IL PRETORE
    Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza nella causa iscritta al n.
 2163/1993 ruolo controversie di lavoro promossa da Bosetto Guido, con
 il dott. proc. Giuseppe Cimino del foro di Novara, ricorrente, contro
 la Cassa nazionale di assistenza e  previdenza  ragionieri  e  periti
 commerciali,  con  il  dott.  proc. Maurizio Vinci del foro di Roma e
 l'avv. Alfredo Monteverde del Foro di Novara, convenuta;
    Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 28 marzo 1994;
                             O S S E R V A
    Il ricorrente Guido Bosetto ha  convenuto  in  giudizio  la  Cassa
 nazionale  di assistenza e previdenza ragionieri e periti commerciali
 esponendo:
      di essere iscritto all'albo  dei  consulenti  del  lavoro  della
 provincia di Novara del 19 maggio 1965;
      di essere altresi' iscritto al collegio dei ragionieri di Novara
 dal 28 febbraio 1966;
      di  essersi  iscritto  alla  Cassa  previdenza  ragionieri,  con
 effetto dal 28 febbraio 1966;
      di essersi iscritto dal 23 novembre 1971 presso l'Ente nazionale
 di previdenza dei consulenti del lavoro, in forza dell'art. 28  della
 legge  n.  1100/1971, che prescriveva ai professionisti gia' iscritti
 ad altra forma di previdenza obbligatoria la contribuzione al 50% con
 riduzione al 50% del trattamento pensionistico;
      di  essere  stato  collocato  in  pensione  al  compimento   del
 sessantacinquesimo anno d'eta';
      che  la legge 30 dicembre 1991, n. 414, ha riformato la Cassa di
 previdenza dei ragionieri e periti  commerciali,  determinando  nuovi
 criteri piu' favorevoli nel calcolo della pensione;
      che  la  stessa legge (art. 32) ha previsto che i professionisti
 gia' in pensione potessero chiedere la riliquidazione della  pensione
 sulla  base  dei  nuovi  criteri,  versanto entro il 20 dicembre 1993
 l'integrazione del contributo soggettivo annuo convenzionale;
     di  avere  presentato il 23 maggio 1992 alla Cassa la domanda per
 ottenere la suddetta riliquidazione, senza tuttavia  ricevere  alcuna
 risposta.
    Il  ricorrente  faceva  presente  che  l'atteggiamento della Cassa
 probabilmente era dovuto alla  disposizione  contenuta  nell'art.  33
 della citata legge n. 414/1991, il quale recita: "la riliquidazione e
 la maggiorazione di cui
 all'art.  32  non  possono  essere  richieste da coloro che fruiscono
 anche  di  trattamento  pensionistico  erogato  da  altra  Cassa   di
 previdenza relativa ad altre libere professioni".
    Il ricorrente ha eccepito la contrarieta' di tale norma agli artt.
 3  e 38 della Costituzione ed ha chiesto pertanto, previa sospensione
 del presente giudizio e rimessione alla Corte costituzionale  per  la
 decisione  sulla questione di illegittimita' costituzionale dell'art.
 33 della legge n. 414/1991, che fosse dichiarato il  proprio  diritto
 alla riliquidazione ex art. 32 della legge n. 414/1991 della pensione
 a  carico  della  Cassa  nazionale  previdenza  ragionieri  e  periti
 commerciali.
    Si  costituiva  in  giudizio  la  Cassa  nazionale  previdenza  ed
 assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, chiedendo il
 rigetto  delle domande avversarie in forza della previsione contenuta
 nel gia' citato articolo 33 della legge n. 414/1991.
    Cio' premesso, si deve ritenere che la questione di illegittimita'
 costituzionale dell'art. 33 della legge  n.  414/1991  sollevata  dal
 ricorrente non sia minifestamente infondata.
    La  legge  istitutiva  della  Cassa  nazionale  di  previdenza  ed
 assistenza a favore dei ragionieri e  periti  commerciali  (legge  n.
 160/1963)  prevedeva  che  il  trattamento  di pensione erogato dalla
 Cassa fosse cumulabile con qualunque altro goduto dall'iscritto (art.
 2). Pertanto la legge consentiva che il soggetto iscritto alla  Cassa
 ragionieri  e  contemporaneamente ad altra cassa o ente previdenziale
 relativo ad una libera  professione  potesse  mantenere  l'iscrizione
 presso quest'ultima e conseguirne le prestazioni.
    La  legge  di  riforma  della  Cassa ragionieri (legge 30 dicembre
 1991, n. 414) attualmente stabilisce invece che il soggetto  iscritto
 a  piu'  albi  professionali debba optare per una sola delle casse di
 previdenza, nel termine e con le modalita' di cui all'art. 34.
    Il  mancato  esercizio  dell'opzione  comporta  la   cancellazione
 d'ufficio dalla Cassa ragionieri e la restituzione dei contributi.
    Come  si  e'  detto  in  precedenza, il legislatore ha escluso dal
 diritto alla riliquidazione prevista dall'art. 32 i pensionati  della
 Cassa  ragionieri  che  fruiscano  di altro trattamento pensionistico
 erogato da altra cassa di previdenza relativa a libere professioni.
    L'esclusione prevista dall'art. 33 della legge n. 414/1991  sembra
 tuttavia  violare  il  principio  di  uguaglianza sancito dall'art. 3
 della Costituzione.
    La scelta di non  consentire,  per  il  futuro,  la  contemporanea
 iscrizione  a  piu' casse di ordini professionali rientra sicuramente
 nelle scelte insindacabili di politica legislativa.  Tuttavia  appare
 non  sorretto  da  motivazione  razionale  il  trattamento  deteriore
 riservato dall'art. 33 della  legge  n.  414/1991  ai  soggetti  gia'
 pensionati,  che  per  tutta  la  durata  dell'iscrizione  alla Cassa
 ragionieri hanno sempre avuto una posizione identica a  quella  degli
 altri  iscritti  alla  cassa,  sia nei diritti che negli obblighi. In
 particolare, essi hanno sempre  versato  i  contributi  nella  misura
 eguale a quella di tutti gli altri iscritti alla Cassa e nella stessa
 misura hanno percepito successivamente la pensione.
    Si   deve   osservare   inoltre   che   sussiste   una  disparita'
 ingiustificata di trattamento anche  tra  i  pensionati  della  Cassa
 ragionieri  che  percepiscano  pensioni  da  altre  Casse  di  libere
 professioni e quelli che godono invece di trattamenti pensionistici a
 carico di altre gestioni previdenziali. Questi  ultimi  infatti,  non
 rientrano  nell'esclusione  dal  diritto  alla  riliquidazione  della
 pensione, sancita dall'art. 33.
    Poiche' vi sono fondati dubbi  sulla  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  33  della  legge  n. 414/1991, con particolare riferimento
 alla violazione dell'art. 3 della Costituzione,  e  la  questione  e'
 rilevante,  il  giudizio deve essere sospeso e gli atti devono essere
 rimessi alla Corte costituzionale per la decisione sulla questione di
 legittimita' costituzionale.