ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nei giudizi promossi con ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia  Giulia
 e  Umbria  notificati  il  18  e  10  febbraio  1994,  depositati  in
 Cancelleria il 22 e 25  successivi,  per  conflitti  di  attribuzioni
 sorti  a  seguito:  a)  del telegramma del prefetto di Gorizia del 18
 dicembre 1993 con il quale e' stato chiesto al Consorzio di  bonifica
 Pianura  Isontina  di  trasmettere  gli  atti deliberativi relativi a
 contratti, in applicazione dell'art. 15 della legge 13  maggio  1991,
 n.  203;  nonche',  per  quanto possa occorrere, con riferimento alla
 circolare del Ministero dell'interni del 6 dicembre  1993;  b)  della
 circolare  del  Ministero  degli  interni  n.  29 del 6 dicembre 1993
 recante: "Consorzi di bonifica. Controllo preventivo di  legittimita'
 ex  art. 16 della legge 19 marzo 1990, n. 55, modificato dall'art. 15
 della  legge  12  luglio  1991,  n.   203.   Ammissibilita'.   Misure
 sanzionatorie  della sospensione e decadenza dalla carica, introdotte
 dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16. Esclusione" ed iscritti ai nn.  4
 e 5 del registro conflitti 1994;
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
    Udito nell'udienza pubblica del 5 luglio 1994 il Giudice  relatore
 Enzo Cheli;
    Uditi  gli  avvocati Renato Fusco e Sergio Panunzio per la Regione
 Friuli-Venezia Giulia e l'avvocato Giovanni Tarantini per la  Regione
 Umbria;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Con ricorso notificato in data 18 febbraio 1994, la Regione
 Friuli-Venezia Giulia ha  sollevato  conflitto  di  attribuzioni  nei
 confronti  del  Presidente del Consiglio dei ministri con riferimento
 al  telegramma  del  prefetto  di  Gorizia  del  18   dicembre   1993
 indirizzato  al presidente del Consorzio di bonifica Pianura Isontina
 e, per conoscenza, alla Regione Friuli-Venezia Giulia, con  il  quale
 si  e'  chiesto  al Consorzio la trasmissione degli atti deliberativi
 relativi a contratti, in applicazione dell'art.  15  della  legge  12
 luglio  1991,  n.  203  (Conversione in legge, con modificazioni, del
 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, recante  provvedimenti  urgenti
 in  tema  di  lotta  alla criminalita' organizzata e di trasparenza e
 buon    andamento   dell'attivita'   amministrativa);   nonche'   con
 riferimento alla presupposta ed  applicata  circolare  del  Ministero
 dell'interno  n.  29  del 6 dicembre 1993 (portata a conoscenza della
 Regione col suddetto telegramma del prefetto di Gorizia), nella parte
 in cui con essa si riconosce il potere del prefetto di richiedere  la
 trasmissione  ed  il  controllo preventivo di legittimita' sugli atti
 deliberativi dei consorzi di bonifica relativi a contratti.
    La ricorrente deduce  che  con  il  telegramma  prefettizio  e  la
 presupposta  circolare  ministeriale  veniva  affermata la pretesa di
 sottoporre al controllo preventivo di legittimita' su  richiesta  del
 prefetto  -  ai  sensi dell'art. 15 della legge n. 203 del 1991 - gli
 atti contrattuali  dei  consorzi  di  bonifica  (e  segnatamente  del
 consorzio Pianura Isontina), ritenendo che anche detti consorzi siano
 ricompresi,  secondo  il  richiamo espresso nello stesso art. 15, tra
 "gli enti indicati nell'art. 49 della legge 8 giugno  1990,  n.  142"
 (Ordinamento delle autonomie locali), dove si e' stabilito che "salvo
 diverse   disposizioni   recate  dalle  leggi  vigenti,  alle  unita'
 sanitarie locali, ai consorzi, alle unioni di comuni e alle comunita'
 montane si applicano le norme sul controllo e sulla vigilanza dettate
 per i Comuni e per le Province".
