L'assemblea regionale siciliana ha approvato nella  seduta  del  6
 agosto  1994,  il  disegno  di legge n. 670 dal titolo "Provvidenze a
 favore dei proprietari di  immobili  danneggiati  da  eventi  franosi
 verificatisi  nel primo quadrimestre 1994. Modifiche, integrazioni di
 norme   e    norme    interpretative.    Interventi    nel    settore
 dell'occupazione,  dell'industria, del commercio, della cooperazione,
 dell'artigianato  e  dei  lavori   pubblici"   pervenuto   a   questo
 commissariato  dello  Stato  ai  sensi e per gli effetti dell'art. 28
 dello statuto speciale il 9 agosto 1994.
    Il provvedimento legislativo in argomento nella stesura originaria
 predisposta dal  Governo  e  sottoposta  all'esame  della  competente
 commissione legislativa aveva ad oggetto esclusivamente la disciplina
 dell'erogazione  di particolari provvidenze in favore dei proprietari
 di immobili danneggiati da eventi franosi.
    Senonche', confermando una poco ortodossa prassi che sembra  ormai
 consolidata  (come gia' rilevato in piu' occasioni in sede di ricorsi
 promossi dallo scrivente,  dinnanzi  a  codesta  Corte),  l'assemblea
 regionale  ha  approvato  un apparato normativo di natura anomala che
 riguarda materie non omogenee si' da assumere la precisa connotazione
 di "legge contenitore".
    Infatti  molte  delle  disposizioni  in  essa  contenute  derivano
 dall'approvazione   di   emendamenti   presentati   in  aula  che,  o
 riproducono  il  testo  di  autonomi  disegni  di  legge  non  ancora
 esaminati  dalle  competenti  commissioni  di  merito,  in quanto non
 inseriti neanche nel calendario dei lavori delle stesse, o iniziative
 personali di uno o piu' deputati.
    L'approvazione  di  siffatti   emendamenti   in   buona   sostanza
 concretizza  una sorta di corsia preferenziale e di urgenza per norme
 che spesso non fanno parte del programma  di  Governo  ne'  rientrano
 nelle  iniziative  dei  gruppi parlamentari che mal si conciliano con
 una visione politica generale.
    Tale  modus  procedendi  sembra  porre  in  essere  un  meccanismo
 piuttosto  generalizzato  per  eludere  nella  sostanza  il  disposto
 dell'art.  12  dello  statuto  speciale  atteso  che  le  commissioni
 dell'assemblea  non  hanno  in  concreto la possibilita' di elaborare
 compiutamente  l'iniziativa  legislativa  proposta,  limitandosi  nei
 fatti   ad   esprimere  un  parere,  anche  in  forma  irrituale,  od
 addirittura, a rimettersi alle decisioni dell'aula.
    Ulteriore conseguenza che deriva dalla  proposizione  sempre  piu'
 frequente di leggi contenitore, e' il procrastinarsi, nell'ipotesi di
 impugnativa  anche  di  una  singola norma, dell'entrata in vigore di
 tutte le  altre  disposizioni  attinenti  a  materia  di  notevole  e
 rilevante interesse generale.
    Nel  disegno di legge teste' approvato sono state infatti inserite
 norme  riguardanti  il  credito  alle  piccole   e   medie   imprese,
 l'artigianato,  il  commercio  ambulante,  le  derivazioni  di  acque
 pubbliche, la catalogazione di beni culturali, misure in  favore  dei
 lavoratori   disoccupati,   interventi   a   sostegno   di  attivita'
 produttive, nonche' benefici ai soci delle cooperative agricole.
    Fatta  questa  premessa, si rileva che le disposizioni di cui agli
 artt. 16 e 19 danno adito a censure di carattere costituzionale.
    L'art. 16 risulta come appresso formulato.
    "1.   L'ente   minerario    siciliano    (EMS),    d'intesa    con
 Enichem-Agricoltura,  socio di maggioranza della societa' Isaf S.p.a.
 in  liquidazione  con  sede  in  Gela,  e'  autorizzato  a   valutare
 iniziative   dirette  al  recupero  dell'attivita'  produttiva  dello
 stabilimento e degli impianti di proprieta' della  societa'  medesima
 in Gela.
