IL TRIBUNALE
    Sulla  eccezione  di  illegittimita'  costituzionale sollevata dal
 p.m.;
    Sentito il difensore;
    Ritenuto che nel  corso  del  dibattimento  a  carico  di  Palumbo
 Luigino,  il  p.m.  ha  contestato ex art. 517 del c.p.p. altri reati
 connessi;
      che in conseguenza di tale allargamento dell'ipotesi accusatoria
 il p.m. ha depositato lista testimoniale funzionale all'esercizio del
 diritto di prova in ordine alle accuse suppletive;
      che   nella  citata  lista,  il  p.m.  lamenta  l'impossibilita'
 normativa di esercitare il predetto diritto  e  che,  in  ragione  di
 cio',  ha  sollevato  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  513,  secondo  comma,  del  c.p.p.   in   relazione   alle
 argomentazioni  gia' svolte dalla Corte costituzionale nella sentenza
 n. 241/1992;
    Ritenuta tale questione rilevante e non  manifestamente  infondata
 per  le  stesse  ragioni gia' svolte dalla Corte costituzionale nella
 citata sentenza che qui si intendono integralmente recepite;
    Ritenuto che la rilevanza della questione  appare  palese  perche'
 incide  sulla  possibilita'  del  p.m.  di  provare  i  nuovi assunti
 accusatori;
    che pertanto gli atti vanno  rimessi  alla  Corte  costituzionale,
 previa sospensione del relativo giudizio;