ha pronunciato la seguente ORDINAZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 700 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 17 gennaio 1994 dal Giudice per i procedimenti cautelari del Tribunale di Sanremo nei procedimenti civili riuniti vertenti tra S.n.c. Susenna e Rota di Susenna e C. ed il Comune di Ventimiglia ed altra e tra la S.r.l. Corriere dei Fiori ed il Comune di Sanremo, iscritta al n. 132 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1994; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1994 il Giudice relatore Cesare Ruperto. Ritenuto che il Giudice per i procedimenti cautelari del Tribunale di Sanremo, con ordinanza emessa il 17 gennaio 1994 nei procedimenti civili riuniti vertenti tra S.n.c. Susenna e Rota di Susenna e C. e Comune di Ventimiglia e tra S.r.l. Corriere dei Fiori e Comune di Sanremo, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 700 cod. proc. civ., nella parte in cui non consente al giudice ordinario di sospendere il procedimento di riscossione coattiva fiscale, nell'ipotesi in cui si lamenti la carenza assoluta di potere impositivo in capo al Comune, negandone in radice il relativo potere; che, secondo l'opinione del giudice a quo, la norma censurata determinerebbe una ingiustificata disparita' di trattamento tra titolari di diritti soggettivi, relativamente alla tutela degli stessi, nonche' un pregiudizio alla tutela del privato nei confronti degli atti della Pubblica Amministrazione, con conseguente violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione; che tale pregiudizio sarebbe ancora piu' evidente poiche' ormai, a parere del giudice di rinvio, non sarebbe possibile applicare l'art. 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - che fonda il potere del solo Intendente di finanza di sospendere il ruolo esattoriale - non espressamente richiamato dall'art. 72 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507; che nel giudizio ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, che ha concluso per il rigetto. Considerato che trattasi di questione sostanzialmente eguale a quelle gia' decise da questa Corte con sentenza n. 63 del 1982 e con numerosi altri provvedimenti, tra cui le ordinanze nn. 68 e 288 del 1986 e n. 457/1991, le quali ne hanno escluso la fondatezza; che non e' sopravvenuto l'asserito mutamento normativo, risultando tuttora applicabile l'art. 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (in quanto rientrante nel rinvio di cui all'art. 72, comma 5, decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507), e cosi' permanendo il potere di sospensione attribuito all'Intendente di finanza; che dunque, come gia' affermato da questa Corte, il sistema accolto dal legislatore, se esclude la sospensione ope iudicis (giacche' esula dalle attribuzioni giurisdizionali di ogni giudice il potere d'incidere direttamente sulla riscossione), prevede tuttavia, nel caso di contestazione giudiziaria, "un regime per cui la riscossione coattiva dei tributi avviene in maniera graduale in relazione all'andamento del procedimento tributario, sicche' l'esecutorieta' risulta ope legis graduata con riferimento alla probabilita' di fondamento della pretesa tributaria, rilevabile in base alle decisioni che intervengono nei vari gradi del giudizio" (sentenza n. 63/1982); che, per quanto precede, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.