ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 133- ter del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 20 gennaio 1993 dal Magistrato di sorveglianza di Venezia nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Mantoan Amerigo, iscritta al n. 154 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1994; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1994 il Giudice relatore Giuliano Vassalli; Ritenuto che il Magistrato di sorveglianza di Venezia, chiamato a pronunciarsi sulla conversione in liberta' controllata della pena pecuniaria irrogata nei confronti di tale Mantoan Amerigo "per il reato di cui all'art. 13 legge 2 maggio 1957, n. 474" (recte: art. 13 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito dalla legge 2 luglio 1957, n. 474), ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 133- ter del codice penale, nella parte in cui non consente la maggiore rateizzazione del pagamento della pena pecuniaria in ragione delle comprovate ed effettive possibilita' economiche del condannato; e che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata; Considerato che, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, l'art. 5, comma 6-bis, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, ha depenalizzato la fattispecie in ordine alla quale e' stata pronunciata condanna, stabilendo per essa l'applicazione di una sanzione amministrativa; che, a sua volta, l'art. 12, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ha stabilito che la disposizione del citato art. 5, comma 6-bis, del d.l. n. 16 del 1993 si applica in deroga all'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, anche alle violazioni commesse antecedentemente alla data di entrata in vigore della indicata legge di conversione n. 75 del 1993, a norma dell'art. 2, secondo e terzo comma, del codice penale; e che, pertanto, va disposta la restituzione degli atti al giudice rimettente perche' valuti se, alla luce dello ius superveniens, la questione sollevata sia tuttora rilevante nel procedimento a quo.