ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei giudizi di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  60,  secondo
 comma,  della  legge  24  novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
 penale), promossi con ordinanze emesse il 22 novembre 1993  dal  Pre-
 tore  di  Asti, il 16 marzo 1994 dalla Corte di appello di Torino, il
 15 febbraio 1994 dal Pretore di Saluzzo (n. 2 ordinanze), il 9 e il 4
 febbraio, il 9 marzo ed il 14 gennaio 1994 dal  Pretore  di  Bologna,
 rispettivamente  iscritte  ai nn. 182, 275, 293, 294, 298, 299, 300 e
 301 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica nn. 15, 21, 22 e 23, prima serie speciale, dell'anno
 1994;
    Udito nella camera di consiglio del 6 luglio il  Giudice  relatore
 Giuliano Vassalli.
    Ritenuto  che il Pretore di Asti ha, con ordinanza del 22 novembre
 1993,  sollevato,  in  riferimento  all'art.  3  della  Costituzione,
 questione  di legittimita' dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981,
 n. 689, nella parte in cui esclude  l'applicabilita'  delle  sanzioni
 sostitutive  ai reati previsti dall'art. 21, terzo comma, della legge
 10 maggio 1976, n. 319;
      che un'identica questione hanno sollevato anche  il  Pretore  di
 Bologna,  con quattro ordinanze del 14 gennaio 1994, 4 febbraio 1994,
 9 febbraio 1994 e 9 marzo  1994,  il  Pretore  di  Saluzzo,  con  due
 ordinanze,  entrambe  del  15  febbraio 1994 e la Corte di appello di
 Torino, con ordinanza del 16 marzo 1994;
      che in nessuno dei giudizi si e' costituita la parte privata ne'
 ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri;
    Considerato  che,  attesa  l'identita' delle questioni, i relativi
 giudizi vanno riuniti;
      che questa  Corte,  con  sentenza  n.  254  del  1994,  ha  gia'
 dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  60,  secondo
 comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, proprio "nella parte  in
 cui  esclude  che le pene sostitutive si applichino ai reati previsti
 dagli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per  la
 tutela delle acque dall'inquinamento)";
      e  che, dunque, la questione ora proposta deve essere dichiarata
 manifestamente inammissibile.
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.