IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA Emette la seguente ordinanza nel procedimento di sorveglianza relativo alla concessione di differimento pena all'udienza del 12 aprile 1994; Premesso che il detenuto Bergamo Ciro nato il 28 gennaio 1966 a Napoli, residente Orbassano, via Torino n. 3, anzi piazza Martiri della Liberta', 3, in espiazione pene mesi dieci sentenza 6 dicembre 1993 pretura Torino; anni uno mesi otto sentenza 14 giugno 1993, pretura Torino; mesi due arr. sentenza 23 marzo 1993 pretura Torino e mesi sette sentenza 28 aprile 1993 pretura Torino, difeso dall'avv. di uff. Banda del Foro di Torino; Visto il parere favorevole del p.g.; Visti gli atti del procedimento di sorveglianza sopra specificato; Verificata, preliminarmente, la regolarita' delle comunicazioni relative ai prescritti avvisi al rappresentante del pubblico ministero, all'interessato ed al difensore; Considerate le risultanze delle documentazioni acquisite, delle investigazioni e degli accertamenti svolti, della trattazione e della discussione di cui a separato processo verbale; SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Bergamo Ciro e' stato arrestato il 29 luglio 1992 in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso il 16 febbraio 1992 dalla procura della Repubblica di Torino per espiare anni tre mesi tre di reclusione. Successivamente sono stati eseguiti altri tre ordini di carcerazione nei confronti di costui per mesi tre, per mesi otto di reclusione e per mesi sette di reclusione. In data 19 marzo 1993 il magistrato di sorveglianza di Alessandria ha disposto la scarcerazione del predetto ai sensi dell'art. 684 c.p.p. con la seguente ordinanza: "Il magistrato di sorveglianza vista la documentazione medica inoltrata dalla direzione della casa di reclusione di Alessandria, relativa al detenuto Bergamo Ciro, nato il 28 gennaio 1966 a Napoli, attualmente ristretto presso la casa di reclusione di Alessandria; rilevato che il Bergamo affetto da HIV, presenta un deficit immunitario esplicitato da linfociti T/CD4 n. 76,6 in una prima misurazione e 66,4 in una seconda misurazione, come da prelievi effettuati presso la USSL 70 Ospedale civile di Alessandria; considerata la grave infermita' fisica nella quale versa il Bergamo; visti gli artt. 146 e 147 del c.p. 684, secondo comma, del c.p.p. e 2 del d.l. 13 marzo 1993, n. 60; P.Q.M. ordina il differimento dell'esecuzione della pena nei confronti di Bergamo Ciro, nato a Napoli il 28 gennaio 1966, fino alla decisione del tribunale di sorveglianza di Torino; dispone la trasmissione degli atti all'organo che cura l'esecuzione; dispone la trasmissione degli atti al tribunale di sorveglianza di Torino per quanto di competenza.". Il 4 dicembre 1993 Bergamo Ciro e' stato arrestato in flagrante per furto aggravato. Con sentenza 6 dicembre 1993 del pretore di Torino il suddetto e' stato condannato a mesi dieci di reclusione, sentenza definitiva dal 29 dicembre 1993. Il magistrato di sorveglianza di Torino in data 12 gennaio 1994 ha emesso il seguente provvedimento ex art. 684 del c.p.p.: "Visti gli atti del procedimento di differimento della esecuzione della pena nei confronti di Bergamo Ciro nato a Napoli il 28 gennaio 1966 condannato a mesi dieci di reclusione con sentenza 6 dicembre 1993 pretore di Torino irrev. il 29 dicembre 1993 detenuto presso la casa circondariale "Le Vallette" con decorrenza pena dal 4 dicembre 1993 e fine pena al 4 ottobre 1994; rilevato che vi e' fondato motivo per ritenere che sussistono i presupposti perche' il tribunale di sorveglianza disponga il rinvio della esecuzione: invero il detenuto presenta un deficit immunitario pari a T4 = 15/mmc il 17 dicembre 1993 e = 18 il 14 gennaio 1994; che la protrazione della detenzione puo' cagionare grave pregiudizio al condannato ed e' incompatibile ai sensi dell'art. 146 del c.p., n. 3; dispone la provvisoria sospensione dell'esecuzione della pena di cui in epigrafe; ordina l'immediata scarcerazione del detenuto in oggetto; dispone la trasmissione degli atti al tribunale di sorveglianza in sede per quanto di competenza". Il pubblico ministero di Torino successivamente ha comunicato che sono diventate esecutive le seguenti sentenze di condanna del pretore di Torino: 1) pretore di Torino 28 aprile 1993 irrevocabile il 13 maggio 1993, mesi sette reclusione; 2) pretore di Torino 23 marzo 1993 irrevocabile il 10 febbraio 1994, mesi due arr.; 3) pretore di Torino 14 giugno 1993 irrevocabile il 27 febbraio 1994, mesi otto arr. Il magistrato di sorveglianza di Torino con ordinanza 5 maggio 1994 ha emesso un ulteriore provvedimento di differimento della pena ex art. 684 del c.p.p. In data 7 maggio 1994 Bergamo Ciro e' stato nuovamente arrestato dai carabinieri di Torino per furto aggravato. Nel corso dell'odierna udienza svoltasi in assenza di Bergamo Ciro il procuratore generale ed il difensore d'ufficio hanno concluso come in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE Illustrazione del profilo di