IL PRETORE
    A scioglimento della riserva formulata nel procedimento n.  519/94
 tra  Barisone  Antonello  +  4  e  l'E.N.P.A.V.  (Ente  nazionale  di
 previdenza  ed  assistenza  dei  veterinari)  avente  ad  oggetto  la
 dichiarazione  di  facoltativita'  della iscrizione dei ricorrenti al
 detto ente di previdenza ed assistenza per gli anni 1991, 1992 e 1993
 e di insussistenza del relativo debito contributivo;
                             O S S E R V A
    I ricorrenti hanno eccepito la  incostituzionalita'  dell'art.  11
 punto  (o  comma)  26  della  legge  24  dicembre 1993, n. 537 (legge
 finanziaria pubblicata sul supplemento della  Gazzetta  Ufficiale  n.
 303  del  28  dicembre 1993) il quale, sotto forma di interpretazione
 autentica dell'art. 32 della legge 12 aprile 1991, n.  136,  sopprime
 con   effetto  retroattivo  la  facolta'  di  iscrizione  dei  medici
 veterinari all'E.N.P.A.V., li obbliga  al  pagamento  dei  contributi
 arretrati  entro  sessanta  giorni dall'entrata in vigore della norma
 "interpretativa" e dichiara  nulli  di  diritto  i  provvedimenti  di
 cancellazione  adottati  dall'ente  nei confronti dei veterinari gia'
 iscritti  obbligatoriamente  in  forza  della  normativa  precedente;
 vengono  richiamati  come parametri di costituzionalita' gli artt. 2,
 3, 38 e 97 della Carta fondamentale.
    La  questione  sollevata  e'  palesemente  rilevante nel giudizio,
 posto che se la norma definita  come  interpretativa  dovesse  essere
 dichiarata  incostituzionale i ricorrenti, i quali - nella contumacia
 dell'ente convenuto - assumono di  avere  svolto  dal  1991  ad  oggi
 esclusivamente  attivita'  di lavoro dipendente, pur essendo iscritti
 nell'albo provinciale dei veterinari, e  di  avere  optato  ai  sensi
 dell'art.  24,  secondo  comma, della citata legge n. 136/1991 per la
 rinuncia alla iscrizione all'ente, ottenendo lo sgravio  contributivo
 per   gli   anni  1991-93,  vedrebbero  accolta  la  domanda  di  non
 obbligatorieta' di iscrizione e non sarebbero  tenuti  al  versamento
 dei  contributi  dei quali avevano in effetti a suo tempo ottenuto lo
 sgravio.
    L'art. 24 della legge n. 136/1991 prevede infatti al secondo comma
 che "sono iscritti facoltativamente all'ente  ..  gli  iscritti  agli
 albi  professionali che esercitano esclusivamente attivita' di lavoro
 dipendente o  attivita'  di  lavoro  autonomo,  per  le  quali  siano
 iscritti"  -  come  gli  attuali  ricorrenti  -  "ad  altre  forme di
 previdenza obbligatoria"; mentre il primo comma del  successivo  art.
 32 dispone l'abrogazione del secondo comma dell'art. 2 della legge 18
 agosto   1962,   n.   1357,  che  prevedeva  l'obbligatorieta'  della
 iscrizione all'E.N.P.A.V. per tutti i veterinari di eta' inferiore ai
 sessantacinque anni  iscritti  negli  albi  professionali,  anche  se
 svolgenti  esclusivamente  attivita' di lavoro dipendente, "a partire
 dall'entrata in vigore della presente legge". Ora, la norma impugnata
 stabilisce che "la disposizione contenuta nel primo  comma  dell'art.
 32  della  legge 12 aprile 1991, n. 136, deve essere interpretata nel
 senso che l'iscrizione all'ente nazionale di previdenza ed assistenza
 per i veterinari non e' piu' obbligatoria soltanto per  i  veterinari
 che   si  iscrivono  per  la  prima  volta  agli  albi  professionali
 successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e
 che si trovano nelle condizioni previste dal secondo comma  dell'art.
