IL PRETORE Ha emesso la seguente ordinanza all'udienza dibattimentale del 7 marzo 1994 nel procedimento penale a carico di Sermasi Maurizio, nato a Bologna il 15 febbraio 1941 e residente a San Lazzaro di Savena, via Martiri di Pizzocalvo n. 83, imputato: A) del reato p. e p. dall'art. 21 della legge n. 319/1976 e dall'art. 81 cpv. del c.p. perche', quale consigliere delegato della S.p.a. Giesse, con compiti di direzione nell'area tecnico produttiva, effettuava scarichi in pubblica fognatura delle acque reflue derivanti dal processo produttivo (attivita' di produzione di accessori per serramenti di alluminio); scarichi eccedenti i limiti di tollerabilita' fissati nella tab. C alla legge n. 319/1976 e nel regolamento comunale per lo scarico in pubblica fognatura (solfiti mg/l 4.90 il 24 novembre 1992 e 4.60 il 9 febbraio 1993); B) del reato p. e p. dall'art. 21, primo comma, della legge n. 319/1976 perche' effettuava gli scarichi di cui al precedente capo senza essere in possesso di autorizzazione. In Budrio il 24 novembre 1992 e 9 febbraio 1993. Rilevato che la difesa degli imputati ha sollevato la questione di incostituzionalita' dell'art. 60, secondo comma, della legge n. 689/1981, in relazione all'art. 21 della legge n. 319/1976, con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. La difesa prospetta la illegittimita' costituzionale dell'art. 60 della legge n. 689/1981 (che prevede la sostituibilita' di certa pena detentiva con misure alternative) in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto tale norma: 1) pur modificata dall'art. 5 della legge n. 296/1993 che ha elevato i limiti di pena detentiva entro i quali e' possibile la applicazione di sanzioni sostitutive, mantiene la esclusione oggettiva da tale beneficio del reato contestato (art. 21 della legge n. 319/1976); 2) per l'art. 21 citato si e' determinata una situazione comparativa con altre disposizioni di legge che rende ormai ingiustificabile la esclusione oggettiva dal beneficio. Si ricorda a propostito che a seguito della legge n. 296/1993 la Corte costituzionale con sentenza n. 249/1993 ha dichiarato la illegittimita' dell'art. 60 della legge n. 689 del 1981 nella parte in cui stabilisce che le pene sostitutive non si applicano al reato previsto dall'art. 590, secondo e terzo comma, del c.p. limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro: tale esclusione era infatti divenuta inconciliabile con la nuovamente introdotta sostituibilita' della pena erogata per il reato di omicidio colposo. In particolare da ultimo alla fondamentale legge Merli, in attuazione di alcune direttive C.E.E., si e' giustapposto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133, in materia di scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque, che intende salvaguardare le acque interne superficiali, le acque marine territoriali, le acque interne del litorale e le fognature pubbliche "dagli scarichi di sostanze o energie le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse viventi e al sistema ecologico idrico, compromettere le attrattive o ostacolare altri usi legittimi delle acque". L'art. 18 di tale decreto al quarto e quinto comma contempla ipotesi di reato correlate a quelle dell'art. 21 della legge Merli. Il quarto comma punisce con l'arresto fino a due anni l'effettuazione di uno scarico con valori inquinanti superiori ai limiti fissati dall'allegato B (che contempla sostanze pericolose quali il mercurio e il cadmio). Il quinto comma sanziona con l'arresto da 3 mesi a 3 anni la violazione del divieto assoluto di scarico nelle acque sotterranee, sul suolo e nel sottosuolo delle sostanze contenute nell'allegato A (di provato potere cancerogeno). Orbene per tali fattispecie contravvenzionali non opera certamente, per difetto di esplicita previsione o di norme di rinvio, il divieto di sostituzione delle pene detentive previsto dall'art. 60 della legge n. 689 del 1981 per l'art. 21 della legge Merli. Tale disparita' di trattamento non pare trovare giustificazione in quanto le norme poste a confronto tutelano lo stesso bene. Il p.m. ha osservato in udienza, opponendosi alla eccezione, che l'esclusione della sostituibilita' delle pene previste dall'art. 21 della legge n. 319/1976 pare ragionevole poiche' tale fattispecie penale e' diversamente costruita rispetto a quella dell'art. 18 del d.l. n. 133/1992. Quest'ultima avrebbe una funzione di presidio al preventivo adempimento e controllo amministrativo (vedi in particolare gli artt. 9 e 15 del d.l. n. 133/1992), mentre l'art. 21 svolgerebbe una funzione piu' repressiva. Al riguardo, sarebbe significativa la diversa graduazione delle pene nell'art. 18 - piu' alte per la mancanza di autorizzazione che per lo scarico oltre limiti tabellari - rispetto all'art. 21 - piu' alte per lo scarico oltre i limiti che per la mancanza di autorizzazione. Va pero' rilevato che l'art. 60 della legge n. 689/1981 esclude la sostituibilita' della pena per tutte le fattispecie di reato previste dall'art. 21 della legge n. 319/1976, sia quelle con funzione piu' "preventiva" (mancanza di autorizzazione ex primo comma), sia quelle con funzione piu' "repressiva" (superamento dei limiti tabellari ex secondo comma). Al contrario, non e' prevista l'esclusione della sostituibilita' della pena per nessuna delle analoghe fattispecie di cui all'art. 18 del d.l. n. 133/1992, sia quelle relative alla mancata autorizzazione (primo e secondo comma), sia quelle relative al superamento dei limiti tabellari (terzo e quarto comma). L'introduzione del d.l. n. 13/1994 non influisce sul quadro normativo di riferimento sopra tracciato, in considerazione del fatto che gia' il precedente decreto-legge di analogo tenore non e' stato convertito (vedi comunicato Gazzetta Ufficiale n. 11 datata 15 gennaio 1994) e non appare quindi certa la definitiva introduzione del disposto del citato decreto nel quadro normativo di riferimento. Non appare quindi manifestamente infondato il dubbio sulla ragionevolezza della disparita' di trattamento rispetto alla sostituibilita' della pena delle analoghe fattispecie penali disegnate negli artt. 21 della legge n. 319/1976 e 18 del d.l. n. 133/1992. Si chiede pertanto alla Corte costituzionale di stabilire se in tale situazione normativa la esclusione oggettiva dell'art. 21 della legge n. 319/1976 dalla possibilita' di sostituzione della pena detentiva ex art. 60 della legge n. 689/1981 costituisca una disparita' di trattamento ingiustificata e contrastante con l'art. 3 della Costituzione. La rilevanza della questione si determina in relazione alla richiesta di applicazione della pena ex art. 444 del c.p.p. nella misura di gg. 60 di arresto per il capo a) e gg. 40 per il capo b) e nella relativa richiesta di sostituzione di tale pena detentiva con la sanzione pecuniaria, richiesta a cui il p.m. in udienza non ha prestato il proprio consenso riferendosi al divieto di sostituzione della pena ex art. 60 della legge nn. 689/1981.