IL TRIBUNALE Sulla eccezione di illegittimita' costituzionale sollevata dal p.m.; Sentito il difensore; Ritenuto che nel corso del dibattimento a carico di Palumbo Luigino, il p.m. ha contestato ex art. 517 del c.p.p. altri reati connessi; che in conseguenza di tale allargamento dell'ipotesi accusatoria il p.m. ha depositato lista testimoniale funzionale all'esercizio del diritto di prova in ordine alle accuse suppletive; che nella citata lista, il p.m. lamenta l'impossibilita' normativa di esercitare il predetto diritto e che, in ragione di cio', ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 513, secondo comma, del c.p.p. in relazione alle argomentazioni gia' svolte dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 241/1992; Ritenuta tale questione rilevante e non manifestamente infondata per le stesse ragioni gia' svolte dalla Corte costituzionale nella citata sentenza che qui si intendono integralmente recepite; Ritenuto che la rilevanza della questione appare palese perche' incide sulla possibilita' del p.m. di provare i nuovi assunti accusatori; che pertanto gli atti vanno rimessi alla Corte costituzionale, previa sospensione del relativo giudizio;