IL PRETORE
    A scioglimento della riserva che precede;
                             O S S E R V A
    A)  In  ordine  all'istanza  proposta  all'udienza  dai ricorrenti
 diretta alla concessione del sequestro liberatorio delle somme dovute
 all'E.N.P.A.V. in base al precetto di cui all'art. 11,  ventiseiesimo
 comma,  della  legge  24 dicembre 1993, n. 537, non possono in questa
 sede  che  richiamarsi  le  argomentazioni gia' svolte nel decreto in
 data 4 marzo 1994. Non sono infatti mutati ne' i presupposti di fatto
 ne' quelli di diritto della richiesta degli attori.
    B) Riguardo al merito della causa, e in ispecie alla richiesta dei
 ricorrenti di sollevare avanti alla Corte costituzionale la questione
 di legittimita' dell'art. 11, ventiseiesimo  comma,  della  legge  24
 dicembre 1993, n. 537, il pretore rileva quanto segue.
    I  ricorrenti sono medici veterinari dipendenti i quali convengono
 in giudizio l'E.N.P.A.V. affinche' il pretore accerti  nei  confronti
 dell'ente  che gli stessi hanno validamente esercitato la facolta' di
 rinunciare   all'assicurazione    presso    l'E.N.P.A.V.    e    che,
 conseguentemente,non  hanno  l'obbligo  di  versare  a quest'ultimo i
 contributi soggettivi relativi all'anno 1991, 1992 e 1993.
    Il fondamento  della  domanda  e'  individuato  nella  prospettata
 incostituzionalita' dell'art. 11, ventiseiesimo comma, della legge 24
 dicembre  1993,  n.  537,  che  ha fortemente limitato la facolta' di
 iscrizione  disponendo   anche   la   nullita'   di   diritto   delle
 cancellazioni gia' effettuate.
    Costituendosi  in  giudizio  l'E.N.P.A.V. nega la fondatezza della
 questione, affermando sostanzialmente che la norma e'  stata  dettata
 per sopperire alle esigenze finanziarie dell'ente.
    Il  pretore  ritiene  rilevante  e non manifestamente infondata la
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11,  ventiseiesimo
 comma,  della  legge  24  dicembre  1993, n. 537, rispetto all'art. 3
 della Costituzione.
    1) Sulla rilevanza della questione.
    I medici veterinari ricorrenti  hanno  esercitato  il  diritto  ad
 essere  cancellati  dagli iscritti all'E.N.P.A.V. in base al disposto
 dell'art. 32, primo comma, della legge 12 aprile  1991,  n.  136,  il
 quale  aveva  abrogato  il  secondo  comma dell'art. 2 della legge 18
 agosto 1962, n. 1357, che prevedeva  a  sua  volta  l'obbligatorieta'
 dell'assicurazione  presso  l'ente  per  tutti  i  veterinari di eta'
 inferiore agli anni 65 iscritti negli albi professionali.
    L'E.N.P.A.V. ha accolto le loro  domande  ed  ha  provveduto  alla
 cancellazione.
    Senonche'  l'art. 11, ventiseiesimo comma, della legge 24 dicembre
 1993, n. 537, interpretando autenticamente il primo  comma  dell'art.
 32  della  legge 12 aprile 1991, n. 136, ha disposto che l'iscrizione
 all'E.N.P.A.V. deve ritenersi non piu' obbligatoria solamente  per  i
 veterinari   che   si   iscrivono   per  la  prima  volta  agli  albi
 professionali successivamente alla data di entrata  in  vigore  della
 legge  e  che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 24, secondo
 comma, della medesima.
   La norma di cui all'art. 11 citato sancisce la nullita' di  diritto
 dei  provvedimenti  di  cancellazione  e  dispone l'immediato (ed ora
 rateizzato in virtu' del d.l. n. 134/1994 in Gazzetta  Ufficiale  28
 febbraio 1994) recupero dei contributi relativi agli anni pregressi.