    A giudizio della ricorrente,  tanto  la  richiesta  contenuta  nel
 telegramma  del prefetto quanto la presupposta ed applicata circolare
 ministeriale  sarebbero   invasive   dell'ambito   delle   competenze
 costituzionalmente  spettanti  alla Regione in materia di consorzi di
 bonifica, di ordinamento  degli  enti  locali  e  di  disciplina  dei
 controlli,  ai  sensi  degli  artt.  4, nn. 1- bis e 2, 5, n. 4, ed 8
 dello Statuto speciale di autonomia (L. cost. 31 gennaio 1963, n.  1)
 e  relative  norme  di  attuazione  (d.P.R.  26 agosto 1965, n. 1116;
 d.P.R. 15 giugno 1987, n. 469), competenze di fatto esercitate  dalla
 Regione  con  le leggi regionali 2 marzo 1966, n. 3; 18 ottobre 1967,
 n. 22; 23 agosto 1985, n. 43; e 12 settembre 1991, n. 49.
    In particolare, la Regione osserva che la legge  regionale  n.  43
 del 1985 ha regolato in via esclusiva, in attuazione delle competenze
 statutariamente  definite,  il  controllo  sui  consorzi  di bonifica
 regionale,  demandando  all'assessore  regionale  all'agricoltura  il
 controllo  preventivo di legittimita' su tutti gli atti deliberativi,
 ivi compresi quelli a contenuto contrattuale.
    Pertanto, secondo la ricorrente, il presupposto, insito negli atti
 censurati, che le deliberazioni dei consorzi di bonifica operanti nel
 territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia  siano  sottoposte  al
 controllo  di  legittimita' di cui alla legge n. 142 del 1990 ed alla
 corrispondente legge regionale n. 49 del  1991  -  si'  da  risultare
 conseguentemente  sottoponibili  alla  richiesta  prefettizia  di cui
 all'art. 15 della legge n. 203 del 1991 - sarebbe  erroneo  e  lesivo
 della   competenza   regionale,   nonche'  tale  da  determinare  una
 illegittima duplicazione del  controllo  preventivo  di  legittimita'
 sugli atti consortili.
    A   giudizio   della   ricorrente,  i  consorzi  di  bonifica  non
 potrebbero, infatti, risultare ricompresi tra i consorzi e gli  altri
 enti  locali, diversi dai Comuni e dalle Province, indicati dall'art.
 49 della  legge  n.  142  del  1990,  dal  momento  che  detta  norma
 espressamente esclude l'applicabilita' della disciplina dei controlli
 su  tali  enti  nei  casi in cui vi siano diverse disposizioni recate
 dalle leggi vigenti (nella specie adottate, per i consorzi  regionali
 di cui trattasi, con la legge regionale n. 43 del 1985).
    2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri non si e' costituito
 nel giudizio.
    3.  -  Con  ricorso  notificato  in  data 9 febbraio 1994 anche la
 Regione Umbria ha sollevato conflitto di attribuzioni  nei  confronti
 del Presidente del Consiglio dei ministri con riferimento alla stessa
 circolare,  ritenuta  lesiva delle competenze attribuite alla Regione
 dall'art. 117 della Costituzione, nonche' dall'art. 2 del  d.P.R.  15
 gennaio  1972,  n.  11,  e dall'art. 73 del d.P.R. 24 luglio 1977, n.
 616,  norme  che  riconoscerebbero  alle   Regioni   il   potere   di
 disciplinare autonomamente i controlli di legittimita' sugli atti dei
 consorzi di bonifica.
    A  giudizio  della  ricorrente  -  che  richiama la giurisprudenza
 costituzionale in materia, e segnatamente le sentenze n. 178 del 1973
 e 164 del 1990 - la disciplina dei controlli sui consorzi di bonifica
 dovrebbe  ritenersi  estranea,  contrariamente  a   quanto   asserito
 nell'impugnata  circolare  ministeriale,  alle disposizioni dell'art.
 130 della Costituzione, in quanto la nozione di "altri enti  locali",
 richiamata  da  tale  articolo,  comprenderebbe esclusivamente quegli
 enti che costituiscono una diretta proiezione di Comuni  e  Province,
 quali  sono  i  comprensori, le unita' sanitarie locali, le comunita'
 montane  e,  per  quanto  concerne  i  consorzi,  i   soli   consorzi
 intercomunali ed interprovinciali.
    Tale   criterio   interpretativo  sarebbe  stato,  d'altro  canto,
 adottato dallo stesso art. 49 della legge n. 142 del  1990  che,  nel
 citare  i  consorzi  nel  novero  degli  enti  locali  sui quali puo'
 esercitarsi il controllo del Comitato regionale di controllo, farebbe
 esclusivo riferimento ai consorzi tra Comuni e Province  che  possono
 essere  costituiti, ai sensi dell'art. 25 della stessa legge, "per la
 gestione associata di uno o piu' servizi".
