IL PRETORE Con ricorso depositato in cancelleria il 23 marzo 1994, Farruggia Luigi e Cali' Gaspare Antonino esponevano che: quali medici veterinari gia' iscritti all'E.N.P.A.V., aveva rinunciato all'iscrizione facoltativa, usufruendo della facolta' loro riconosciuta dall'art. 24, terzo comma, della legge 12 aprile 1991, n. 136; l'E.N.P.A.V. aveva accolto la loro domanda e provveduto allo sgravio contributivo nei loro confronti per gli anni 1991, 1992 e 1993; l'art. 11, ventiseiesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il fine di interpretare in modo autentico l'art. 32 della legge 12 aprile 1991, n. 136, aveva in realta', modificato tale norma e soppresso, con effetto retroattivo, la facolta' dei medici veterinari di iscriversi all'E.N.P.A.V., obbligandoli al pagamento, entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore (1$ gennaio 1994), dei contributi degli anni 1991, 1992 e 1993; eccepivano quindi l'illegittimita' costituzionale dell'art. 11, ventiseiesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e chiedevano quindi di dichiarare non dovuta all'E.N.P.A.V. la somma di L. 4.668.860, quali contributi previdenziali degli anni 1991, 1992 e 1993. L'E.N.P.A.V. rimaneve contumace. L'illegittimita' costituzionale sollevata dai ricorrenti, oltre che rilevante ai fini della decisione della causa, che ha per oggetto il diritto dell'E.N.P.A.V. a recuperare i contributi previdenziali degli anni: 1991, 1992 e 1993, appare anche non manifestamente infondata. L'art. 24 della legge 12 aprile 1991, n. 136, ha previsto l'iscrizione obbligatoria all'E.N.P.A.V. di tutti gli iscritti agli albi professionali che esercitano la libera professione (primo comma) e quella facoltativa per gli iscritti che esercitano esclusivamente attivita' di lavoro dipendente o attivita' di lavoro autonomo, per le quali siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria (secondo comma). L'art. 32, primo comma, della legge n. 136/1991 cit., di conseguenza, ha abrogato, dal momento della sua entrata in vigore, l'art. 2, secondo comma, della legge 18 agosto 1962, n. 1357, che prevedeva l'obbligatorieta' dell'iscrizione all'E.N.P.A.V. di tuti i veterinari, di eta' inferiore ai sessantacinque anni, iscritti agli ordini professionali. L'art. 11, ventiseiesimo comma, della legge 24 dicembre1993, n. 537, ha previsto che "la disposizione contenuta nel primo comma dell'art. 32 della legge 12 aprile 1991, n. 136, deve essere interpretata nel senso che l'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i veterinari (E.N.P.A.V.) non e' piu' obbligatoria soltanto per i veterinari che si iscrivono per la prima volta agli albi professionali successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge e che si trovano nelle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 24 della medesima; i provvedimenti di cancellazione dell'ente nei confronti di veterinari, gia' obbligatoriamente iscritti all'ente stesso in forza della precedente normativa sono nulli di diritto". Secondo la Corte costituzionale (nn. 380/1990, 455/1992 e 39/1993), per accertare se una norma possa qualificarsi di interpretazione autentica, occorre verificarne la reale rispondenza al contenuto dispositivo. E' di interpretazione autentica quella norma che interviene solo sul significato di quest'ultima, senza intaccarne o integrarne il dato testuale unicamente al fine di chiarire ed illustrare il suo contenuto oppure per escludere od evidenziare uno dei significati possibili, viene cosi' imposto all'interprete uno specifico significato normativo. Dall'esame comparativo della disposizione interpretata ed interpretatrice si riscontra chiaramente la limitazione, profonda e radicale, dell'abrogazione dell'art. 2, secondo comma, della legge 18 agosto 1962, n. 1357, ai soli veterinari che si iscrivono per la prima volta all'albo professionale, dopo l'entrata in vigore della legge 12 aprile 1991, n. 136. Secondo il testo originario dell'art. 32 della legge n. 136/1991 cit. invece, tale abrogazione concerneva tutti i veterinari iscritti. L'art. 24, terzo comma, infatti, disciplinava l'esercizio della rinuncia all'iscrizione all'E.N.P.A.V., facolta' questa che presupponeva proprio una precedente iscrizione allo stesso ente. Tale limitazione appare in contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione. Si sarebbe creata infatti, una ingiustificata disparita' di trattamento tra i veterinari, gia' iscritti all'albo professionale alla data di entrata in vigore della legge 12 aprile 1991, n. 136, per i quali permane l'obbligo di iscrizione all'E.N.P.A.V. e quelli, iscritti all'albo professionale dopo tale data, per i quali non sussiste piu' tale obbligo. L'iscrizione obbligatoria all'E.N.P.A.V. si giustifica per i soli veterinari che, a differenza dei ricorrenti (veterinari che svolgono attivita' di lavoro dipendente), esercitano la libera professione e soprattutto, non sono iscritti ed altre forme di previdenza obbligatoria; tale ratio prescinde dalla data di iscrizione all'albo professionale. Appare pertanto irragionevole una norma, come quella impugnata, che impone obbligatoriamente ai medici veterinari che svolgono attivita' di lavoro dipendente e che, in forza di tale rapporto, hanno gia' un proprio Istituto di previdenza, la duplice assicurazione presso l'E.N.P.A.V.