IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza all'udienza dibattimentale del 16 giugno 1994, nel procedimento penale nei confronti di: Manfredi Giuseppe nato a Zibello il 10 gennaio 1934 ivi residente Frazione Pieveottoville Loc. Rora n. 2, imputato della contravvenzione di cui all'art. 21, terzo comma, della legge n. 319/1976 perche', nella sua qualita' di direttore dello stabilimento della "Galbani S.p.a." di Giussago, effettuava uno scarico in acque pubbliche di reflui derivanti dall'attivita' del caseificio che superava per i parametri relativi a BOD 5 e COD i limiti di ammissibilita' di cui alla tabella A allegata alla predetta legge. Commesso in Giussago il 24 luglio 1991. Premesso che prima dell'apertura del dibattimento l'imputato chiedeva procedersi con il rito del patteggiamento ma subordinando la richiesta alla applicazione della sanzione sostitutiva della conversione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria. Contestualmente, ben conscio che detta richiesta fosse ritenuta non accoglibile ex art. 60, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (che vieta la applicazione delle sanzioni sostitutive al reato di cui all'art. 21, terzo comma, della legge citata), chiedeva fosse sollevata questione di costituzionalita' sotto il profilo che detta norma lederebbe il principio di uguaglianza stabilito dall'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non consente, nei casi previsti dagli artt. 53 e segg., la sostituzione della pena per il reato contestato all'imputato; Visto il parere adesivo del pubblico ministero; O S S E R V A L'art. 60 della legge n. 689/1981 non consente tassativamente la conversione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria, per il reato in esame. La risoluzione circa la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale della norma assume pertanto palese rilevanza in questo giudizio. Con l'introduzione dell'art. 53 della legge n. 689/1981, il legislatore ha deliberatamente operato una scelta nell'escludere dal beneficio delle sanzioni sostitutive alcuni reati, considerati di particolare gravita' o rilevanza sociale, e tra questi anche quello concernente l'inquinamento idrico di cui all'art. 21 della legge n. 319/1976. In siffatta materia, successivamente, sono state emanate altre leggi ma per nessuno dei reati da queste previsti, ancorche' puniti con pene piu' severe, e' stata esclusa l'applicabilita' delle sanzioni sostitutive. Infatti, i decreti legislativi del 27 gennaio 1992, n. 132 e n. 133 hanno apportato modifiche alla normativa della legge Merli, prevedendo, in caso di violazione, sanzioni piu' severe rispetto a quelle stabilite dalla stessa legge n. 319/1976. Orbene per i reati di cui ai citati decreti, entrati in vigore successivamente alla legge n. 689/1981, non e' prevista alcuna esclusione dalla applicabilita' delle sanzioni sostitutive, pur trattandosi di contravvenzioni che ledono in misura eguale e spesso piu' grave, il medesimo bene giuridico (in particolare le acque interessate da scarichi industriali). Alla stregua delle brevi considerazioni fin qui svolte, preme porre riparo ad una palese irragionevolezza normativa, sopra evidenziata, che si traduce chiaramente in una lesione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione. Su queste premesse deve concludersi che la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 60, secondo comma, della legge n. 689/1981, nella parte in cui stabilisce che le pene sostitutive non si applicano al reato previsto dall'art. 21 della legge n. 319/1976 in riferimento all'art. 3 della Corte costituzionale, non appare manifestamente infondata.