    2.   Nella   valutazione   dei   prospetti   di  riutilizzo  dello
 stabilimento  e  degli  impianti  dovranno  essere   prioritariamente
 considerate   le   garanzie   offerte   sui  sistemi  di  produzione,
 introduzione  di   nuove   tecnologie,   durata   della   iniziativa,
 prospettive  di commercializzazione della produzione e riassorbimento
 della  manodopera  precedentemente  occupata  anche  nelle  attivita'
 indirette.
    3.  All'offerente  prescelto  l'EMS  potra'  cedere a prezzo anche
 simbolico, la propria quota di  partecipazione  nella  societa'  ISAF
 S.p.a.  di  Gela, o direttamente la propria quota dello stabilimento,
 degli impianti e delle attrezzature  a  condizione  che  la  cessione
 abbia     luogo    congiuntamente    alla    quota    posseduta    da
 Enichem-Agricoltura, con discarico di oneri fiscali e  spese  per  il
 cedente EMS, e che gli immobili siano vincolati per almeno dieci anni
 all'attivita' produttiva di cui al presente articolo.
    4.  L'EMS  e'  autorizzato a concordare con Enichem-Agricoltura il
 ripiano delle passivita' della societa' Isaf S.p.a.  in  liquidazione
 in  Gela  e  concorrere  all'estinzione  delle passivita' medesime in
 proporzione alla quota societaria posseduta entro il limite  di  lire
 7.000 milioni.
    L'EMS  potra'  agevolare  l'iniziativa  con  un contributo a fondo
 perduto entro il limite di 15.000 milioni, finalizzato  alla  ripresa
 dell'attivita'  produttiva  per far fronte agli oneri di manutenzione
 ordinaria e straordinaria occorrenti a tal fine.
    5. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzato la  spesa
 di  lire  22.000  milioni,  di  cui  lire 500 milioni per l'esercizio
 finanziario 1994 e lire 21.500 milioni  per  l'esercizio  finanziario
 1995".
    Con  il  dichiarato  intento  di recuperare l'attivita' produttiva
 dello stabilimento della societa' a capitale misto Isaf di Gela, oggi
 in liquidazione e  gia'  destinata  alla  produzione  di  integratori
 chimici,  per  l'agricoltura,  il  legislatore  dispone  una cessione
 gratuita  delle  quote  di  partecipazione  regionale   all'offerente
 prescelto  autorizzando  altresi'  l'EMS  non  solo  a concordare con
 l'Enichem-Agricoltura il ripianamento delle passivita' pregresse,  ma
 anche  a  concedere un consistente contributo a fondo perduto con una
 spesa complessiva di ben 22 miliardi a carico del bilancio regionale.
 Il testo dell'articolo riproduce con poche non rilevanti modifiche il
 contenuto di un analogo disegno di legge presentato dal governo (all.
 1) il 4 maggio scorso che aveva costituito oggetto di aspre polemiche
 di cui si e' avuta risonanza sulla stampa locale.
    Le perplessita' di fondo  sulla  validita'  dell'iniziativa  hanno
 dato origine a vivaci contrasti all'interno dell'assemblea regionale,
 che  hanno  indotto  il  presidente  della  quarta  commissione a non
 esprimere il rituale  parere  ed  a  rimettersi  alle  determinazioni
 dell'aula,  mentre  parecchi  deputati  si  sono  astenuti  od  hanno
 manifestato il proprio aperto dissenso,  come  risulta  dall'allegato
 stralcio del resoconto stenografico della seduta (all. 2).
    Ed  invero la norma, approvata dall'ARS con esigua maggioranza, si
 appalesa  non  rispondente   al   criterio   generale   della   buona
 utilizzazione  delle  risorse pubbliche ne' tantomeno ad alcun canone
 di economicita'. Non  appare  d'altronde  supportata  da  criteri  di
 ragionevolezza  l'autorizzazione  dell'EMS  a  cedere a favore di una
 societa' privata, per giunta straniera, un  patrimonio  aziendale  di
 indubbio  cospicuo  valore  con l'unica prospettiva, non si sa quanto
 fondata, di garantire  il  mantenimento  dei  livelli  occupazionali.
 Ancor  meno  ragionevole  si  rivela  l'impegno  dell'amministrazione
 regionale, a sborsare ben 22 miliardi senza che da una seria  analisi
 di mercato risulti garantita alcuna utilita' di ritorno ne' dal punto
 di vista finanziario ne' dal punto di vista occupazionale.
