IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza alla udienza dibattimentale del 2 giugno 1994 nel procedimento penale a carico di Bruno Luigi, imputato del reato di cui all'art. 20, lett. b) della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per aver eseguito lavori edilizi in totale difformita' dalla concessione edilizia rilasciata dal sindaco del comune di Cuneo il 3 agosto 1990. 1) La difesa dell'imputato ha sollevato la questione di legittimita' constituzionale dell'art. 60, ultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, con riferimento all'art. 3 della Costituzione. 2) Il reato ascritto al Bruno e' sanzionato con la pena congiunta dell'arresto sino a due anni e con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 100 milioni, e, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non e' consentita la sostituzione delle pene detentive (prevista dagli artt. 53 e seguenti della legge teste' citata, come modificata dall'art. 5 della legge 12 agosto 1993, n. 296) comminate dalla disposizione di cui all'art. 20, lett. b), legge n. 47/1985, trattandosi di legge "in materia edilizia ed urbanistica". 3) La suddetta esclusione oggettiva e' stata introdotta dal legislatore del 1981 per soddisfare le esigenze di salvaguardare in maniera piu' efficace il territorio da interventi edilizi ed urbanistici contrastanti con la pianificazione in vigore e, comunque, pregiudizievoli per il territorio stesso e per l'ambiente in generale. 4) Tuttavia, ad avviso dello scrivente, tale norma si e' posta in irragionevole contraddizione con la successiva produzione normativa in materia ambientale. 5) Occorre, infatti, considerare che la sostituzione della pena detentiva e' univocamente consentita in relazione al reato di cui all'art. 1-sexies della legge 8 agosto 1985, n. 431, sulla tutela del paesaggio. Tale norma, prevede, com'e' noto, l'applicabilita' alle violazioni della legge n. 431/1985 delle sanzioni previste dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Per costante giurisprudenza (cfr. ex plurimis, Cass. sez. III, 7 gennaio 1991, Ventura, in cass. pen. 1992, 1040), il richiamo operato dalla legge n. 431/1985 all'art. 20 della legge n. 47/1985 deve intendersi effettuato soltanto quoad poenam, e si riferisce in particolare alla sanzione comminata dalla lett. c) del predetto art. 20. 6) La Corte costituzionale, sin dalla fondamentale decisione 27 giugno 1986, n. 151 (in giur. cost. 1986, I, 1010), ha piu' volte avuto modo di sostenere che la legge n. 431/1985 citata "introduce una tutela del paesaggio improntata a integralita' e globalita', vale a dire implicante una riconsiderazione assidua dell'intero territorio nazionale alla luce ed in attuazione del valore estetico-culturale". Tale valore e' assunto dalla legge come "primario" (Corte costituzionale n. 94/1985 e n. 359/1985), cioe' come "insuscettivo di essere subordinato a qualsiasi altro". 7) Orbene, in relazione a tale ipotesi contravvenzionale - per difetto di qualsivoglia richiamo o rinvio, per evidente impossibilita' di ricorso ad interpretazioni analogiche in malam partem, nonche' per l'impossibilita' di considerare la legge n. 431/1985 una "legge in materia edilizia ed urbanistica" (cf. Corte costituzionale 21 dicembre 1985, n. 359, in giur. cost. 1985, I, 2522, secondo cui "anche nell'ottica del d.P.R. n. 616/1977 urbanistica e paesaggio sono due distinte materie e ( ..) l'art. 80 (del d.P.R.) si riferisce alla prima, mentre nell'art. 82 a riferirsi alla seconda ", ancorche' sia posta a tutela del medesimo bene, ambiente-territorio in senso lato - non opera il divieto di sostituzione della pena detentiva previsto dall'art. 60 della legge n. 689/1981. 8) Pare evidente, in conseguenza, la disparita' di trattamento sanzionatorio, in ordine alla possibilita' di applicazione delle sanzioni sostitutive, tra il reato previsto dall'art. 20, lett. b) della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e quello punito dall'art. 1-sexies della legge 8 agosto 1985, n. 431. 9) Tale disparita' di trattamento non trova, ad avviso di chi scrive, giustificazione alcuna, atteso che le norme poste a confronto, pur regolando astrattamente diverse "materie" tutelano lo stesso bene, vale a dire l'ambiente in senso territoriale-urbanistico-paesistico. Anzi, a ben vedere, posto che il valore "paesaggio" e' considerato dal legislatore e dalla Corte costituzionale come "primario" e "insuscettivo di essere subordinato" ad altri valori, quale quello urbanistico-edilizio, l'incriminazione prevista dall'art. 1-sexies della legge n. 431/1985 riguarda comportamenti astrattamente piu' pericolosi - in relazione al bene tutelato - di quelli sanzionati dall'art. 20 della legge n. 47/1985. 10) Ritiene lo scrivente che non sia, quindi, manifestatamente infondato il sospetto di illegitimita' costituzionale dell'art. 60, ultimo comma, della legge n. 689/1981, essendo privo di ragionevolezza, e dunque contrastante con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3, primo comma, della Costituzione, il differente trattamento sanzionatorio in ordine all'applicabilita' delle pene sostitutive, da detta norma previsto per le fattispecie contravvenzionali sopra poste a confronto. 11) Secondo i giudici costituzionali, infatti si presenta fortemente lesivo del principio di uguaglianza un complesso normativo che consente di beneficiare delle sanzioni sostitutive a che ha posto in essere, fra due condotte gradatamente lesive dell'identico bene, quella connotata da maggiore gravita', descriminando - invece - chi ha realizzato il fatto che meno offende lo stesso valore giuridico (sentenza n. 249/1993). 12) In punto rilevanza della questione bastera' osservare che, dall'accoglimento o dal rigetto della stessa, dipende la concedibilita' o meno, in caso di condanna dell'imputato, di una delle sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 e segg. della legge n. 689/1981, non sussistendo, nel caso di specie, preclusioni di carattere soggettivo.