchica rispetto al Capo dell'Ufficio Circondariale
 marittimo,  ed infine per la continuita' delle prestazioni svolte; da
 cio'  consegue,  osserva  il  giudice  a  quo,  che  la  retribuzione
 riconosciuta  al delegato di spiaggia dall'art.  unico della legge n.
 416 del 1985  nella  misura  di  L.  1.500.000  annue  lorde  risulta
 palesemente  irrisoria  ed  in contrasto con il precetto dell'art. 36
 della Costituzione, secondo cui al lavoratore deve essere corrisposta
 una retribuzione sufficiente ad assicurare  a  se'  ed  alla  propria
 famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
    Rileva  inoltre  il  giudice  a quo che l'art. 6, terzo comma, del
 R.D. n. 2360 del 1937, a norma del quale al delegato di spiaggia  non
 compete  alcuno  dei diritti spettanti agli impiegati dello Stato per
 pensioni,  aspettative,  congedi,  riduzioni  ferroviarie,  ove   sia
 interpretato   nel   senso   di  escludere  anche  la  spettanza  del
 trattamento assicurativo o previdenziale previsto per  gli  impiegati
 non  di  ruolo dello Stato si pone in contrasto con gli artt. 3 primo
 comma e 38 secondo comma della Costituzione, apparendo, da  un  lato,
 ingiustificata  la  diversita'  di trattamento sancita dalla suddetta
 norma  nell'ambito  della  medesima  categoria   di   lavoratori,   e
 dall'altro  in  contrasto  con  il diritto del lavoratore alla tutela
 previdenziale.
    3. - E' intervenuto nel giudizio il Presidente del  Consiglio  dei
 Ministri rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo
 che la questione sia dichiarata infondata.
    La  difesa  erariale rileva che i dati di diritto positivo portano
 ad individuare nella figura del delegato di  spiaggia  quella  di  un
 impiegato  onorario  in  quanto l'incarico viene affidato a personale
 dello Stato in servizio o in quiescenza ovvero a personale  militare,
 per  il  quale  la regola della esclusivita' e' assoluta, circostanze
 queste che portano quindi ad escludere che  le  mansioni  svolte  dal
 delegato di spiaggia possano costituire autonomo rapporto d'impiego.
    Conclude  pertanto  l'Avvocatura,  che  accedendo  le  mansioni in
 questione ad  un  precedente  rapporto  di  pubblico  impiego  ovvero
 essendo  attribuite  a  personale  che  gia'  gode  di trattamento di
 quiescenza, e' da ritenersi insussistente la lamentata lesione  degli
 artt. 3, 36 e 38 della Costituzione.
                        Considerato in diritto
    1. - Le due questioni di legittimita' costituzionale sollevate dal
 Tribunale  amministrativo  regionale  della  Sardegna  possono  cosi'
 sintetizzarsi:
      A) se l'art. unico della legge 8 agosto 1985 n. 416 (Trattamento
 economico del personale preposto agli uffici marittimi minori), nella
 parte in cui fissa nella  misura  di  L.  1.500.000  annue  lorde  la
 retribuzione del delegato di spiaggia sia in contrasto, per la palese
 irrisorieta'  della  retribuzione a fronte delle molteplici e gravose
 attribuzioni, con l'art. 36 primo comma Cost., a norma del quale deve
 essere corrisposta al  lavoratore  una  retribuzione  "in  ogni  caso
 sufficiente  ad assicurare a se' ed alla famiglia un'esistenza libera
 e dignitosa";
      B) se l'art. 6 terzo comma del R.D. 25  novembre  1937  n.  2360
 (Conferimento  dei  posti  di  incaricato  marittimo e di delegato di
 spiaggia), ove interpretato nel  senso  di  negare  la  spettanza  al
 delegato  di  spiaggia  del trattamento assicurativo e previdenziale,
 sia in contrasto:
       con  l'art.  3,  primo  comma,  della  Costituzione,   per   la
 insussistenza  di logiche ragioni idonee a giustificare la diversita'
 di  trattamento  sancita  ai  fini  pensionistici  nell'ambito  della
 medesima categoria di lavoratori (dipendenti precari dello Stato);
       con  l'art.  38, secondo comma, della Costituzione perche' tale
 norma  configura  la  predisposizione  di  un   sistema   di   tutela
 previdenziale come imprescindibile diritto di ogni lavoratore.