    La disciplina dei controlli sui consorzi di bonifica risulterebbe,
 quindi,  di  competenza  della  Regione,  competenza   effettivamente
 esercitata  dalla  Regione  Umbria con la legge regionale 25 novembre
 1986, n. 44, con la quale e' stato attribuito alla  Giunta  regionale
 il controllo di legittimita' sugli atti di detti consorzi.
    L'incidenza   della  circolare  ministeriale  su  tale  disciplina
 risulterebbe, pertanto, lesiva della sfera di attribuzioni  regionali
 costituzionalmente garantita.
    4. - Si e' costituito nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
 ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
 per  chiedere  che  il  ricorso  sia  dichiarato  inammissibile o non
 fondato.
    Ad avviso del resistente, la circolare impugnata, prospettando una
 questione interpretativa in ordine alla estensione della nozione  dei
 "consorzi"  di  cui  all'art.  49  della  legge  n. 142 del 1990, non
 assumerebbe carattere lesivo della competenza regionale.
    5. - In prossimita' dell'udienza, la Regione  Umbria  ha  prodotto
 una  memoria  per sviluppare i motivi del ricorso e confutare le tesi
 enunciate dalla difesa dello Stato.
                        Considerato in diritto
    1.  -  La  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  e  la  Regione  Umbria
 denunciano   una  lesione  delle  rispettive  sfere  di  attribuzioni
 costituzionali che si assume  derivare  da  uno  stesso  presupposto,
 rappresentato  dalla circolare del Ministero dell'interno n. 29 del 6
 dicembre 1993.
    I  giudizi  relativi  possono  essere,  pertanto,  riuniti ai fini
 dell'adozione di un'unica pronuncia.
    2. - L'art. 15 della legge 12 luglio 1991, n. 203 (di  conversione
 del  decreto  legge  13  maggio  1991, n. 152, recante "Provvedimenti
 urgenti  in  tema  di  lotta  alla  criminalita'  organizzata  e   di
 trasparenza  e  buon  andamento  dell'attivita' amministrativa"), nel
 modificare l'art. 16 della legge 19 maggio 1990, n. 55, ha attribuito
 al prefetto il potere di chiedere alle Province, ai  Comuni  ed  alle
 amministrazioni  ed  enti  indicati nell'art. 49 della legge 8 giugno
 1990, n. 142, di sottoporre al controllo preventivo  di  legittimita'
 le deliberazioni relative alle materie di cui al comma secondo, lett.
 a), dell'art. 45 della stessa legge n. 142, concernenti gli acquisti,
 le alienazioni, gli appalti e, in generale, tutti i contratti.
    Gli enti sottoposti a tale potere di richiesta straordinaria - che
 si  affianca  ai  poteri  d'iniziativa  stabiliti  in  via  ordinaria
 dall'art. 45, secondo comma, della legge n. 142 del 1990 (v. sentenza
 n. 191/1994) - sono, ai sensi di quanto disposto dall'art.  49  della
 stessa  legge  n.  142,  le  unita'  sanitarie locali, i consorzi, le
 unioni di Comuni e le comunita' montane.
    Il Ministero dell'interno, con la circolare n. 29 del  6  dicembre
 1993, ha ritenuto che tra i destinatari del potere prefettizio di cui
 e'  causa debbano rientrare anche i consorzi di bonifica, dal momento
 che  -  alla  luce  dei  principi   espressi   in   talune   pronunce
 costituzionali e dell'evoluzione della legislazione regionale - detti
 consorzi  "sotto  l'aspetto  della  sottoposizione  al  controllo  di
 legittimita' di cui all'art. 130 della  Costituzione,  devono  essere
 considerati come enti locali".
    Tale  interpretazione  viene contestata dalle ricorrenti in quanto
 ritenuta lesiva della sfera delle proprie attribuzioni costituzionali
 in tema di consorzi di bonifica  e  di  relativi  controlli,  nonche'
 contrastante  con  la  disciplina  adottata  in materia dalla Regione
 Friuli-Venezia Giulia e dalla Regione Umbria.
    Conseguentemente le due Regioni chiedono l'annullamento  in  parte
 qua  della  circolare  in questione, mentre la Regione Friuli-Venezia
 Giulia estende la domanda di annullamento  anche  al  telegramma  del
 prefetto  di  Gorizia in data 18 dicembre 1993, mediante il quale, in
 applicazione  della  suddetta  circolare,  e'  stato   richiesto   al
 Consorzio  di bonifica Pianura Isontina di sottoporre al controllo le
 proprie deliberazioni concernenti contratti.
