IL PRETORE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza all'udienza dibattimentale del
 16  giugno  1994,  nel procedimento penale nei confronti di: Manfredi
 Giuseppe nato a Zibello il 10 gennaio  1934  ivi  residente  Frazione
 Pieveottoville  Loc. Rora n. 2, imputato della contravvenzione di cui
 all'art. 21, terzo comma, della legge n. 319/1976 perche', nella  sua
 qualita'  di  direttore  dello stabilimento della "Galbani S.p.a." di
 Giussago,  effettuava  uno  scarico  in  acque  pubbliche  di  reflui
 derivanti  dall'attivita' del caseificio che superava per i parametri
 relativi a BOD 5 e COD i limiti di ammissibilita' di cui alla tabella
 A allegata alla predetta legge.
    Commesso in Giussago il 24 luglio 1991.
   Premesso  che  prima  dell'apertura  del  dibattimento   l'imputato
 chiedeva procedersi con il rito del patteggiamento ma subordinando la
 richiesta   alla   applicazione   della  sanzione  sostitutiva  della
 conversione  della   pena   detentiva   nella   corrispondente   pena
 pecuniaria.  Contestualmente,  ben  conscio che detta richiesta fosse
 ritenuta non accoglibile ex art. 60, secondo comma,  della  legge  24
 novembre  1981,  n.  689  (che  vieta  la applicazione delle sanzioni
 sostitutive al reato di cui all'art. 21,  terzo  comma,  della  legge
 citata),  chiedeva  fosse  sollevata  questione  di costituzionalita'
 sotto  il  profilo  che  detta  norma  lederebbe  il   principio   di
 uguaglianza  stabilito dall'art. 3 della Costituzione, nella parte in
 cui non consente, nei casi  previsti  dagli  artt.  53  e  segg.,  la
 sostituzione della pena per il reato contestato all'imputato;
    Visto il parere adesivo del pubblico ministero;
                             O S S E R V A
    L'art.  60  della legge n. 689/1981 non consente tassativamente la
 conversione  della   pena   detentiva   nella   corrispondente   pena
 pecuniaria, per il reato in esame.
    La risoluzione circa la non manifesta infondatezza della questione
 di  legittimita'  costituzionale  della  norma assume pertanto palese
 rilevanza in questo giudizio.
    Con l'introduzione  dell'art.  53  della  legge  n.  689/1981,  il
 legislatore  ha deliberatamente operato una scelta nell'escludere dal
 beneficio delle sanzioni sostitutive  alcuni  reati,  considerati  di
 particolare  gravita'  o rilevanza sociale, e tra questi anche quello
 concernente l'inquinamento idrico di cui all'art. 21 della  legge  n.
 319/1976.
    In  siffatta  materia,  successivamente,  sono state emanate altre
 leggi ma per nessuno dei reati da queste previsti,  ancorche'  puniti
 con  pene  piu'  severe,  e'  stata  esclusa  l'applicabilita'  delle
 sanzioni sostitutive.
    Infatti, i decreti legislativi del 27 gennaio 1992, n.  132  e  n.
 133  hanno  apportato  modifiche  alla  normativa  della legge Merli,
 prevedendo, in caso di violazione, sanzioni piu'  severe  rispetto  a
 quelle stabilite dalla stessa legge n. 319/1976.
    Orbene  per  i  reati  di cui ai citati decreti, entrati in vigore
 successivamente alla  legge  n.  689/1981,  non  e'  prevista  alcuna
 esclusione  dalla  applicabilita'  delle  sanzioni  sostitutive,  pur
 trattandosi di contravvenzioni che ledono in misura eguale  e  spesso
 piu'  grave,  il  medesimo  bene  giuridico  (in particolare le acque
 interessate da scarichi industriali).
    Alla stregua delle brevi  considerazioni  fin  qui  svolte,  preme
 porre   riparo   ad  una  palese  irragionevolezza  normativa,  sopra
 evidenziata, che si traduce chiaramente in una lesione del  principio
 di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.
    Su   queste   premesse   deve  concludersi  che  la  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 60, secondo comma, della  legge
 n.  689/1981,  nella  parte in cui stabilisce che le pene sostitutive
 non si applicano al  reato  previsto  dall'art.  21  della  legge  n.
 319/1976  in  riferimento  all'art. 3 della Corte costituzionale, non
 appare manifestamente infondata.