incostituzionalita'. L'art. 146 del c.p. cosi' come modificato dalla legge 14 luglio 1993, n. 222, testualmente recita: L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, e' differita': "se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da infezione da HIV nei casi di incompatibilita' con lo stato di detenzione ai sensi dell'art. 286-bisprimo comma, del codice di procedura penale". Questa disposizione contrasta con l'art. 3 della Costituzione il quale prevede che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. L'esplicazione normativa di tale principio rilevante ai nostri fini e' la sottoposizione di tutti i cittadini al principio che le pene inflitte dai competenti organi giurisdizionali debbano essere eseguite nei confronti di tutti coloro che le hanno riportate (art. 656 del c.p.p.). Questo principio e' violato dalla disciplina in esame poiche' essa implica che una categoria di persone individuata sulla base di specifiche condizioni personali (quelle indicate nel citato art. 146 del c.p.) e' sottratta al principio della inderogabilita' dell'esecuzione della sanzione penale in via definitiva. In relazione al problema specifico del differimento della pena la Corte di cassazione ha elaborato alcuni principi fondamentali che presiedono all'intepretazione dell'istituto. In particolare la sentenza sezione prima del 7 maggio 1991, n. 213, (Reina) enuclea i seguenti punti: " .. che ai sensi del citato art. 147, n. 2, del c.p., l'esecuzione della pena puo' essere sospesa se deve essere eseguita nei confronti di chi si trova in condizioni di grave infermita' fisica; che per individuare i presupposti in presenza dei quali e' legittimo un rinvio dell'esecuzione della pena e' d'uopo aver riguardo a tre principi desumibili dalla Costituzione: il principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge senza distinzione di condizioni personali (art. 3), nonche' quelli che secondo cui le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanita' (art. 27) e, la salute e' un diritto fondamentale dell'individuo (art. 32); che da tali principi e' agevole desumere: a) che le pene inflitte dai competenti organi giurisdizionali debbono essere eseguite nei confronti di coloro che le hanno riportate; b) che tale esecuzione non e' preclusa da eventuali stati patologici del soggetto suscettibili di generico miglioramento o di una piu' adeguata cura a seguito del ritorno alla liberta', non esistendo malato al quale la cessazione della detenzione non arrechi giovamento, quanto meno sotto il profilo personologico; c) che, intanto uno stato morboso del condannato legittima la sospensione dell'esecuzione in quanto la prognosi sia infausta quoad vitam, ovvero il soggetto possa giovarsi, in liberta', di cure e trattamenti indispensabili non praticabili in stato di detenzione, neppure mediante ricovero in ospedali civili o in luoghi esterni di cura ai sensi dell'art. 11, secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, ovvero, ancora, a cagione della gravita' delle condizioni, l'espiazione della pena si appalesi in contrasto con il senso di umanita' del quale si e' detto ..". La Corte di cassazione ha dunque ribadito che nell'istituto del differimento della pena deve essere sempre salvaguardato il principio dell'obbligatorieta' dell'esecuzione della sanzione penale. Con riferimento alle ipotesi di rinvio obbligatorio di cui al 146, c.p., nn. 1 e 2, prima della notifica il contemperamento tra le diverse esigenze di tutela e' effettuato in astratto dal legislatore che lo risolve comunque garantendo il principio della certezza dell'esecuzione della sanzione penale. Si tratta invero di casi (donna incinta o che abbia partorito da meno di sei mesi) nei quali l'esecuzione della sanzione penale e' rimandata ad un momento successivo in cui cessano o si attenuano le circostanze che hanno determinato le ragioni di tutela con la conseguenza che la sospensione dell'esecuzione ha carattere strettamente temporaneo. Tale elemento assume rilevanza pregnante perche' finche' permane il carattere della temporaneita' del differimento e' garantita la razionalita' del sistema ed e' assicurata l'osservanza del principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge. Ugualmente razionale e' la disciplina di cui all'art. 147, n. 2, del c.p. Invero, gli stati patologici del soggetto non si risolvono mai in una sottrazione sine die alla esecuzione della pena salvo i casi limite in cui lo stadio terminale della malattia porti in concreto a ritenere contrario al senso di umanita' la detenzione in carcere. In tali eccezionali casi il giudice accerta che l'esecuzione della sanzione penale si risolverebbe nella violazione del fondamentale principio di cui all'art. 27 secondo il quale le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanita' e concede il differimento della pena ex art. 147 del c.p. In tali ipotesi pero' trattasi di contrasto fra due beni tutelati dalla Costituzione (art. 3 ed art. 27) in cui prevale quello garantito dall'art. 