IL TRIBUNALE MILITARE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza  nella  causa  contro  Liessi
 Delio,  nato  il 22 febbraio 1960 a Raveo (Udine), atto di nascita n.
 1/II/B, residente in Germania al 8312 Dingolfing Krenz  Str.  31  DFG
 Germania,   coniugato,  cameriere,  censurato;  soldato  nella  forza
 assente del d.m. di Udine, libero, imputato di diserzione (art.  148,
 n.  2,  del  c.p.m.p.)  perche',  soldato  nella  forza  assente  del
 distretto militare di Udine, condannato per diserzione dal  tribunale
 militare  di  Padova  in  data 21 ottobre 1992, ometteva senza giusto
 motivo di presentarsi ad una qualsiasi  autorita'  militare  dopo  la
 predetta  data,  permanendo in stato di arbitraria assenza per cinque
 giorni consecutivi e tuttora.
    In esito al pubblico ed orale dibattimento.
                            FATTO E DIRITTO
    Con sentenza del 21 ottobre 1992 il soldato  Liessi  Delio,  (gia'
 condannato per diserzione con sentenze 3 dicembre 1980, 10 marzo 1981
 e  21  maggio  1987  del  t.m. di Padova e 14 maggio 1991 del t.m. di
 Verona) veniva ancora condannato da  questo  tribunale  militare  per
 assenza  dal  servizio  che  ancora  non  era  cessata  alla data del
 giudizio.
    Il   procuratore   militare   in  sede,  a  fronte  del  perdurare
 dell'assenza,  instaurava  un   ennesimo   procedimento   per   reato
 decorrente  dal  21 ottobre 1992, data della precedente pronuncia. Ma
 con sentenza del 25 giugno 1993 il  g.u.p.  dichiarava  non  luogo  a
 procedere ostandovi il principio del ne bis in idem.
    A  seguito  di  impugnativa  del  procuratore  generale,  la corte
 militare d'appello, sezione di  Verona,  ha  disposto,  tuttavia,  il
 rinvio  a  giudizio  dinanzi  a  questo  tribunale  per  il  reato in
 epigrafe, in relazione all'assenza che  a  tutt'oggi  ancora  non  e'
 cessata, a decorrere dal 21 ottobre 1992.
    Osserva  il  giudice  d'appello che la prosecuzione della condotta
 criminosa dopo la sentenza di primo grado costituisce ad ogni effetto
 un nuovo  ed  autonomo  reato  della  stessa  specie,  come  tale  da
 giudicare  senza  che per cio' venga violata la preclusione dell'art.
 649 del c.p.p.
    A conclusione dell'odierno dibattimento, il pubblico ministero  ha
 chiesto la condanna. La difesa l'assoluzione.
    Questo  tribunale  ritiene  che  la decisione della corte militare
 d'appello sia corretta.