ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale degli artt. 25, quinto
 e/o quarto comma, della legge 26 luglio 1984, n.  413  (Riordinamento
 pensionistico  dei  lavoratori  marittimi)  e  3, ottavo comma, della
 legge 27 aprile  1982,  n.  287  (recte:  29  maggio  1982,  n.  297)
 (Disciplina  del  trattamento  di  fine  rapporto  e norme in materia
 pensionistica), promosso con ordinanza emessa il 12 giugno  1993  dal
 Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Lenski Reneo e
 l'I.N.P.S.,  iscritta  al  n.  659  del  registro  ordinanze  1993  e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  44,  prima
 serie speciale, dell'anno 1993;
    Visti gli atti di costituzione di Lenski Reneo e dell'I.N.P.S.;
    Udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 1994 il Giudice relatore
 Massimo Vari;
    Uditi  gli avvocati Domenico V. Caprarulo per Lenski Reneo e Luigi
 Cantarini per l'I.N.P.S.
    Ritenuto che, con ordinanza emessa il 12 giugno 1993 nel corso del
 procedimento civile promosso da Lenski Reneo  contro  l'I.N.P.S.,  il
 Pretore   di   Milano   ha   sollevato   questione   di  legittimita'
 costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 della  Costituzione,
 degli  artt. 25, quinto e/o quarto comma, della legge n. 413 del 1984
 e dell'art. 3, ottavo comma, della legge  n.  287  del  1982  (recte:
 297/82),  "nella  parte  in cui non prevedono la neutralizzazione, ai
 fini  della  determinazione  della   retribuzione   pensionabile   e,
 occorrendo,   anche   ai   fini   dell'anzianita'  assicurativa,  dei
 prolungamenti, ogniqualvolta essi, una volta maturati i  trentacinque
 anni  di  anzianita'  assicurativa, determinano la liquidazione della
 pensione  in  misura  inferiore  a  quella  liquidanda  e   spettante
 all'assicurato in assenza del loro accredito";
      che  il  giudice  a quo - rilevato che l'interessato lamenta che
 l'I.N.P.S.,  nel  riconoscergli  una  maggiore  anzianita',   avrebbe
 seguito  un criterio di calcolo da cui, di fatto, sarebbe derivato un
 decremento della pensione - assume che tale effetto di depauperamento
 rappresenterebbe  "una  conseguenza  aberrante  di   una   previsione
 normativa  finalizzata  in  modo  del  tutto  diverso da quello della
 penalizzazione del pensionato che si vede riconosciuta  una  maggiore
 anzianita'";
      che  nel  giudizio  di  fronte  alla Corte si sono costituite le
 parti del processo a quo: in particolare, la difesa di  Lenski  Reneo
 ha  sostenuto la incostituzionalita' delle norme impugnate, mentre la
 difesa  dell'I.N.P.S.,  dopo  aver  chiesto  che  la  questione   sia
 dichiarata  inammissibile,  si  e'  rimessa,  in  sede di discussione
 orale, alla decisione della Corte;
    Considerato che il petitum dell'ordinanza non risulta formulato in
 termini univoci, in quanto essa - nel richiedere una declaratoria  di
 illegittimita'   delle  norme  denunciate  nella  parte  in  cui  non
 prevedono  la  neutralizzazione  dei  prolungamenti  "ai  fini  della
 determinazione  della  retribuzione pensionabile e, occorrendo, anche
 ai fini dell'anzianita' assicurativa"  -  prospetta  in  realta'  due
 possibili  soluzioni  di  portata  tutt'altro che equivalente, vale a
 dire quella intesa ad ottenere una pronunzia alla quale  consegua  la
 neutralizzazione  dei  prolungamenti  solo  a  fini di determinazione
 della   retribuzione   pensionabile,   lasciando  ferma  l'anzianita'
 assicurativa ad essi conseguente, e quella  orientata  a  sollecitare
 una  pronunzia  che  porti,  invece,  a neutralizzare i prolungamenti
 stessi al duplice, menzionato, effetto;
      che, oltretutto, non  e'  dato  comprendere  se  l'effetto  piu'
 favorevole  all'interessato  consegua,  nella  specie,  da un computo
 effettuato dal remittente, alla stregua di criteri  desumibili  dalla
 prima ovvero dalla seconda delle prospettate soluzioni;
      che,  pertanto,  la  questione  e' da considerare inammissibile,
 attesa l'ancipite formulazione del petitum  proposto  dall'ordinanza,
 dalla cui motivazione, tra l'altro, non emergono elementi sufficienti
 per  valutare quale fra le soluzioni auspicate sarebbe effettivamente
 rilevante ai fini del decidere, in relazione all'oggetto del giudizio
 pendente innanzi al Pretore di Milano;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.