ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 669-terdecies, primo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 17 febbraio 1994 dal Tribunale di Tolmezzo sul reclamo proposto da Cargnelutti Walter nei confronti di Cargnelutti Edino ed altra, iscritta al n. 200 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1994; Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1994 il Giudice relatore Cesare Ruperto. Ritenuto che, nel corso di un procedimento di reclamo avverso il decreto con cui il giudice designato alla trattazione di una domanda di provvedimento di urgenza aveva respinto la stessa, il Tribunale di Tolmezzo, con ordinanza emessa il 17 febbraio 1994, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 669-terdecies, primo comma, del codice di procedura civile; che, ad avviso del giudice a quo, la norma denunciata - consentendo il reclamo del solo provvedimento di accoglimento - privilegia la condizione del resistente a danno di quella del ricorrente, che si vede precludere la possibilita' di modificare la situazione cui intendeva che fosse posto riparo, mentre la controparte puo', con il suo reclamo, conseguire la modificazione o l'annullamento di cio' che era stato posto a tutela del diritto dell'altro. Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 253/1994, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 669-terdecies del codice di procedura civile, nella parte in cui non ammette il reclamo ivi previsto anche avverso l'ordinanza con cui sia stata rigettata la domanda di provvedimento cautelare; che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile, avendo per oggetto una norma che non fa piu' parte dell'ordinamento per essere gia' stata dichiarata, successivamente all'ordinanza di rimessione, costituzionalmente illegittima. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.