IL TRIBUNALE
    Ha emesso la seguente ordinanza  nella  causa  civile  iscritta  a
 ruolo  il  5  novembre  1992,  con  il  n. 4963/1992 r.g., e discussa
 all'udienza collegiale del 21 settembre 1993, vertente,  tra  Sisalli
 Roberto,  rappresentato e difeso dal dott. proc. Marco Caggiano e dal
 dott. proc. Alfonso Viscardi,  con  cui  elettivamente  domicilia  in
 Salerno,  alla  via  SS. Martiri Salernitani n. 31, attore e l'Ordine
 dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di  Salerno,
 convenuto contumace;
    Letti gli atti relativi al procedimento identificato in epigrafe;
    Verificata la contumacia dell'Ordine convenuto;
    Sentito il relatore;
                           PREMETTE IN FATTO
    Con  citazione  notificata  il  27  ottobre  1992, Roberto Sisalli
 conveniva innanzi a questo tribunale l'Ordine dei medici chirurghi  e
 degli   odontoiatri  della  provincia  di  Salerno,  in  persona  del
 presidente pro-tempore, chiedendo che fosse dichiarato il suo diritto
 soggettivo ad ottenere l'iscrizione all'Albo degli odontoiatri e, nel
 contempo, di conservare l'iscrizione all'Albo dei  medici  chirurghi,
 previa declaratoria di incostituzionalita' dell'art. 1 della legge n.
 471/1988 e dall'art. 4, terzo comma, della legge n. 409/1985.
    A   sostegno   della  domanda,  l'attore  specificava  che:  egli,
 iscrittosi al corso di  laurea  in  medicina  e  chirurgia  nell'anno
 accademico  1984-85,  aveva  conseguito  il  diploma  di laurea il 18
 dicembre 1991 e l'abilitazione  professionale  nella  prima  sessione
 dell'anno  1992; la normativa vigente al momento della sua iscrizione
 al detto corso di laurea consentiva al medico  chirurgo  in  possesso
 della   relativa   abilitazione   anche  il  libero  esercizio  della
 odontoiatria; pero',  nelle  more  ed  irragionevolmente,  l'articolo
 unico  della  legge  31  ottobre  1988, n. 471, aveva stabilito che i
 laureati in medicina e chirurgia iscritti negli anni  accademici  dal
 1980-81 al 1984-85 ed in possesso della relativa abilitazione avevano
 la possibilita' di optare per l'iscrizione all'Albo degli odontoiatri
 entro  il  termine del 31 dicembre 1991; all'esercizio della facolta'
 di opzione  conseguiva,  ex  art.  4  della  legge  n.  409/1985,  la
 giuridica   impossibilita'  di  ottenere  o  conservare  l'iscrizione
 all'Albo  dei  medici  chirurghi  e   di   esercitare   la   relativa
 professione,  in  spregio  della  acquisita  abilitazione; la cennata
 normativa era, pertanto,  da  considerarsi  incostituzionale  laddove
 finiva per equiparare la posizione degli iscritti all'anno accademico
 1980-81 a quella degli iscritti all'anno accademico 1984-85 ai quali,
 per  il  rispetto  del  termine  del 31 dicembre 1991, era imposto di
 laurearsi ed abilitarsi nel periodo di sei anni;  anche  rispetto  ai
 laureati  iscritti  al  corso di laurea in anni accademici precedenti
 sussisteva la  disparita'  detta:  in  particolare,  in  forza  della
 sentenza  della  Corte costituzionale n. 100 del 1989, i laureati che
 si erano iscritti al corso di laurea entro  il  28  gennaio  1980  ed
 abilitati come medici chirurghi si erano visti riconoscere il diritto
 a  mantenere la doppia iscrizione ed a chiedere senza limite di tempo
 (anziche' optare entro un certo termine) l'iscrizione all'Albo  degli
 odontoiatri;  le  ragioni  addotte  dalla  Corte a sostegno della sua
 pronuncia ben potevano essere estese al caso di specie.
