ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 60, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promossi con ordinanze emesse il 22 novembre 1993 dal Pre- tore di Asti, il 16 marzo 1994 dalla Corte di appello di Torino, il 15 febbraio 1994 dal Pretore di Saluzzo (n. 2 ordinanze), il 9 e il 4 febbraio, il 9 marzo ed il 14 gennaio 1994 dal Pretore di Bologna, rispettivamente iscritte ai nn. 182, 275, 293, 294, 298, 299, 300 e 301 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 15, 21, 22 e 23, prima serie speciale, dell'anno 1994; Udito nella camera di consiglio del 6 luglio il Giudice relatore Giuliano Vassalli. Ritenuto che il Pretore di Asti ha, con ordinanza del 22 novembre 1993, sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui esclude l'applicabilita' delle sanzioni sostitutive ai reati previsti dall'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319; che un'identica questione hanno sollevato anche il Pretore di Bologna, con quattro ordinanze del 14 gennaio 1994, 4 febbraio 1994, 9 febbraio 1994 e 9 marzo 1994, il Pretore di Saluzzo, con due ordinanze, entrambe del 15 febbraio 1994 e la Corte di appello di Torino, con ordinanza del 16 marzo 1994; che in nessuno dei giudizi si e' costituita la parte privata ne' ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri; Considerato che, attesa l'identita' delle questioni, i relativi giudizi vanno riuniti; che questa Corte, con sentenza n. 254 del 1994, ha gia' dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 60, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, proprio "nella parte in cui esclude che le pene sostitutive si applichino ai reati previsti dagli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento)"; e che, dunque, la questione ora proposta deve essere dichiarata manifestamente inammissibile. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.