IL PRETORE
    Con   ricorso  depositato  in  cancelleria  il  7  dicembre  1993,
 Emmanuello Rocco ed altri, esponevano che:
      quali  lavoratori  agricoli,  abituali  od occasionali, iscritti
 negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli,  avevano  percepito
 dall'I.N.P.S.  il  trattamento  di disoccupazione ordinaria del 1991,
 liquidato ai sensi dell'art. 13 della legge 16 aprile 1974,  n.  114,
 nella misura di L. 800 al giorno;
      la Corte costituzionale, con sentenza 21-27 aprile 1988, n. 497,
 aveva  dichiarato  l'illegittimita' costituzionale della norma, nella
 parte in cui non  prevedeva  alcun  meccanismo  volto  ad  assicurare
 l'adeguamento  del  valore  nominale  dell'indennita'  al costo della
 vita;
      l'art.7, primo comma, della legge 20 maggio 1988  aveva  fissato
 nella   misura  del  7,5  per  cento  della  retribuzione,  l'importo
 dell'indennita' giornaliera ma, il quarto comma dell'articolo  citato
 aveva  tuttavia  escluso  detta elevazione per i lavoratori agricoli,
 aventi diritto al trattamento speciale di disoccupazione;
      l'art. 11, ventitreesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n.
 537, aveva infine, specificato  che  ai  lavoratori  agricoli  aventi
 diritto  ai  trattamenti  speciali  di  disoccupazione,  l'indennita'
 ordinaria di disoccupazione, per  le  giornate  eccedenti  quelle  di
 trattamento  speciale,  era  dovuta  nella  misura fissa di L. 800 al
 giorno;
      eccepivano quindi l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  7,
 quarto  comma,  della  legge  20 maggio 1988, n. 160, e dell'art. 11,
 ventitreesimo  comma,  delle  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  e
 chiedevano  quindi  la condanna dell'I.N.P.S. al pagamento, in misura
 rivalutata, dell'indennita' di disoccupazione ordinaria del 1991.
    Tardivamente costituitasi, l'I.N.P.S. eccepiva, tra l'atro, che il
 trattamento di disoccupazione dei lavoratori agricoli era  senz'altro
 piu' favorevole di quello assicurato alla generalita' di lavoratori.
    L'illegittimita'  costituzionale  sollevata  dai ricorrenti, oltre
 che rilevante ai fini della decisione della causa, che ha per oggetto
 il diritto dei ricorrenti a percepire un'indennita' di disoccupazione
 ordinaria di importo maggiore alle L. 800 al giorno, appare anche non
 manifestamente infondata.
    L'art. 7, quarto comma, del d.l. 21 marzo 1986, convertito  nella
 legge  20  maggio  1988,  n.  160, prevede che, per i soli lavoratori
 ocasionali e abituali, che abbiano diritto al trattamento speciale di
 disoccupazione, non  operi  l'aumento  dell'indennita'  ordinaria  di
 disoccupazione, stabilito dal primo comma dell'art. 7 citato.
    Per  tali lavoratori di conseguenza, le giornate di disoccupazione
 devono indennizzarsi per i  primi  novanta  giorni,  con  un'aliquota
 della  retribuzione giornaliera (art. 7 della legge 16 febbraio 1977,
 n. 37, ed art. 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457)  mentre,  per  i
 giorni  restanti, l'indennita' e' stabilita in misura fissa di L. 800
 al giorno, come confermato, anche dall'art. 11, ventitreesimo  comma,
 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
    Tale  determinazione  appare  in  contrasto  con  l'art.  38 della
 Costituzione.
    Come gia' sottolineato dalla  sentenza  n.  497/1988  della  Corte
 costituzione,  l'effettiva garanzia di mezzi adeguati per le esigenze
 di vita dei lavoratori meritevoli di tutela sociale, non  puo'  venir
 assicurata da indennita' economiche di importo fisso; una norma, come
 quella  impugnata,  che non preveda un meccanismo di adeguamento alla
 progressiva  diminuzione  del  potere  di  acquisto   della   moneta,
 confligge   con  l'at.  38  della  Costituzione,  che  garantisce  ai
 lavoratori  il  diritto  sociale dell'apprestamento di mezzi adeguato
 alle esigenze della vita.
    Si sarebbe creata inoltre, una disparita' di  trattamento,  lesiva
 del principio di uguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione.
    Appare  infatti  irragionevole  che  ai  soli  lavoratori agricoli
 eccezionali  (iscritti  negli  elenchi  per  un  numero  di  giornate
 superiore  a  51  ed  inferiore  a 101) e non anche a quelli abituali
 (iscritti negli elenchi per un numero di  giornate  non  inferiore  a
 151) ed occasionali (iscritti negli elenchi per un numero di giornate
 non  inferiore  a 101), sia stato assicurato un trattamento ordinario
 di disoccupazione adeguato alla retribuzione.