    All'esito della produzione documentale  e  della  precisazione  da
 parte  dell'attore delle conclusioni di cui al verbale di udienza del
 12 febbraio 1993, il collegio, all'udienza  del  21  settembre  1993,
 riservava di deliberare ed ora;
                          OSSERVA IN DIRITTO
    L'attore ha dimostrato i dati di fatto predicati, in quanto:
      1) risulta documentato che egli e' stato immatricolato nell'anno
 accademico  1984-85  ed iscritto al primo anno del corso di laurea in
 medicina e chirurgia per lo stesso anno, conseguendo, poi, in data 18
 dicembre 1991,  la  relativa  laurea  (cfr.  la  copia  conforme  del
 certificato   rilasciato   il   16   giugno   1992  in  prod.  attore
 dall'Universita' degli studi di Napoli);
      2) risulta del pari documentato che il Sisalli ha superato nella
 prima sessione dell'anno 1992 l'esame  di  Stato  per  l'abilitazione
 all'esercizio   della   professione   di  medico  chirurgo  (cfr.  il
 certificato rilasciato il 16 giugno 1992 dalla predetta universita');
      3) risulta, infine, documentato che l'Ordine dei medici e  degli
 odontoiatri  ha rigettato l'istanza avanzata dall'attore ed intesa ad
 ottenere la contemporanea iscrizione all'Albo  degli  odontoiatri  ed
 all'Albo  dei medici chirurghi, sulla base della motivazione che, pur
 essendo stata, la domanda, supportata con l'allegazione dei documenti
 di rito idonei all'ottenimento della contemporanea iscrizione ai  due
 Albi,  ostava al suo accoglimento il disposto della legge n. 471/1988
 che aveva fissato il termine del 31 dicembre 1991 per l'esercizio del
 diritto di iscrizione all'Albo degli odontoiatri ai medici  chirurghi
 che   si  fossero  immatricolati  alla  relativa  facolta'  nell'anno
 accademico 1984-85.
    Ora, non appare al tribunale dubbio che la posizione  dell'Ordine,
 stante  il  disposto dell'art. 1 della legge 31 ottobre 1988, n. 471,
 non avrebbe potuto essere diversa; infatti, la disposizione in  esame
 recita:  "I  laureati  in  medicina  e  chirurghia  immatricolati  al
 relativo corso di laurea negli anni accademici 1980-1981,  1981-1982,
 1982-1983,  1984-1985,  abilitati  all'esercizio professionale, hanno
 facolta' di optare per l'iscrizione  all'albo  degli  odontoiatri  ai
 fini  dell'esercizio  dell'attivita' di cui all'art. 2 della legge 24
 luglio 1985, n. 409. Tale facolta' va esercitata entro il 31 dicembre
 1991".
    Dunque, nel quadro normativo vigente, la reiezione dell'istanza si
 appalesa conseguente, in quanto il Sisalli rientra, si',  nel  novero
 dei  soggetti  che  si  sono  iscritti  ad  uno degli anni accademici
 contemplati  dalla  disposizione  e  risulta  abilitato,  ma  non  ha
 formulato  entro  il termine posto l'opzione prescritta, perche' egli
 ha conseguito l'abilitazione nell'anno 1992.
    In ogni caso, quand'anche avesse presentato la domanda in termini,
 egli avrebbe dovuto, comunque, optare per l'iscrizione all'Albo degli
 odontoiatri piuttosto che a quello dei medici  chirurghi,  mentre  il
 Sisalli  domanda  al  tribunale di riconoscergli, non solo il diritto
 alla inserzione nell'Albo degli odontoiatri, ma anche (e soprattutto)
 il diritto a conservare la doppia iscrizione ai due Albi.
    Va,  sul  tema,  rilevato  che  l'articolo  unico  della  legge n.
 471/1988 si coordina con il combinato disposto degli artt. 4, 5 e  20
 della  legge  25  luglio  1985,  n. 409, istitutiva della professione
 sanitaria di odontoiatra; tali norme, dopo aver stabilito,  in  linea
 generale,  che all'istituito Albo degli odontoiatri hanno facolta' di
 iscrizione i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio
 professionale in possesso di un diploma di specializzazione in  campo
 odontoiatrico,  prevedono (prevedevano) che, nella prima applicazione
 della legge, i laureati in medicina e chirurgia iscritti al  relativo
 corso di laurea anteriormente al 28 gennaio 1980 (data di istituzione
 della   laurea   in   odontoiatria  e  protesi  dentaria),  abilitati
 all'esercizio   professionale,   hanno   facolta'   di   optare   per
 l'iscrizione  all'Albo degli odontoiatri ai fini dell'esercizio della
 attivita'  odontoiatriche;  cio',  nel   termine   di   cinque   anni
 dall'entrata in vigore della legge n. 409/1985.