    Non  e'  assolutamente  ispirato  a  criteri  di  razionalita'  il
 procedere al  risanamento  finanziario  di  una  impresa  di  cui  si
 possiede una rilevante quota azionaria, nonche' alla realizzazione di
 opere  di  ordinaria  e  straordinaria manutenzione, finalizzate alla
 ripresa  dell'attivita',  in  un'ottica  che  prevede   la   cessione
 dell'azienda a titolo gratuito, a favore di una societa' che, secondo
 i  fautori  dell'iniziativa,  potendo  acquistare  a prezzi modici le
 materie prime (fosforite), sarebbe in condizioni di produrre a  costi
 competitivi.
    Si   soggiunge  che  seppure  il  legislatore  faccia  riferimento
 all'"offerente" e da cio' possa desumersi l'espletamento di una  gara
 informale, come comunicato dall'Amministrazione regionale con nota n.
 12019/670-2/XI  dell'11  agosto 1994 (all. 3), le precise indicazioni
 delle operazioni che l'EMS viene  autorizzata  a  condurre,  lasciano
 presumere  con  ogni  verosimiglianza che il testo legislativo sia il
 risultato degli accordi gia' intercorsi con la societa' togolese  OTP
 e   che   l'uso   dell'espressione   "all'offerente"  costituisca  un
 plausibile ma abbastanza scoperto intento cautelativo.
    La disposizione e' infine  in  palese  contrasto  con  l'art.  81,
 quarto   comma,   della  Costituzione,  atteso  che  si  limita  alla
 quantificazione dell'onere finanziario  derivantene  e  non  contiene
 alcuna indicazione delle risorse con cui farvi fronte.
    Altro motivo di censura questo ufficio ritiene di promuovere anche
 nei  confronti  dell'art.  19  del  disegno  di  legge de quo, che di
 seguito si trascrive:
    "1. Le garanzie concesse, entro la data di entrata in  vigore  del
 decreto-legge  20  maggio  1993, n. 149, convertito con modificazioni
 dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, da soci di cooperative  agricole,
 a favore delle cooperative stesse, sono assunte a carico del bilancio
 della regione, con facolta' di rivalsa di questa ultima nei confronti
 della cooperativa debitrice.
    2.  Le garanzie dovranno risultare da certificazioni rilasciate da
 istituti di credito e/o da enti pubblici finanziatori.
    3. Sono ammessi a godere dei benefici previsti dal primo  comma  i
 soci   delle  cooperative  agricole  per  le  quali  sia  stato  gia'
 dichiarato lo stato di insolvenza o il fallimento o  sia  stata  gia'
 avviata la liquidazione coatta amministrativa.
    4.  Le istanze per godere delle agevolazioni di cui al primo comma
 dovranno essere presentate dai soci  garanti  entro  sessanta  giorni
 dalla  data di entrata in vigore della presente legge all'assessorato
 regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della
 pesca, il quale provvedera' all'istruttoria e alla definizione  della
 pratica  entro  i  centoventi  giorni successivi al verificarsi della
 condizione di cui al terzo comma.
    5. - I benefici previsti dai commi precedenti non si estendono  ai
 soci  di  cooperative  agricole che hanno i requisiti per beneficiare
 dell'articolo  1-bis  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  149,
 convertito con modificazioni della legge 19 luglio 1993, n. 237.
    6.  Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa
 di lire 1.000 milioni per l'esercizio finanziario in corso.
    7. Al relativo onere si fara' fronte con parte dello  stanziamento
 iscritto nel capitolo 60751 del corrente bilancio.
    8.  Per  gli  anni  successivi  la spesa sara' determinata a norma
 dell'art. 4 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47".
    E' preliminarmente da osservare che la norma altro non e'  che  la
 riproposizione  con  poche modifiche dell'art. 2 del disegno di legge
 n. 675, approvato dall'Assemblea Regionale nella seduta del 10 maggio
 corrente anno e che e' stato oggetto di impugnativa proposta da parte
 di questo ufficio in data 17 maggio con ricorso le cui motivazioni si
 intendono qui richiamate.
    Anche la novellata disposizione trae spunto  dall'art.  1-bis  del
 d.l. n. 149/1993 convertito con legge n. 237/1993 ove si prevede che
 lo  Stato  assume  a carico del proprio bilancio le garanzie concesse
 antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto  suddetto
 dai  soci  delle  cooperative agricole a favore delle stesse e previo
 accertamento dello stato di insolvenza.
