IL TRIBUNALE MILITARE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa contro Liessi Delio, nato il 22 febbraio 1960 a Raveo (Udine), atto di nascita n. 1/II/B, residente in Germania al 8312 Dingolfing Krenz Str. 31 DFG Germania, coniugato, cameriere, censurato; soldato nella forza assente del d.m. di Udine, libero, imputato di diserzione (art. 148, n. 2, del c.p.m.p.) perche', soldato nella forza assente del distretto militare di Udine, condannato per diserzione dal tribunale militare di Padova in data 21 ottobre 1992, ometteva senza giusto motivo di presentarsi ad una qualsiasi autorita' militare dopo la predetta data, permanendo in stato di arbitraria assenza per cinque giorni consecutivi e tuttora. In esito al pubblico ed orale dibattimento. FATTO E DIRITTO Con sentenza del 21 ottobre 1992 il soldato Liessi Delio, (gia' condannato per diserzione con sentenze 3 dicembre 1980, 10 marzo 1981 e 21 maggio 1987 del t.m. di Padova e 14 maggio 1991 del t.m. di Verona) veniva ancora condannato da questo tribunale militare per assenza dal servizio che ancora non era cessata alla data del giudizio. Il procuratore militare in sede, a fronte del perdurare dell'assenza, instaurava un ennesimo procedimento per reato decorrente dal 21 ottobre 1992, data della precedente pronuncia. Ma con sentenza del 25 giugno 1993 il g.u.p. dichiarava non luogo a procedere ostandovi il principio del ne bis in idem. A seguito di impugnativa del procuratore generale, la corte militare d'appello, sezione di Verona, ha disposto, tuttavia, il rinvio a giudizio dinanzi a questo tribunale per il reato in epigrafe, in relazione all'assenza che a tutt'oggi ancora non e' cessata, a decorrere dal 21 ottobre 1992. Osserva il giudice d'appello che la prosecuzione della condotta criminosa dopo la sentenza di primo grado costituisce ad ogni effetto un nuovo ed autonomo reato della stessa specie, come tale da giudicare senza che per cio' venga violata la preclusione dell'art. 649 del c.p.p. A conclusione dell'odierno dibattimento, il pubblico ministero ha chiesto la condanna. La difesa l'assoluzione. Questo tribunale ritiene che la decisione della corte militare d'appello sia corretta.