    Poiche'    i    veterinari   ricorrenti   chiedono   in   giudizio
 l'accertamento  della  legittimita'  dell'esercizio  del  diritto   a
 cancellarsi  dall'ente operato ai sensi della legge n. 136/1991 e del
 conseguente diritto  a  non  versare  i  contributi  per  il  periodo
 successivo alla cancellazione, e' evidente che all'accoglimento della
 loro domanda osta il dettato dell'art. 11, ventiseiesimo comma, della
 legge 24 dicembre 1993, n. 537.
    2) Sulla non manifesta infondatezza.
    2.1) L'art. 11, ventiseiesimo comma, della legge 24 dicembre 1993,
 n.  537, si pone come norma di interpretazione autentica ad efficacia
 retroattiva.
    Cio'  non  solo  e'  espresso  dalla  lettera  della  norma   ("la
 disposizione del primo comma dell'art. 32 della legge 12 aprile 1991,
 n.  136, deve essere interpretata nel senso che ..) ma e' fatto anche
 esplicito dalle conseguenze che la legge  stessa  fa  derivare  dalla
 suddetta   interpretazione,   ossia   la   nullita'  di  diritto  dei
 provvedimenti di cancellazione ed  il  recupero  dei  contributi  non
 versati per il passato.
    La  prima  valutazione  che  e'  opportuno  effettuare riguarda la
 natura della norma in esame, ossia se la  stessa  sia  veramente  una
 norma  di  interpretazione  autentica  o  se  invece  costituisca una
 disposizione innovativa.
    Per accertare se una norma e' di  interpretazione  autentica  "non
 rileva  la qualificazione riportata nel titolo della norma, ma devesi
 indagare la sua reale rispondenza al  contenuto  dispositivo"  (Corte
 costituzionale 10 febbraio 1993, n. 39, in Foro it. 93, c. 1776).
    Il fatto quindi che l'art. 11, ventiseiesimo comma, della legge 24
 dicembre  1993,  n.  537,  sia qualificato dal legislatore come norma
 interpretativa non e' rilevante ai fini indicati.
    Occorre invece verificare se la disposizione  di  "interpretazione
 autentica"  intervenga esclusivamente sul significato normativo della
 norma da interpretare, senza modificare il  dato  testuale,  ma  solo
 "chiarendone   o  esplicandone  il  contenuto  ovvero  escludendo  od
 enucleando uno dei significati possibili"  (Corte  costituzionale  n.
 39/1993;  vedi  anche,  sulla  distinzione tra norme interpretative e
 norme innovative Corte costituzionale 31 luglio 1990, n. 380, in Foro
 it. 90 c. 1063, Corte costituzionale 4 aprile 1990, n. 155,  in  Foro
 it.  90,  c.  3072,  Cass. 3 aprile 1990, n. 2704, in Foro it. 91, c.
 1066).
    La norma interpretata e' il primo comma dell'art. 32  della  legge
 12  aprile 1991, n. 136, il quale dispone che "A decorrere dalla data
 di entrata in vigore della presente  legge  e'  abrogato  il  secondo
 comma dell'art. 2 della legge 18 agosto 1962, n. 1357".
    La norma da interpretare appare di una chiarezza lapalissiana.
    Essa dispone semplicemente l'abrogazione di altra norma.
    Poiche'  l'art.  11,  ventiseiesimo comma, della legge 24 dicembre
 1993,  n.  537,  dispone  che  la  norma  deve   interpretarsi   come
 abrogatrice  solamente  nei confronti dei veterinari iscritti dopo la
 data di entrata in vigore della legge 12  aprile  1991,  n.  136,  e'
 evidente  che  il  legislatore  non  si  e'  limitato ad enucleare od
 escludere uno dei significati possibili della norma interpretata,  ma
 ne  ha  modificato il dato testuale disponendo in modo innovativo che
 la norma sia applicabile solamente a certa categoria di persone e non
 di altre.