 24   della   medesima;  i  provvedimenti  di  cancellazione  adottati
 dall'ente  nei  confronti  dei  veterinari   gia'   obbligatoriamente
 iscritti  all'ente  stesso  in forza della precedente normativa, sono
 nulli di diritto"; ..  segue  la  gia'  menzionata  prescrizione  del
 versamento  nel termine di sessanta giorni dei contributi relativi al
 periodo successivo alla cancellazione. Non vi e' alcun dobbio - anzi,
 si tratta di un  intento  dichiarato  -  sulla  retroattivita'  della
 disposizione, finalizzata palesemente ad evitare scompensi finanziari
 nella   gestione   dell'ente.  Cosi'  come  non  vi  e'  dubbio  che,
 contemporaneamente, la norma in esame  regola  in  modo  radicalmente
 diverso  la situazione dei veterinari esercitanti attivita' di lavoro
 dipendente od autonomo ed iscritti ad  altre  forme  obbligatorie  di
 previdenza che si iscrivono per la prima volta all'albo professionale
 dopo  l'entrata  in  vigore della legge n. 136/1991 rispetto a quella
 dei  veterinari,  pure  iscritti  ad  altre  forme  obbligatorie   di
 previdenza,  inseriti  nell'albo  prima  della  legge  n. 136/1991. A
 questo punto  la  discussione  se  si  tratti  o  meno  di  norma  di
 interpretazione   autentica   e   come  tale  retroattiva  oppure  di
 disposizione  innovativa  ma  comunque  dotata  anch'essa   di   tale
 efficacia  (stante la formulazione inequivoca sopra riportata) appare
 quasi superflua. E' vero che, come del  resto  ammettono  gli  stessi
 ricorrenti,  la retroattivita' della legge non e' in se' contenuto di
 precetto costituzionale fuori della materia penale; ma e' altrettanto
 vero che essa rappresenta una  regola  essenziale  del  sistema  alla
 quale   il  legislatore  deve  attenersi  in  base  al  principio  di
 ragionevolezza piu' volte richiamato dalla Corte costituzionale.  Qui
 la  non  ragionevolezza, come e' stato gia' rilevato da altri giudici
 di merito che hanno sollevato la questione, impinge direttamente  nel
 disposto   dell'art.   3   della   Costituzione,  nel  senso  che  la
 disposizione "interpretativa" e comunque retroattiva  ha  determinato
 una  violazione  evidente  del  principio  di  eguaglianza sotto piu'
 profili e cioe': 1) i veterinari di cui al secondo comma dell'art. 24
 della  legge  n.  136/1991  iscritti  per  la  prima  volta  all'albo
 professionale  successivamente  all'entrata  in  vigore  della stessa
 legge   sono   sottratti   all'obbligo   della   duplice   iscrizione
 (all'assicurazioneobbligatoria   ed   all'E.N.P.A.V.)  mentre  quelli
 iscritti precedentemente, benche' esercenti  esclusivamente,  come  i
 primi,   attivita'  di  lavoro  dipendente  od  autonomo  comportanti
 l'iscrizione  a  forma  di  previdenza  obbligatoria  debbono   anche
 iscriversi all'E.N.P.A.V. e versare i relativi contributi; e cio', si
 badi,  non  soltanto  per  un periodo limitato, ma per tutto il tempo
 della loro attivita' futura, con  determinazione  di  una  situazione
 definitiva   di   doppia   iscrizione   e  doppia  contribuzione  non
 giustificata se non, forse, da  esigenze  di  bilancio  dell'ente  ma
 tuttavia  palesemente  contrastante  col  principio  suddetto appunto
 sotto il profilo della necessita' di eguaglianza  di  trattamento  di
 situazioni   tra   loro   equivalenti;   2)   i   veterinari   liberi
 professionisti  non  soggetti  ad  iscrizione  ad  altre   forme   di
 previdenza  obbligatoria sono tenuti esclusivamente all'iscrizione ed
 alla contribuzione all'E.N.P.A.V. mentre nei  confronti  degli  altri
 veterinari si viene a determinare una situazione di doppia iscrizione
 e  doppia  contribuzione  certamente  piu'  gravosa  sotto il profilo
 economico rispetto alla prima e non bilanciata da benefici o vantaggi
 di sicura apprezzabilita'; 3) il recesso dall'E.N.P.A.V. operato  dai
 ricorrenti   per   gli   anni   1991-93  ed  il  conseguente  sgravio
 contributivo hanno  fatto  si'  che  per  gli  anni  in  questione  i
 ricorrenti  medesimi  sono  stati  esclusi da qualsiasi prestazione a
 carico dell'ente  assicuratore;  sicche'  a  fronte  dell'obbligo  di
 pagare,  ora, i contributi arretrati che sarebbero stati dovuti se il
 recesso non vi fosse stato non  sussiste  piu'  alcun  diritto  degli
 iscritti  di  pretendere le prestazioni assicurative ed assistenziali
 collegate con una iscrizione per cosi'  dire  d'ufficio  che  avviene
 retroattivamente  in forza del ventiseiesimo comma dell'art. 11 della
 legge n. 537/1993; mentre  tali  prestazioni  sono  state  erogate  o
 comunque  erano  erogabili ai veterinari rimasti iscritti per obbligo
 ex lege (art. 24, primo comma, della legge n. 136/1991) o per  libera
 determinazione di volonta'.
    Come  osserva  perspicuamente il pretore di Perugia nell'ordinanza
 16 aprile 1994 pronunciata in  materia  analoga,  il  venticinquesimo
 comma  della  legge n. 537/1993, incidendo con effetto retroattivo su
 situazioni  sostanziali  poste  in  essere  nel  vigore  del   regime
 precedente  (regime  che  a  sua  volta aveva sostituito quello della
 legge  n.  1357/1962),  frustra  l'affidamento  di  una   determinata
 categoria  di  cittadini  nella  sicurezza giuridica, che costituisce
 elemento fondamentale di uno Stato di diritto; e se e'  vero  che  la
 Costituzione,  come gia' si e' accennato, non vieta la retroattivita'
 al di la' della materia penale, e' altrettanto vero che le norme  che
 derogano  al  principio  generale debbono essere soggette al generale
 sindacato   di   ragionevolezza.   E,  come  osserva  la  difesa  dei
 ricorrenti, "la legge, quale fonte suprema di diritti e doveri per  i
 cittadini,   non   puo'   sottrarsi   ai  principi  della  chiarezza,
 trasparenza e razionalita':  non  puo'  dunque  essere  approvata  ed
 inserita  nell'ordinamento  della Repubblica una legge che abroga una
 clausola precisa e tassativa di una legge precedente  dichiarando  di
 interpretarla;   e  d'altra  parte  l'etichetta  di  norma  meramente
 interpretativa e' passaggio obbligato per consentire  di  intervenire
 sulla legge precedente, abrogandola con effetto retroattivo".
    Il  giudizio  deve  pertanto essere sospeso e si deve provvedere a
 quanto prescritto dall'art. 23 della legge  11  marzo  1953,  n.  87,
 inviando gli atti alla Corte costituzionale.