IL PRETORE Con ricorso depositato in cancelleria il 7 dicembre 1993, Emmanuello Rocco ed altri, esponevano che: quali lavoratori agricoli, abituali od occasionali, iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, avevano percepito dall'I.N.P.S. il trattamento di disoccupazione ordinaria del 1991, liquidato ai sensi dell'art. 13 della legge 16 aprile 1974, n. 114, nella misura di L. 800 al giorno; la Corte costituzionale, con sentenza 21-27 aprile 1988, n. 497, aveva dichiarato l'illegittimita' costituzionale della norma, nella parte in cui non prevedeva alcun meccanismo volto ad assicurare l'adeguamento del valore nominale dell'indennita' al costo della vita; l'art.7, primo comma, della legge 20 maggio 1988 aveva fissato nella misura del 7,5 per cento della retribuzione, l'importo dell'indennita' giornaliera ma, il quarto comma dell'articolo citato aveva tuttavia escluso detta elevazione per i lavoratori agricoli, aventi diritto al trattamento speciale di disoccupazione; l'art. 11, ventitreesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, aveva infine, specificato che ai lavoratori agricoli aventi diritto ai trattamenti speciali di disoccupazione, l'indennita' ordinaria di disoccupazione, per le giornate eccedenti quelle di trattamento speciale, era dovuta nella misura fissa di L. 800 al giorno; eccepivano quindi l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7, quarto comma, della legge 20 maggio 1988, n. 160, e dell'art. 11, ventitreesimo comma, delle legge 24 dicembre 1993, n. 537, e chiedevano quindi la condanna dell'I.N.P.S. al pagamento, in misura rivalutata, dell'indennita' di disoccupazione ordinaria del 1991. Tardivamente costituitasi, l'I.N.P.S. eccepiva, tra l'atro, che il trattamento di disoccupazione dei lavoratori agricoli era senz'altro piu' favorevole di quello assicurato alla generalita' di lavoratori. L'illegittimita' costituzionale sollevata dai ricorrenti, oltre che rilevante ai fini della decisione della causa, che ha per oggetto il diritto dei ricorrenti a percepire un'indennita' di disoccupazione ordinaria di importo maggiore alle L. 800 al giorno, appare anche non manifestamente infondata. L'art. 7, quarto comma, del d.l. 21 marzo 1986, convertito nella legge 20 maggio 1988, n. 160, prevede che, per i soli lavoratori ocasionali e abituali, che abbiano diritto al trattamento speciale di disoccupazione, non operi l'aumento dell'indennita' ordinaria di disoccupazione, stabilito dal primo comma dell'art. 7 citato. Per tali lavoratori di conseguenza, le giornate di disoccupazione devono indennizzarsi per i primi novanta giorni, con un'aliquota della retribuzione giornaliera (art. 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, ed art. 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457) mentre, per i giorni restanti, l'indennita' e' stabilita in misura fissa di L. 800 al giorno, come confermato, anche dall'art. 11, ventitreesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Tale determinazione appare in contrasto con l'art. 38 della Costituzione. Come gia' sottolineato dalla sentenza n. 497/1988 della Corte costituzione, l'effettiva garanzia di mezzi adeguati per le esigenze di vita dei lavoratori meritevoli di tutela sociale, non puo' venir assicurata da indennita' economiche di importo fisso; una norma, come quella impugnata, che non preveda un meccanismo di adeguamento alla progressiva diminuzione del potere di acquisto della moneta, confligge con l'at. 38 della Costituzione, che garantisce ai lavoratori il diritto sociale dell'apprestamento di mezzi adeguato alle esigenze della vita. Si sarebbe creata inoltre, una disparita' di trattamento, lesiva del principio di uguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione. Appare infatti irragionevole che ai soli lavoratori agricoli eccezionali (iscritti negli elenchi per un numero di giornate superiore a 51 ed inferiore a 101) e non anche a quelli abituali (iscritti negli elenchi per un numero di giornate non inferiore a 151) ed occasionali (iscritti negli elenchi per un numero di giornate non inferiore a 101), sia stato assicurato un trattamento ordinario di disoccupazione adeguato alla retribuzione.