    Su  tale  disciplina transitoria ha inciso in maniera determinante
 la Corte costituzionale che, con la sentenza n. 100 del 9 marzo 1989,
 ha dichiarato la illegittimita' costituzionale  delle  cennate  norme
 nella  parte  in  cui non prevedono che i soggetti indicati nell'art.
 20, primo comma (ossia quelli iscritti al detto corso di laurea prima
 del  28  gennaio  1980),   ottenuta   l'iscrizione   all'Albo   degli
 odontoiatri,   possano   contemporaneamente   mantenere  l'iscrizione
 all'Albo dei medici chirurghi, cosi' come previsto per i soggetti  di
 cui  all'art.  5,  e  nella  parte  in  cui  prevedono che i medesimi
 (soggetti di cui al primo comma dell'art. 20)  possano  "optare"  nel
 termine  di  cinque anni per l'iscrizione all'Albo degli odontoiatri,
 anziche' "chiedere" senza limiti di tempo tale iscrizione.
    Il ragionamento seguito dalla  Corte  (la  specifica  ricognizione
 della  cui  pronuncia  e'  da  ritenersi integralmente richiamata) si
 fonda sul contrasto delle  disposizioni  dette  con  l'art.  3  della
 Costituzione,  non  essendo  risultato,  nella sistemazione normativa
 incisa, conforme al principio di  uguaglianza  il  raffronto  fra  la
 posizione  dei  medici chirurghi non specialisti iscritti al corso di
 laurea prima del 28 gennaio 1980 e  quella  dei  medici  specialisti,
 avendo  la  legge riconosciuto il permanere della idoneita' dei primi
 ad esercitare, senza altro titolo, la professione di odontoiatra,  ma
 avendoli   privati,   con  l'imposta  necessita'  di  opzione,  della
 possibilita' giuridica di  continuare  contemporaneamente  ad  essere
 iscritti  nell'Albo  dei  medici  chirurghi;  disparita' ritenuta non
 giustificabile neppure  con  il  riferimento  alla  diversita'  delle
 rispettive    situazioni    (possesso    o   meno   del   titolo   di
 specializzazione), giacche' "una volta che la legge  ha  ritenuto  la
 specializzazione   non   indispensabile,  sia  pure  per  un  periodo
 transitorio, ai fini dell'iscrizione dei  medici  chirurghi  all'albo
 degli odontoiatri - avendo equiparato ai medici specializzati quelli,
 di  cui  all'art. 20 della legge, non muniti di specializzazione - la
 diversita'   di   trattamento   consistente   nella   perdita   della
 possibilita'  di  iscrizione ai due albi non puo' essere giustificata
 sulla base del mancato possesso della specializzazione. Difatti,  per
 quel  che  riguarda l'esercizio della professione di medico chirurgo,
 il  possesso  o  meno  di  tale  specializzazione  e'   assolutamente
 ininfluente" (cosi' la richiamata pronuncia della Corte).
    Da tale acquisizione, poi - ed e' questo il punto che maggiormente
 influisce,  ad  avviso  del  collegio,  nel  caso in esame - ha fatto
 discendere,  oltre  che  la   illegittimita'   costituzionale   della
 transitoria  opzione,  da  ritenersi  sostituita  con  la  - libera -
 possibilita' di cumulo, anche la illegittimita' costituzionale  della
 fissazione  del termine (di cinque anni) all'esercizio del diritto di
 chiedere  l'iscrizione  all'Albo  degli  odontoiatri  per  il  medico
 chirurgo  non specialista (immatricolatosi prima del 28 gennaio 1980)
 ed abilitato: cio', perche', ad avviso  del  giudice  costituzionale,
 "il  termine  finale  poteva  giustificarsi  solo in quanto collegato
 all'opzione. Ma, una volta esclusa l'incompatibilita' per i  soggetti
 in  parola,  l'iscrizione  all'albo degli odontoiatri avviene non per
 effetto di una opzione, bensi' di una richiesta; questa,  come  tale,
 non  puo' essere sottoposta a termine quando, come nel caso in esame,
 sia  collegata  ad  un'idoneita'  professionale  gia'  conseguita   e
 riconosciuta" (cosi' ancora la motivazione della Corte).
