ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 669-terdecies,
 primo comma, del codice di procedura civile, promosso  con  ordinanza
 emessa  il  17  febbraio  1994  dal Tribunale di Tolmezzo sul reclamo
 proposto da Cargnelutti Walter nei confronti di Cargnelutti Edino  ed
 altra,  iscritta  al  n. 200 del registro ordinanze 1994 e pubblicata
 nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  17,  prima   serie
 speciale, dell'anno 1994;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  6 luglio 1994 il Giudice
 relatore Cesare Ruperto.
    Ritenuto  che,  nel corso di un procedimento di reclamo avverso il
 decreto con cui il giudice designato alla trattazione di una  domanda
 di provvedimento di urgenza aveva respinto la stessa, il Tribunale di
 Tolmezzo,  con ordinanza emessa il 17 febbraio 1994, ha sollevato, in
 riferimento agli artt.  3  e  24  della  Costituzione,  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 669-terdecies, primo comma, del
 codice di procedura civile;
     che,  ad  avviso  del  giudice  a  quo,  la  norma  denunciata  -
 consentendo il reclamo  del  solo  provvedimento  di  accoglimento  -
 privilegia  la  condizione  del  resistente  a  danno  di  quella del
 ricorrente, che si vede precludere la possibilita' di  modificare  la
 situazione   cui   intendeva   che  fosse  posto  riparo,  mentre  la
 controparte puo', con il suo reclamo, conseguire la  modificazione  o
 l'annullamento  di  cio'  che  era  stato  posto a tutela del diritto
 dell'altro.
    Considerato che questa Corte, con  la  sentenza  n.  253/1994,  ha
 dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 669-terdecies
 del codice di procedura civile, nella parte in  cui  non  ammette  il
 reclamo  ivi  previsto  anche  avverso  l'ordinanza con cui sia stata
 rigettata la domanda di provvedimento cautelare;
      che,  pertanto,  la  questione  va   dichiarata   manifestamente
 inammissibile,  avendo  per  oggetto  una norma che non fa piu' parte
 dell'ordinamento per essere gia'  stata  dichiarata,  successivamente
 all'ordinanza di rimessione, costituzionalmente illegittima.
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.