Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi, 12, e' domiciliato, contro il presidente della giunta della provincia di Bolzano per la dichiarazione dell'illegittimita' costituzionale (in relazione ed ai sensi: dell'art. 2 d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266; degli artt. 4 e 8, n. 1, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, nonche' delle disposizioni di cui all'art. 2.2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e relative norme di attuazione) delle norme provinciali di cui: alle leggi 3 luglio 1959, n. 6, 3 ottobre 1991, n. 27, e 16 ottobre 1992, n. 36; agli artt. 2, 4, 6, 10 e 12 della legge 23 aprile 1992, n. 10, ed all'art. 4 della legge 7 dicembre 1988, n. 54 (come sostituito dall'art. 13 della legge 3 ottobre 1991, n. 27, cit.), siccome non adeguate ai nuovi principi in materia di pubblico impiego dettati dalla surrichiamata legislazione statale. 1. - Con sentenza n. 256 del 23 giugno 1994 la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto, con riferimento all'art. 2, secondo e terzo comma, del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, dal Presidente del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione d'illegittimita' costituzionale delle leggi della provincia di Bolzano 3 luglio 1959, n. 6, 3 ottobre 1991, n. 27, e 16 ottobre 1992, n. 36, nonche' degli artt. 4, 6, 10 e 12 della legge prov. 23 aprile 1992, n. 10, denunciati a causa del mancato adeguamento ai principi (costituenti limite all'autonomia legislativa provinciale) dettati all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ed al d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, in tema di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e di revisione della disciplina in materia di pubblico impiego. Ragione della dichiarata inammissibilita' dell'impugnazione e' stata l'insufficiente determinazione, nella delibera del Consiglio dei Ministri di promuovimento del giudizio di costituzionalita', dei principi e delle norme della legislazione statale cui la provincia autonoma avrebbe dovuto adeguare la propria normativa. 1.1. - Successivamente, peraltro, alla proposizione del menzionato ricorso, il legislatore statale e' tornato - prima col d.lgs. 10 dicembre 1993, n. 470, e poi col d.lgs. 23 dicembre 1993, n. 546 - a dettare, in via di modifica o di integrazione della disciplina emanata col d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, disposizioni di attuazione dei criteri indicati dall'art. 2 della legge (delega) 23 ottobre 1992, n. 421, per la razionalizzazione e la riorganizzazione del pubblico impiego. Le disposizioni in parola, in quanto correttive o integrative di quelle contenute nel d.lgs. n. 29/1993, partecipano evidentemente della stessa natura di queste, ponendosi cosi' - perche' destinate ad attuare, specificandone la portata, i principi dettati dal citato art. 2 della legge n. 421/1992 - quali norme fondamentali di riforma economica-sociale, rilevanti ai sensi e per gli effetti di quanto e' stabilito (in tema di "adeguamento" della legislazione regionale e provinciale) al primo comma dell'art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266. E' indubitabile, quindi, che dall'emanazione dei dd.lgs. del dicembre 1993 (nn. 470 e 546) sia scaturito, per la provincia di Bolzano, il dovere di adeguare la propria legislazione in materia di pubblico impiego uniformandola, nel termine di cui al ripetuto art. 2 del d.lgs. n. 266/1992, al nuovo assetto ordinamentale prefigurato dalla legge-delega n. 421/1992 e specificamente attuato - come sopra - dal legislatore delegato. Non consta, peraltro, che la provincia abbia ottemperato al predetto dovere di adeguamento, con la conseguenza che la normativa provinciale di settore (lasciata ancor oggi immutata, come gia' avvenuto dopo l'emanazione del d.lgs. n. 29/1993) viola i limiti stabiliti agli artt. 4 e 8, n. 1, dello statuto spec. di autonomia. 