    In   tale  quadro,  al  tribunale  l'effetto  della  decisione  n.
 100/1989,  presa  per  parificare,   rispetto   all'esercizio   della
 professione   di  medico  chirurgo,  i  soggetti  specialisti  e  non
 specialisti iscrittisi al relativo corso di laurea  anteriormente  al
 28  gennaio  1980, sembra essere anche quello di rendere legittima la
 domanda di iscrizione pure nell'Albo degli odontoiatri  senza  limiti
 di  tempo  ai medici chirurghi - che abbiano conseguito, in qualsiasi
 momento, l'abilitazione all'esercizio della relativa professione -  i
 quali  si  siano  iscritti  al relativo corso di laurea anteriormente
 alla detta data (28 gennaio 1980).
    Ora, secondo il Collegio, l'art. 1 della legge n. 471/1988 -  come
 si    desume    anche    dalla,    sostanzialmente    corrispondente,
 sovrapposizione lessicale delle due disposizioni - si e', con i  suoi
 due  commi,  sovrapposto  al  primo comma dell'art. 20 della legge n.
 409/1985: il legislatore, cioe', sempre in sede di prima applicazione
 della nuova normativa, appare aver voluto garantire il rispetto della
 posizione giuridica in principio prefigurata, non  solo  ai  soggetti
 iscritti  al  corso  di  laurea  in  medicina e chirurgia entro il 28
 gennaio  1980  -  data  di  istituzione  del  corso  di   laurea   in
 odontoiatria e protesi dentaria -, ma anche ai soggetti iscritti fino
 a tutto l'anno accademico 1984-1985, epoca corrispondente all'entrata
 in  vigore  della  legge  n.  409/1985,  istitutiva della professione
 sanitaria di odontoiatra.
    Cosi' facendo, il legislatore appare  aver  ampliato  la  fase  di
 prima applicazione della nuova normativa riconoscendo, in via appunto
 transitoria,  l'idoneita' ad esercitare la professione di odontoiatra
 senza necessita' del  previo  conseguimento  della  nuova  laurea  in
 odontoiatria o del diploma di specializzazione in campo odontoiatrico
 ai medici chirurghi iscritti fino a tutto l'anno accademico 1984-1985
 in  possesso  della  relativa  abilitazione:  ma, se tale e' il nuovo
 assetto della disciplina transitoria, come configurata dalla legge n.
 471/1988, modificativa della  precedente  legge,  si  ripropone  -  a
 livello  di  acquisita  non  manifesta  infondatezza - per i soggetti
 considerati dalla detta normativa la questione  della  illegittimita'
 costituzionale della opzione in rapporto alla parita' di trattamento,
 ex  art.  3  della Costituzione, con i medici specialisti che possono
 conservare  l'iscrizione  nell'Albo  dei   medici   chirurghi   senza
 necessita' di dover optare e, conseguentemente, si ripropone anche la
 questione  della  illegittimita'  della previsione del termine finale
 all'esercizio  della  facolta'  di  richiedere  la  detta  iscrizione
 all'Albo degli odontoiatri, anziche' optare per la stessa.
    La questione si appalesa anche come rilevante per  la  definizione
 della vertenza impostata dal Sisalli, in quanto, qualora la normativa
 di   cui   alla   legge   n.   471/1988   dovesse   essere   ritenuta
 costituzionalmente  illegittima  nei  termini  della  gia'   rilevata
 illegittimita'  costituzionale  degli  artt. 4, 5 e 20 della legge n.
 409/1985, l'attore, medico chirurgo abilitato, gia' iscritto al primo
 del relativo corso di  laurea  nell'anno  accademico  1984-1985,  non
 troverebbe  ostacolo  a  vedersi  riconoscere  il  vantato  diritto a
 mantenere l'iscrizione nell'Albo  dei  medici  chirurghi  conseguendo
 pure l'iscrizione in quello degli odontoiatri senza limiti temporali.
    Occorre,  pertanto,  disporre la transizione degli atti alla Corte
 costituzionale e sospendere, nelle more, il presente procedimento.