27. L'introduzione dell'ipotesi di cui all'art. 146, n. 3, crea una frattura nel sistema poiche' introduce una deroga sine die al principio della indefettibilita' dell'esecuzione penale e cio' per le caratteristiche tipiche della malattia di tipo irreversibile. Invero per le stesse configurazioni della malattia e per l'automatismo dei criteri stabiliti dal legislatore il differimento perde il carattere della temporaneita' e perde i connotati strutturali stessi dell'istituto. Non vi e' dubbio infatti che l'istituto del differimento prevede strutturalmente che l'esecuzione penale riprenda il suo corso una volta cessate od attenuate le emergenze che ne sono state la causa. Lo stesso dato letterale ed etimologico conferma quanto sopra; invero differire significa: dilazionare, procrastinare, prorogare, rimandare, rinviare. La configurazione della norma introdotta con la legge 14 luglio 1993, n. 222 presenta una serie di rigidita' che instaurano un meccanismo il cui risultato finale e' quello di sottrarre alla esecuzione penale determinati soggetti in modo definitivo. Invero la previsione di un differimento obbligatorio, l'automaticita' dei criteri previsti dal legislatore e le caratteristiche stesse della malattia interagendo tra loro determinano di fatto la conseguenza che nessuna sanzione penale potra' mai essere eseguita nei confronti di determinati soggetti. Infatti dopo il primo provvedimento di differimento delle pena, in caso di A.I.D.S. conclamato, il tribunale di sorveglianza emettera' ulteriori ordinanze di differimento in quanto la malattia continuera' a sussistere e la pena detentiva di fatto restera' sospesa sine die. Questo si risolve in una palese violazione dell'art. 3 della Costituzione. La rilevanza di tale meccanismo negativo emerge con netta evidenza nel caso pervenuto all'esame del tribunale. Invero il soggetto dopo aver ottenuto il differimento dell'esecuzione della pena in relazione ad una certa condanna ha commesso nuovi reati per i quali e' stato nuovamente condannato con sentenze definitive e l'esecuzione di tali condanne e' stata nuovamente sospesa. Qualunque reato commetta tale soggetto vi e' la certezza che nessuna sanzione penale potra' essere eseguita nei suoi confronti. Appare quindi evidente come la norma in esame abbia un potere deflagrante rispetto alla sistematicita' dell'ordinamento e alla razionalita' dell'intero sistema, nonche' si risolva in una palese violazione del principio di uguaglianza in termini tali da non trovare adeguato fondamento ed adeguata giustificazione in alcun altro principio di rango costituzionale. Rilevanza nel caso concreto del profilo di incostituzionalita'. Il caso di specie fornisce la prova evidente della ineseguibilita' non solo dell'ordine di carcerazione 6 febbraio 1992, di cui sopra, ma di tutte le sentenze di condanna definitive irrogate a Bergamo Ciro, per fatti successivi a quelli per i quali era stato emesso il primo provvedimento di sospensione ex art. 684 del c.p.p. dal magistrato di sorveglianza di Alessandria. Peraltro Bergamo Ciro e' stato arrestato in flagrante di furto il 7 maggio 1994 e scarcerato il 9 maggio 1994 dal p.m. di Torino ai sensi dell'art. 286-bis del c.p.p. E' di tutta evidenza dunque che l'eccezione di incostituzionalita' proposta e' significativamente rilevante. Prima di concludere pare opportuno evidenziare la singolarita' della scelta normativa del nostro legislatore rispetto alla legislazione francese, tedesca ed inglese in subiecta materia. Invero in questi Stati il problema dei detenuti ammalati di A.I.D.S. e' stato risolto senza menomare il principio comune a tutte le legislazioni penali degli Stati: obbligo di mettere in esecuzione le sentenze di condanna, nei confronti di tutte le persone condannate a pena detentiva, senza distinzioni di sorta, salvo deroghe previste per deerminati istituti quali amnistie, condoni e similari. Invero nei predetti Stati e' previsto: a) che gli ammalati di A.I.D.S. siano ricoverati negli osepedali in stato detentivo; b) che e' concessa la sospensione della pena, decisa da determinati organismi giudiziari, soltanto nella fase terminale della malattia. La soluzione normativa adottata in Italia, da alcuni "espressione di alta civilta' giuridica" e' consistita nel liberare i detenuti dal carcere. Costoro, dopo la scarcerazione sono nella quasi totalita', abbandonati a se' stessi e talvolta, consapevoli di non subire carcerazioni, hanno commesso ulteriori reati. Oltre a queste conseguenze infauste la normativa teste' illustrata ha inferto una lacerante ferita a danno di un prinicpio cardine della Costituzione (art. 3): le pene inflitte dai competenti organi giurisdizionali debbano essere eseguite nei confronti di tutti coloro che le hanno riportate senza distinzioni di sorta (Cassazione, sezione I, 7 maggio 1991, n. 213, Reina). La vicenda de qua documenta in modo inoppugnabile che Bergamo Ciro e' stato esonerato dall'osservanza di tale obbligo per il passato, per il presente e per il futuro.