IL PRETORE A scioglimento della riserva formulata nel procedimento n. 519/94 tra Barisone Antonello + 4 e l'E.N.P.A.V. (Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari) avente ad oggetto la dichiarazione di facoltativita' della iscrizione dei ricorrenti al detto ente di previdenza ed assistenza per gli anni 1991, 1992 e 1993 e di insussistenza del relativo debito contributivo; O S S E R V A I ricorrenti hanno eccepito la incostituzionalita' dell'art. 11 punto (o comma) 26 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (legge finanziaria pubblicata sul supplemento della Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993) il quale, sotto forma di interpretazione autentica dell'art. 32 della legge 12 aprile 1991, n. 136, sopprime con effetto retroattivo la facolta' di iscrizione dei medici veterinari all'E.N.P.A.V., li obbliga al pagamento dei contributi arretrati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della norma "interpretativa" e dichiara nulli di diritto i provvedimenti di cancellazione adottati dall'ente nei confronti dei veterinari gia' iscritti obbligatoriamente in forza della normativa precedente; vengono richiamati come parametri di costituzionalita' gli artt. 2, 3, 38 e 97 della Carta fondamentale. La questione sollevata e' palesemente rilevante nel giudizio, posto che se la norma definita come interpretativa dovesse essere dichiarata incostituzionale i ricorrenti, i quali - nella contumacia dell'ente convenuto - assumono di avere svolto dal 1991 ad oggi esclusivamente attivita' di lavoro dipendente, pur essendo iscritti nell'albo provinciale dei veterinari, e di avere optato ai sensi dell'art. 24, secondo comma, della citata legge n. 136/1991 per la rinuncia alla iscrizione all'ente, ottenendo lo sgravio contributivo per gli anni 1991-93, vedrebbero accolta la domanda di non obbligatorieta' di iscrizione e non sarebbero tenuti al versamento dei contributi dei quali avevano in effetti a suo tempo ottenuto lo sgravio. L'art. 24 della legge n. 136/1991 prevede infatti al secondo comma che "sono iscritti facoltativamente all'ente .. gli iscritti agli albi professionali che esercitano esclusivamente attivita' di lavoro dipendente o attivita' di lavoro autonomo, per le quali siano iscritti" - come gli attuali ricorrenti - "ad altre forme di previdenza obbligatoria"; mentre il primo comma del successivo art. 32 dispone l'abrogazione del secondo comma dell'art. 2 della legge 18 agosto 1962, n. 1357, che prevedeva l'obbligatorieta' della iscrizione all'E.N.P.A.V. per tutti i veterinari di eta' inferiore ai sessantacinque anni iscritti negli albi professionali, anche se svolgenti esclusivamente attivita' di lavoro dipendente, "a partire dall'entrata in vigore della presente legge". Ora, la norma impugnata stabilisce che "la disposizione contenuta nel primo comma dell'art. 32 della legge 12 aprile 1991, n. 136, deve essere interpretata nel senso che l'iscrizione all'ente nazionale di previdenza ed assistenza per i veterinari non e' piu' obbligatoria soltanto per i veterinari che si iscrivono per la prima volta agli albi professionali successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e che si trovano nelle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 24 della medesima; i provvedimenti di cancellazione adottati dall'ente nei confronti dei veterinari gia' obbligatoriamente iscritti all'ente stesso in forza della precedente normativa, sono nulli di diritto"; .. segue la gia' menzionata prescrizione del versamento nel termine di sessanta giorni dei contributi relativi al periodo successivo alla cancellazione. Non vi e' alcun dobbio - anzi, si tratta di un intento dichiarato - sulla retroattivita' della disposizione, finalizzata palesemente ad evitare scompensi finanziari nella gestione dell'ente. Cosi' come non vi e' dubbio che, contemporaneamente, la norma in esame regola in modo radicalmente diverso la situazione dei veterinari esercitanti attivita' di lavoro dipendente od autonomo ed iscritti ad altre forme obbligatorie di previdenza che si iscrivono per la prima volta all'albo professionale dopo l'entrata in vigore della legge n. 136/1991 rispetto a quella dei veterinari, pure iscritti ad altre forme obbligatorie di previdenza, inseriti nell'albo prima della legge n. 136/1991. A questo punto la discussione se si tratti o meno di norma di interpretazione autentica e come tale retroattiva oppure di disposizione innovativa ma comunque dotata anch'essa di tale efficacia (stante la formulazione inequivoca sopra