    L'effetto abrogativo non varrebbe in  altre  parole  per  tutti  i
 destinatari  della  norma, ma solo per alcuni, ossia i veterinari non
 ancora iscritti ad una certa data. L'art.  11,  ventiseiesimo  comma,
 della  legge  24  dicembre  1993, n. 537, e' quindi norma innovativa,
 alla quale pero' il legislatore ha  voluto  collegare  una  efficacia
 retroattiva.
    Infatti il legislatore non si e' limitato a disporre per il futuro
 che  solo  i  veterinari  iscritti agli albi dall'aprile 1991 possono
 esercitare la facolta' di iscriversi all'E.N.P.A.V., ma  ha  disposto
 per  il  passato,  disponendo  la  nullita'  di  diritto  di  tutti i
 provvedimenti di cancellazione gia' avvenuti.
    2.2) Il legislatore, come osservato dalla Corte nella sentenza  n.
 39  del  10  febbraio  1993  puo'  regolare  una  certa  materia  con
 disposizioni  nuove  e  puo'  espressamente  disporne  anche  per  il
 passato.  "Ma  per  la  materia  penale  non  puo'  violare  i limiti
 derivanti dal divieto espresso posto dall'art. 25 della  Costituzione
 e  per  tutte  le  materie  non  puo'  superare quelli posti da altri
 precetti costituzionali".
    Con la norma impugnata il legislatore ha chiaramente  voluto  dare
 efficacia  retroattiva  alle  disposizioni in esse contenute. Tant'e'
 che, come gia' rilevato, dichiara nulli di diritto i provvedimenti di
 cancellazione e  dispone  per  l'immediato  recupero  dei  contributi
 pregressi.
    Ma  cio'  facendo  viola l'art. 3 della Costituzione, sia sotto il
 profilo del principio di uguaglianza tra i cittadini,  sia  sotto  il
 profilo   del  principio  di  ragionevolezza  sotteso  alla  medesima
 disposizione costituzionale.
    Affermando infatti che i veterinari gia' assicurati  presso  altro
 ente possono assicurarsi facoltativamente all'E.N.P.A.V. solo se sono
 iscritti all'albo professionale da una certa data, discrimina in modo
 ingiustificato   professionisti   che   si   trovano  nelle  medesime
 condizioni; e cioe' differenzia  tra  loro  persone  gia'  assicurate
 presso altri enti per le quali non si comprende il motivo per cui una
 tale   facolta'  non  puo'  essere  concessa,  giacche'  l'iscrizione
 facoltativa e' proprio motivata dal fatto  che  il  veterinario  gode
 gia'  di  mezzi  atti a sopperire i suoi bisogni in caso di riduzione
 della sua capacita' lavorativa.
    E discrimina tra loro anche i veterinari liberi professionisti e i
 veterinari dipendenti gia' assicurati, rispetto ai  quali  ultimi  e'
 imposta una doppia previdenza.
    Inoltre  la  norma  innovativa  e  retroattiva di cui all'art. 11,
 ventiseiesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,  viola  il
 principio della razionalita'.
    I  veterinari  dipendenti  hanno  fatto affidamento nella legge 12
 aprile 1991, n. 136. Hanno esercitato il diritto loro concesso di non
 avvalersi delle prestazioni assicurative dell'E.N.P.A.V.
    Hanno confidato nella giustezza  della  loro  scelta,  atteso  che
 l'E.N.P.A.V.   ha   provveduto   ad   emettere   i  provvedimenti  di
 cancellazione.
    Dopo un paio d'anni il legislatore cambia idea, e non si limita  a
 cambiarla per il futuro, ma la cambia per il passato.
    Non   viene   frustrato   cosi'  l'affidamento  nella  vigenza  ed
 imperativita' delle norme dello Stato  e  nella  sicurezza  giuridica
 "che costituisce elemento fondamentale dello Stato di diritto" (Corte
 costituzionale n. 39/1993).