LA CORTE DI APPELLO Ha pronunciato alla pubblica udienza del 12 luglio 1994 la seguente ordinanza; Letta l'istanza proposta ex art. 49, secondo comma, del c.p.p. da Pahor Samo, appellante avverso la sentenza di data 16 febbraio 1988 del tribunale di Trieste che lo aveva condannato alla pena di mesi cinque di reclusione per i reati di cui agli artt. 337, 582, 585 in relazione all'art. 576, n. 1, 61, n. 2 e 10 del c.p., e con la quale si chiede la remissione del presente procedimento alla Corte di cassazione in quanto fondata su fatti nuovi rispetto a quelli precedentemente fatti valere; Rilevato che l'imputato con atti del 9 marzo 1993 e del 5 ottobre 1993 ha proposto altre istanze i remissione che la Corte di cassazione con sentenze, rispettivamente, del 5 maggio 1993 e 19 gennaio 1994 ha rigettato non ritenendo sussistere, nella fattispecie, motivi idonei alla translatio iudicii, considerata dalla suprema Corte ipotesi del tutto eccezionale; Atteso che la predetta Corte ha fin qui sempre escluso ogni possibilita' di sindacato da parte del giudice di merito sulla ammissibilita' o meno della istanza, sembra anche nel caso, come quello in esame, di reiterazione della stessa fondata, come la presente, su motivi solo apparentemente nuovi (Cass. n. 3839/92 e 13 novembre 1990); Considerato che, con ordinanza del 2 dicembre 1993 questa Corte aveva espressamente, ed inutilmente, richiesto alla suprema Corte di cassazione, quale giudice delle leggi, di fornire espressamente la sua interpretazione della norma in esame, paventando anche il pericolo di una prossima prescrizione dei reati; Rilevato, peraltro, che una interpretazione come quella sin qui offerta dalla suprema Corte contrasta in modo evidente con il principio della obbligatorieta' dell'azione penale (art. 112 della Corte costituzionale) evidente essendo che ove il giudice di merito dovesse limitarsi a trasmettere alla Corte di cassazione ogni istanza di remissione, pur infondata, l'imputato potrebbe fino alla maturazione della prescrizione, nella fattispecie di verificazione assai prossima, sottrarsi al processo ed al conseguente giudizio del giudice, rendendo vano, nella sostanza se non nella forma, il principio costituzionale di riferimento; Atteso che l'incidente di costituzionalita', rilevatosi vano l'invocato intervento della Cassazione, ha, quanto meno, il pregio della sterilizzazione del termine di prescrizione del reato (art. 159 del c.p.); Considerato, che la questione insorta si pone come essenzialmente pregiudiziale e rilevante rispetto alla possibilita' di questo giudice a decidere la fattispecie in esame;