    Dall'esame comparato  delle  due  norme,  emergono  ictu  oculi  i
 diversi   termini   e   presupposti   di  fatto  cui  e'  subordinata
 l'elargizione dei benefici.
    Lo Stato, infatti, ha assunto l'onere di  procedere  al  pagamento
 dei  debiti  garantiti  dai  soci  delle  cooperative  agricole  dopo
 l'accertamento  della  condizione   di   insolvenza   delle   stesse,
 precisando  che  le  garanzie,  devono  essere  state  assunte "prima
 dell'entrata in vigore del  d.l.  20  maggio  1993,  n.  149"  ed  a
 condizione  che  delle  cooperative  stesse sia stata preventivamente
 accertata l'insolvenza.
    Il legislatore nazionale, invero, ha posto in essere una normativa
 eccezionale di emergenza in deroga  al  principio  generale  per  cui
 l'amministrazione  pubblica  non  puo' far fronte alle passivita' dei
 privati, per venire  incontro  allo  stato  di  grave  crisi  in  cui
 versavano   alla   data   surichiamata   le   cooperative   agricole,
 presumibilmente anche al fine di non gravare sul  sistema  creditizio
 gia' caratterizzato da un alto tasso di sofferenza.
    Il legislatore regionale, invece, nell'estendere sino alla data di
 entrata in vigore della stessa legge il requisito della dichiarazione
 dello  stato  di  insolvenza  o  del  fallimento  o  dell'avvio della
 liquidazione coatta amministrativa,  concretizza  un  non  consentito
 ampliamento   dell'ambito   operativo   della  normativa  statale  di
 riferimento.
    Codesta Corte ha,  infatti,  precisato,  fin  dalle  sentenze  nn.
 44/123  del 1957 e 23/1978, che gli effetti gia' prodotti dalle leggi
 dello Stato non possono venire alterati da parte di  leggi  regionali
 successive  senza  che  ne  risultino violati i principi fondamentali
 dell'unita' dell'ordinamento giuridico nonche' quello di uguaglianza.
    Da  ultimo  con  sentenza n. 427/1992, concernente una fattispecie
 analoga, ha altresi' affermato il principio dell'esclusiva competenza
 del  legislatore  nazionale  in  materia  di  interventi   intesi   a
 soddisfare   un   interesse   nazionale  di  carattere  generale  non
 suscettibile  di  frazionamento  a  livello  locale  per  i  riflessi
 dell'economia  nazionale  che  giustifichi  l'urgenza  di pervenire a
 soluzione idonee ad assicurare l'equilibrio dello sviluppo  economico
 del  paese  in  una  visione  unitaria  dei diversi aspetti e settori
 interessati. La norma regionale  impugnata  si  appalesa  illegittima
 pertanto anche per violazione degli artt. 14 e 17 dello statuto.
    Si  soggiunge  che  nonostante  siano  stati richiesti formalmente
 chiarimenti sull'ampliamento della categoria dei soggetti destinatari
 del beneficio, non e' stata fornita  alcuna  convincente  indicazione
 dei  motivi  che hanno indotto l'Assemblea regionale ad adottare tale
 normativa  premiale,   circoscritta   ad   alcuni   imprenditori   in
 difficolta' (all. 4).
    E  seppure e' vero che le disposizioni che contengono agevolazioni
 e benefici hanno palese  carattere  derogatorio  e  costituiscono  il
 frutto  di una scelta del legislatore cui soltanto spetta di valutare
 e' di decidere in ordine all'an ed al quantum,  e'  altrettanto  vero
 che  tali scelte debbono essere sorrette da criteri di ragionevolezza
 e non arbitrarieta' (Codice civile n. 108/1983).
    Appare invero non ragionevole che l'Assemblea regionale si  faccia
 garante  di  debiti  di cui non e' dato conoscere e valutare le cause
 del mancato pagamento. Gia' in occasione dell'aprovazione della prima
 disposizione adottata in tal senso  l'Ufficio  legislativo  e  legale
 aveva rappresentato che l'amministrazione regionale non aveva operato
 una  preventiva  analisi  e  valutazione  del  fenomeno e cio' non e'
 avvenuto  neanche   in   occasione   dell'approvazione   dell'attuale
 disposizione.  Le  stesse  modalita'  di presentazione e approvazione
 della norma nella forma  proposta  con  emendamento  in  aula  di  un
 singolo  deputato,  denotato  la mancata disamina del fenomeno che si
 intende fronteggiare.