IL PRETORE
    Con  ricorso depositato in cancelleria il 23 marzo 1994, Farruggia
 Luigi e Cali' Gaspare Antonino esponevano che:
      quali medici  veterinari  gia'  iscritti  all'E.N.P.A.V.,  aveva
 rinunciato all'iscrizione facoltativa, usufruendo della facolta' loro
 riconosciuta  dall'art.  24, terzo comma, della legge 12 aprile 1991,
 n. 136;
      l'E.N.P.A.V. aveva accolto la loro  domanda  e  provveduto  allo
 sgravio  contributivo  nei  loro  confronti per gli anni 1991, 1992 e
 1993;
      l'art. 11, ventiseiesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n.
 537, con il fine di interpretare in modo autentico  l'art.  32  della
 legge 12 aprile 1991, n. 136, aveva in realta', modificato tale norma
 e   soppresso,  con  effetto  retroattivo,  la  facolta'  dei  medici
 veterinari di iscriversi all'E.N.P.A.V., obbligandoli  al  pagamento,
 entro  sessanta giorni dalla sua entrata in vigore (1$ gennaio 1994),
 dei contributi degli anni 1991, 1992 e 1993;
      eccepivano quindi l'illegittimita' costituzionale dell'art.  11,
 ventiseiesimo  comma,  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  e
 chiedevano quindi di dichiarare non dovuta all'E.N.P.A.V. la somma di
 L. 4.668.860, quali contributi previdenziali degli anni 1991, 1992  e
 1993.
    L'E.N.P.A.V. rimaneve contumace.
    L'illegittimita'  costituzionale  sollevata  dai ricorrenti, oltre
 che rilevante ai fini della decisione della causa, che ha per oggetto
 il diritto dell'E.N.P.A.V. a recuperare  i  contributi  previdenziali
 degli  anni:  1991,  1992  e  1993,  appare  anche non manifestamente
 infondata.
    L'art. 24  della  legge  12  aprile  1991,  n.  136,  ha  previsto
 l'iscrizione  obbligatoria  all'E.N.P.A.V. di tutti gli iscritti agli
 albi professionali che esercitano la libera professione (primo comma)
 e quella facoltativa per gli iscritti che  esercitano  esclusivamente
 attivita' di lavoro dipendente o attivita' di lavoro autonomo, per le
 quali  siano  iscritti  ad  altre  forme  di  previdenza obbligatoria
 (secondo comma).
    L'art.  32,  primo  comma,  della  legge  n.  136/1991  cit.,   di
 conseguenza,  ha  abrogato,  dal momento della sua entrata in vigore,
 l'art. 2, secondo comma, della legge 18 agosto  1962,  n.  1357,  che
 prevedeva  l'obbligatorieta' dell'iscrizione all'E.N.P.A.V. di tuti i
 veterinari, di eta' inferiore ai sessantacinque anni,  iscritti  agli
 ordini professionali.
    L'art.  11,  ventiseiesimo  comma, della legge 24 dicembre1993, n.
 537, ha previsto che  "la  disposizione  contenuta  nel  primo  comma
 dell'art.  32  della  legge  12  aprile  1991,  n.  136,  deve essere
 interpretata  nel  senso  che  l'iscrizione  all'Ente  nazionale   di
 previdenza  e  assistenza  per  i veterinari (E.N.P.A.V.) non e' piu'
 obbligatoria soltanto per i veterinari che si iscrivono per la  prima
 volta agli albi professionali successivamente alla data di entrata in
 vigore  della  predetta  legge  e  che  si  trovano  nelle condizioni
 previste  dal  secondo  comma  dell'art.   24   della   medesima;   i
 provvedimenti di cancellazione dell'ente nei confronti di veterinari,
 gia'  obbligatoriamente  iscritti  all'ente  stesso  in  forza  della
 precedente normativa sono nulli di diritto".
    Secondo   la   Corte  costituzionale  (nn.  380/1990,  455/1992  e
 39/1993),  per  accertare  se  una  norma   possa   qualificarsi   di
 interpretazione  autentica,  occorre verificarne la reale rispondenza
 al contenuto dispositivo.
    E' di interpretazione autentica quella norma che  interviene  solo
 sul  significato  di  quest'ultima,  senza intaccarne o integrarne il
 dato testuale unicamente al fine di chiarire  ed  illustrare  il  suo
 contenuto  oppure  per  escludere  od evidenziare uno dei significati
 possibili,  viene  cosi'   imposto   all'interprete   uno   specifico
 significato normativo.
    Dall'esame   comparativo   della   disposizione   interpretata  ed
 interpretatrice si riscontra chiaramente la limitazione,  profonda  e
 radicale, dell'abrogazione dell'art. 2, secondo comma, della legge 18
 agosto  1962,  n.  1357,  ai  soli veterinari che si iscrivono per la
 prima volta all'albo professionale, dopo l'entrata  in  vigore  della
 legge 12 aprile 1991, n. 136.
    Secondo  il  testo originario dell'art. 32 della legge n. 136/1991
 cit. invece, tale abrogazione concerneva tutti i veterinari iscritti.
 L'art. 24,  terzo  comma,  infatti,  disciplinava  l'esercizio  della
 rinuncia   all'iscrizione   all'E.N.P.A.V.,   facolta'   questa   che
 presupponeva proprio una precedente iscrizione allo stesso ente.
    Tale limitazione appare in contrasto con gli artt. 3  e  38  della
 Costituzione.
    Si  sarebbe  creata  infatti,  una  ingiustificata  disparita'  di
 trattamento tra i veterinari, gia'  iscritti  all'albo  professionale
 alla  data  di  entrata in vigore della legge 12 aprile 1991, n. 136,
 per i quali permane l'obbligo di iscrizione all'E.N.P.A.V. e  quelli,
 iscritti  all'albo  professionale  dopo  tale  data,  per i quali non
 sussiste piu' tale obbligo.
    L'iscrizione obbligatoria all'E.N.P.A.V. si giustifica per i  soli
 veterinari  che, a differenza dei ricorrenti (veterinari che svolgono
 attivita' di lavoro dipendente), esercitano la libera  professione  e
 soprattutto,   non   sono  iscritti  ed  altre  forme  di  previdenza
 obbligatoria; tale ratio prescinde dalla data di iscrizione  all'albo
 professionale.
    Appare  pertanto  irragionevole  una norma, come quella impugnata,
 che  impone  obbligatoriamente  ai  medici  veterinari  che  svolgono
 attivita'  di  lavoro  dipendente  e  che, in forza di tale rapporto,
 hanno  gia'  un  proprio   Istituto   di   previdenza,   la   duplice
 assicurazione presso l'E.N.P.A.V.