riportata) appare quasi superflua. E' vero che, come del resto ammettono gli stessi ricorrenti, la retroattivita' della legge non e' in se' contenuto di precetto costituzionale fuori della materia penale; ma e' altrettanto vero che essa rappresenta una regola essenziale del sistema alla quale il legislatore deve attenersi in base al principio di ragionevolezza piu' volte richiamato dalla Corte costituzionale. Qui la non ragionevolezza, come e' stato gia' rilevato da altri giudici di merito che hanno sollevato la questione, impinge direttamente nel disposto dell'art. 3 della Costituzione, nel senso che la disposizione "interpretativa" e comunque retroattiva ha determinato una violazione evidente del principio di eguaglianza sotto piu' profili e cioe': 1) i veterinari di cui al secondo comma dell'art. 24 della legge n. 136/1991 iscritti per la prima volta all'albo professionale successivamente all'entrata in vigore della stessa legge sono sottratti all'obbligo della duplice iscrizione (all'assicurazioneobbligatoria ed all'E.N.P.A.V.) mentre quelli iscritti precedentemente, benche' esercenti esclusivamente, come i primi, attivita' di lavoro dipendente od autonomo comportanti l'iscrizione a forma di previdenza obbligatoria debbono anche iscriversi all'E.N.P.A.V. e versare i relativi contributi; e cio', si badi, non soltanto per un periodo limitato, ma per tutto il tempo della loro attivita' futura, con determinazione di una situazione definitiva di doppia iscrizione e doppia contribuzione non giustificata se non, forse, da esigenze di bilancio dell'ente ma tuttavia palesemente contrastante col principio suddetto appunto sotto il profilo della necessita' di eguaglianza di trattamento di situazioni tra loro equivalenti; 2) i veterinari liberi professionisti non soggetti ad iscrizione ad altre forme di previdenza obbligatoria sono tenuti esclusivamente all'iscrizione ed alla contribuzione all'E.N.P.A.V. mentre nei confronti degli altri veterinari si viene a determinare una situazione di doppia iscrizione e doppia contribuzione certamente piu' gravosa sotto il profilo economico rispetto alla prima e non bilanciata da benefici o vantaggi di sicura apprezzabilita'; 3) il recesso dall'E.N.P.A.V. operato dai ricorrenti per gli anni 1991-93 ed il conseguente sgravio contributivo hanno fatto si' che per gli anni in questione i ricorrenti medesimi sono stati esclusi da qualsiasi prestazione a carico dell'ente assicuratore; sicche' a fronte dell'obbligo di pagare, ora, i contributi arretrati che sarebbero stati dovuti se il recesso non vi fosse stato non sussiste piu' alcun diritto degli iscritti di pretendere le prestazioni assicurative ed assistenziali collegate con una iscrizione per cosi' dire d'ufficio che avviene retroattivamente in forza del ventiseiesimo comma dell'art. 11 della legge n. 537/1993; mentre tali prestazioni sono state erogate o comunque erano erogabili ai veterinari rimasti iscritti per obbligo ex lege (art. 24, primo comma, della legge n. 136/1991) o per libera determinazione di volonta'. Come osserva perspicuamente il pretore di Perugia nell'ordinanza 16 aprile 1994 pronunciata in materia analoga, il venticinquesimo comma della legge n. 537/1993, incidendo con effetto retroattivo su situazioni sostanziali poste in essere nel vigore del regime precedente (regime che a sua volta aveva sostituito quello della legge n. 1357/1962), frustra l'affidamento di una determinata categoria di cittadini nella sicurezza giuridica, che costituisce elemento fondamentale di uno Stato di diritto; e se e' vero che la Costituzione, come gia' si e' accennato, non vieta la retroattivita' al di la' della materia penale, e' altrettanto vero che le norme che derogano al principio generale debbono essere soggette al generale sindacato di ragionevolezza. E, come osserva la difesa dei ricorrenti, "la legge, quale fonte suprema di diritti e doveri per i cittadini, non puo' sottrarsi ai principi della chiarezza, trasparenza e razionalita': non puo' dunque essere approvata ed inserita nell'ordinamento della Repubblica una legge che abroga una clausola precisa e tassativa di una legge precedente dichiarando di interpretarla; e d'altra parte l'etichetta di norma meramente interpretativa e' passaggio obbligato per consentire di intervenire sulla legge precedente, abrogandola con effetto retroattivo". Il giudizio deve pertanto essere sospeso e si deve provvedere a quanto prescritto dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, inviando gli atti alla Corte costituzionale.