    2. - La prima questione e' infondata.
    Invero,   anche   se   la   norma   impugnata   usa  l'espressione
 "retribuzione"  per  indicare  la  somma  riconosciuta  spettante  ai
 delegati  di  spiaggia nominati con decreto del Ministro della marina
 mercantile ai sensi del R.D. n. 2360 del 1937, in sostanza si  tratta
 di  un importo di natura indennitaria dovuto a soggetti configurabili
 come funzionari onorari.
    E' noto che il rapporto di servizio dei funzionari onorari  -  per
 quanto  possa  comportare  una  serie  di  doveri e lo svolgimento di
 numerosi compiti - si  distingue  sotto  diversi  profili  da  quello
 impiegatizio.  Ed  invero,  come  anche affermato dalle Sezioni unite
 della Corte di cassazione (Cass., S.U., 20 marzo 1985  n.  2033),  la
 scelta  del  funzionario  onorario  si  ispira  a  criteri  di natura
 politico  -   discrezionale   e   non   tecnico   -   amministrativa,
 l'inserimento  nell'apparato  della  pubblica  amministrazione  e' di
 natura funzionale e  non  strutturale,  la  disciplina  del  rapporto
 deriva,   pressoche'   esclusivamente,   dall'atto   di  conferimento
 dell'incarico e non dallo statuto, il compenso  percepito  ha  natura
 indennitaria  e  non  retributiva,  ed infine la durata dell'incarico
 onorario   e'   normalmente   temporanea   e   non    tendenzialmente
 indeterminata.
      3. - Che nella specie ci si trovi di fronte a funzionari onorari
 si  desume - anche al di la' della non estensione ad essi dei diritti
 degli impiegati espressa nell'art. 6 del R.D. 25  novembre  1937,  n.
 2360  - dalla temporaneita' e revocabilita' del loro incarico (art. 4
 dello  stesso  R.D.),  dai  criteri  della  loro  scelta  e dalla non
 esclusivita' delle loro funzioni.
    L'art. 1 del regio decreto 25 novembre  1937,  n.  2360,  infatti,
 stabilisce  la  regola  secondo  cui la reggenza delle delegazioni di
 spiaggia e' affidata ad impiegati ad agenti dello Stato "in attivita'
 di servizio" oppure a persone appartenenti ad una serie di  categorie
 di  ufficiali,  sottufficiali,  impiegati  che  siano  in congedo, in
 pensione, a riposo, o ancora "capitani e padroni marittimi".
    In via del tutto eccezionale, il citato articolo prevede l'ipotesi
 residuale che, "qualora manchino  per  una  localita'  aspiranti  che
 appartengono   alle  categorie  predette  e  siano  ritenute  idonee,
 l'amministrazione  puo',  a  suo  esclusivo  giudizio,  concedere  la
 reggenza  degli uffici suddetti anche a persone che siano fornite del
 titolo di studio richiesto per l'ammissione nei  ruoli  di  gruppo  C
 delle  amministrazioni  dello  Stato".  Trattandosi,  quindi,  di  un
 rapporto di natura onoraria, non e' estensibile la garanzia  prevista
 dell'art.  36  della Costituzione, ne' la connessa problematica circa
 la valutazione complessiva del trattamento economico.
    4. - Deve invece dichiararsi inammissibile la seconda questione di
 costituzionalita' sollevata  dal  TAR  Sardegna,  relativamente  agli
 aspetti previdenziali.
    E'  sufficiente  in  proposito  rilevare che il giudice rimettente
 denunzia l'illegittimita' dell'art. 6, terzo comma, R.D. 25  novembre
 1937,  n. 2360 solo per l'ipotesi che esso "possa essere interpretato
 nel senso di negargli  la  spettanza  del  trattamento  previdenziale
 degli altri impiegati non di ruolo dello Stato".
    Invero,   ancor   prima  di  valutare  se  anche  in  ordine  alla
 prospettata questione siano estensibili le considerazioni gia' svolte
 riguardo alla  figura  del  delegato  di  spiaggia,  deve  ravvisarsi
 l'inammissibilita'  della questione dal momento che la prospettazione
 appare viziata da perplessita',  per  non  avere  il  giudice  a  quo
 espresso  con  chiarezza la sua opzione interpretativa in ordine alla
 portata della norma impugnata (cfr. sentenza n. 187  del  1992;  ord.
 nn. 317 del 1991 e 456 del 1992).