    3. - I ricorsi sono fondati.
    Non puo' essere, infatti, condivisa la tesi espressa dal Ministero
 dell'interno nella circolare in esame,  secondo  cui  i  consorzi  di
 bonifica,  ai  fini  del  controllo di legittimita' sugli atti di cui
 all'art. 130 della Costituzione, vanno inclusi nel novero degli  enti
 locali,  con la conseguenza di risultare destinatari della disciplina
 posta nell'art. 49 della legge n. 142 del 1990, richiamata  dall'art.
 15 della legge n. 203 del 1991.
    Questa  Corte  ha  gia' avuto modo di precisare il contenuto della
 nozione di "enti locali" richiamata dall'art. 130 della Costituzione,
 sottolineando la distinzione esistente tra la categoria  degli  "enti
 locali"   e   quella  degli  "enti  amministrativi  dipendenti  dalla
 Regione", di cui all'art. 117 della Costituzione, e rilevando come il
 collegamento  disposto  in  sede costituzionale (v. artt. 118, ultimo
 comma, e 130) tra Comuni, Province ed "altri enti locali", mentre, da
 un lato, impedisce di "identificare questi ultimi solo sulla base  di
 un  generico  ed  indifferenziato  richiamo  al  circoscritto  ambito
 spaziale delle loro  funzioni",  dall'altro  impone  di  definire  la
 categoria  degli enti locali "sulla base di piu' complesse coordinate
 istituzionali,  quali  la  territorialita'  e  la  rappresentativita'
 diretta  o  indiretta  degli  interessi  comunitari"  (v. sentenza n.
 164/1990).
    La presenza di questi elementi non compare  nelle  caratteristiche
 istituzionali   proprie   dei   consorzi   di  bonifica,  solitamente
 qualificati come enti  pubblici  economici,  con  una  partecipazione
 limitata  ai  proprietari  ed agli affittuari dei terreni inclusi nei
 comprensori di  bonifica.  Tant'e'  che  la  disciplina  relativa  al
 controllo   su  tali  enti,  affidata  alla  legislazione  regionale,
 risulta, in concreto, solitamente formulata  in  termini  diversi  da
 quelli  propri  del  controllo  di legittimita' sugli atti degli enti
 locali attribuito, ai sensi  dell'art.  130  della  Costituzione,  ai
 Comitati regionali di controllo (v., per quanto concerne la posizione
 delle  ricorrenti,  la  legge  della Regione Friuli-Venezia Giulia 23
 agosto 1985, n. 43, che affida il controllo sugli atti  dei  consorzi
 di bonifica all'Assessore regionale all'agricoltura, e la legge della
 Regione  Umbria  25  novembre 1986, n. 44, che affida il controllo in
 questione alla Giunta regionale).
    4. - In base alle considerazioni  che  precedono,  la  nozione  di
 consorzi  richiamata  nell'art.  49  della  legge  142  del  1990 - e
 collegata all'ambito di operativita' del controllo  di  cui  all'art.
 130  della  Costituzione  -  non  e'  tale  da  ricomprendere anche i
 consorzi di bonifica, ma va limitata ai soli  consorzi  di  Comuni  e
 Province  per  la  gestione  associata  di uno o piu' servizi, di cui
 all'art. 25 della stessa  legge  n.  142,  consorzi  che,  in  quanto
 proiezioni dei Comuni e delle Province, vengono ad assumere anch'essi
 le  connotazioni  proprie degli enti locali di cui all'art. 130 della
 Costituzione.
    Il  potere  di  richiesta  di  controllo  attribuito  al  prefetto
 dall'art.   15  della  legge  12  luglio  1991,  n.  203,  in  quanto
 espressamente riferito ai soli consorzi  di  cui  all'art.  49  della
 legge  8  giugno 1990, n. 142, non puo', pertanto, riguardare anche i
 consorzi di bonifica: con la conseguenza che,disponendo diversamente,
 sia la circolare del Ministero dell'interno n. 29 del 6 dicembre 1993
 sia il telegramma del prefetto di Gorizia del 18 dicembre 1993  hanno
 apportato lesione alla sfera di attribuzioni costituzionali spettanti
 in   materia   di   controllo  sugli  stessi  consorzi  alle  Regioni
 ricorrenti.