IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 2163/1993 ruolo controversie di lavoro promossa da Bosetto Guido, con il dott. proc. Giuseppe Cimino del foro di Novara, ricorrente, contro la Cassa nazionale di assistenza e previdenza ragionieri e periti commerciali, con il dott. proc. Maurizio Vinci del foro di Roma e l'avv. Alfredo Monteverde del Foro di Novara, convenuta; Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 28 marzo 1994; O S S E R V A Il ricorrente Guido Bosetto ha convenuto in giudizio la Cassa nazionale di assistenza e previdenza ragionieri e periti commerciali esponendo: di essere iscritto all'albo dei consulenti del lavoro della provincia di Novara del 19 maggio 1965; di essere altresi' iscritto al collegio dei ragionieri di Novara dal 28 febbraio 1966; di essersi iscritto alla Cassa previdenza ragionieri, con effetto dal 28 febbraio 1966; di essersi iscritto dal 23 novembre 1971 presso l'Ente nazionale di previdenza dei consulenti del lavoro, in forza dell'art. 28 della legge n. 1100/1971, che prescriveva ai professionisti gia' iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria la contribuzione al 50% con riduzione al 50% del trattamento pensionistico; di essere stato collocato in pensione al compimento del sessantacinquesimo anno d'eta'; che la legge 30 dicembre 1991, n. 414, ha riformato la Cassa di previdenza dei ragionieri e periti commerciali, determinando nuovi criteri piu' favorevoli nel calcolo della pensione; che la stessa legge (art. 32) ha previsto che i professionisti gia' in pensione potessero chiedere la riliquidazione della pensione sulla base dei nuovi criteri, versanto entro il 20 dicembre 1993 l'integrazione del contributo soggettivo annuo convenzionale; di avere presentato il 23 maggio 1992 alla Cassa la domanda per ottenere la suddetta riliquidazione, senza tuttavia ricevere alcuna risposta. Il ricorrente faceva presente che l'atteggiamento della Cassa probabilmente era dovuto alla disposizione contenuta nell'art. 33 della citata legge n. 414/1991, il quale recita: "la riliquidazione e la maggiorazione di cui all'art. 32 non possono essere richieste da coloro che fruiscono anche di trattamento pensionistico erogato da altra Cassa di previdenza relativa ad altre libere professioni". Il ricorrente ha eccepito la contrarieta' di tale norma agli artt. 3 e 38 della Costituzione ed ha chiesto pertanto, previa sospensione del presente giudizio e rimessione alla Corte costituzionale per la decisione sulla questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 33 della legge n. 414/1991, che fosse dichiarato il proprio diritto alla riliquidazione ex art. 32 della legge n. 414/1991 della pensione a carico della Cassa nazionale previdenza ragionieri e periti commerciali. Si costituiva in giudizio la Cassa nazionale previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, chiedendo il rigetto delle domande avversarie in forza della previsione contenuta nel gia' citato articolo 33 della legge n. 414/1991. Cio' premesso, si deve ritenere che la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 33 della legge n. 414/1991 sollevata dal ricorrente non sia minifestamente infondata. La legge istitutiva della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (legge n. 160/1963) prevedeva che il trattamento di pensione erogato dalla Cassa fosse cumulabile con qualunque altro goduto dall'iscritto (art. 2). Pertanto la legge consentiva che il soggetto iscritto alla Cassa ragionieri e contemporaneamente ad altra cassa o ente previdenziale relativo ad una libera professione potesse mantenere l'iscrizione presso quest'ultima e conseguirne le prestazioni. La legge di riforma della Cassa ragionieri (legge 30 dicembre 1991, n. 414) attualmente stabilisce invece che il soggetto iscritto a piu' albi professionali debba optare per una sola delle casse di previdenza, nel termine e con le modalita' di cui all'art. 34. Il mancato esercizio dell'opzione comporta la cancellazione d'ufficio dalla Cassa ragionieri e la restituzione dei contributi. Come si e' detto in precedenza, il legislatore ha escluso dal diritto alla riliquidazione prevista dall'art. 32 i pensionati della Cassa ragionieri che fruiscano di altro trattamento pensionistico erogato da altra cassa di previdenza relativa a libere professioni. L'esclusione prevista dall'art. 33 della legge n. 414/1991 sembra tuttavia violare il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione. La scelta di non consentire, per il futuro, la contemporanea iscrizione a piu' casse di ordini professionali rientra sicuramente nelle scelte insindacabili di politica legislativa. Tuttavia appare non sorretto da motivazione razionale il trattamento deteriore riservato dall'art. 33 della legge n. 414/1991 ai soggetti gia' pensionati, che per tutta la durata dell'iscrizione alla Cassa ragionieri hanno sempre avuto una posizione identica a quella degli altri iscritti alla cassa, sia nei diritti che negli obblighi. In particolare, essi hanno sempre versato i contributi nella misura eguale a quella di tutti gli altri iscritti alla Cassa e nella stessa misura hanno percepito successivamente la pensione. Si deve osservare inoltre che sussiste una disparita' ingiustificata di trattamento anche tra i pensionati della Cassa ragionieri che percepiscano pensioni da altre Casse di libere professioni e quelli che godono invece di trattamenti pensionistici a carico di altre gestioni previdenziali. Questi ultimi infatti, non rientrano nell'esclusione dal diritto alla riliquidazione della pensione, sancita dall'art. 33. Poiche' vi sono fondati dubbi sulla legittimita' costituzionale dell'art. 33 della legge n. 414/1991, con particolare riferimento alla violazione dell'art. 3 della Costituzione, e la questione e' rilevante, il giudizio deve essere sospeso e gli atti devono essere rimessi alla Corte costituzionale per la decisione sulla questione di legittimita' costituzionale.