2. - In conformita', quindi, della delibera 5 agosto 1994 del Consiglio dei Ministri (che in copia autentica sara' depositata unitamente al presente atto), il deducente propone ricorso per la dichiarazione d'incostituzionalita': a) delle leggi provinciali 3 luglio 1959, n. 6, 3 ottobre 1991, n. 27, e 16 ottobre 1992, n. 36, siccome in contrasto - globalmente - con l'art. 2.1, lett. a), della legge n. 421/1992 e con l'art. 2.2 del d.lgs. n. 546/1993 (sostitutivo della corrispondente norma del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29), in ottemperanza dei quali il rapporto di lavoro dei dipendenti della provincia, e dei relativi enti strumentali, avrebbe dovuto essere ridisciplinato in base alle norme di diritto civile e della legge sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa (secondo il criterio della c.d. privatizzazione del pubblico impiego); b) degli artt. 4, 6, 10 e 12 della legge prov. 23 aprile 1992, n. 10, che non prevedono l'attribuzione - ai dipendenti partitamente considerati dalle disposizioni stesse - della gestione delle risorse finanziarie, come invece e' stabilito dall'art. 2, lett. g), 1, della legge n. 421/1992 e dall'art. 2 del d.lgs. n. 470/1993 (sostitutivo dell'art. 3 del d.lgs. n. 29/1993); c) delle stesse norme provinciali sub a), perche', in contrasto con l'art. 18 del d.lgs. n. 470/1993, non prevedono la trasmissione di copia dei contratti collettivi al dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero del tesoro, violando cosi' il principio fissato all'art. 2.1, lett. b), della legge n. 421/1992 che non contempla deroghe al generale potere di autorizzazione (governativa) alla sottoscrizione degli accordi; e perche', in contrasto con l'art. 17 del ripetuto d.lgs. n. 470/1993, non prevedono la possibilita', per la parte contraente pubblica, di avvalersi della rappresentanza e dell'assistenza dell'agenzia per le relazioni sindacali (istituita in attuazione dell'art. 2.1, lett. b), della piu' volte citata legge-delega); d) delle norme provinciali indicate sub a) e successive modifiche, in quanto disciplinano la composizione delle delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale, partecipanti agli accordi, in maniera difforme da quella prevista dall'art. 15 del d.lgs. n. 470/1993 (attuativo dell'art. 2, lett. b), della legge n. 421/1992); e) dell'art. 4 della legge prov. 7 dicembre 1988, n. 54 (come sostituito dall'art. 13 della legge 3 ottobre 1991, n. 27), perche' non adeguato al principio di cui alla lett. d) dell'art. 6 del d.lgs. n. 546/1993 il quale esclude che a comporre le commissioni esaminatrici dei concorsi per il reclutamento del personale possano essere chiamati rappresentanti, o designati, dalle organizzazioni sindacali soggetti che facciano parte dell'organo di direzione politica dell'Amministrazione; f) dell'art. 2 della legge prov. 23 aprile 1992, n. 10, perche', in contrasto con l'art. 8 del d.lgs. n. 546/1993 attuativo del criterio di separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa (art. 2, lett. g), e 1 della legge n. 421/1992), conserva alla competenza della giunta il potere di spesa senza prevederne la devoluzione agli organi dirigenziali, attributari - ex artt. 4, 6, 10 e 12 della medesima legge, qui parimenti impugnati - di compiti di mero coordinamento e non pure di attuazione dei programmi con relativo potere di spesa (in violazione del ripetuto art. 8 del d.lgs. n. 546/1993). 2.1. - In relazione, poi, ai principi specificamente enunciati all'art. 2 della legge-delega n. 421/1992 (nell'ordine: alla lett. g), n. 2, ed alla lett. r)), come attuati - rispettivamente - agli artt. 6 e 12 del d.lgs. n. 470/1993, la normativa provinciale va denunciata in quanto non prevede la istituzione di appositi nuclei di valutazione per la verifica dei risultati dell'azione amministrativa, ne' il ricorso alla mobilita' d'ufficio per il personale eccedente che non accetti la mobilita' volontaria. 2.2. - Le leggi della provincia indicate sub a), con le successive modificazioni, non risultano infine adeguate alle disposizioni dettate del d.lgs. n. 546/1993 (di seguito specificate) nella parte in cui prevedono: a1) un'apposita area di contrattazione per la dirigenza medica, assunta - invece - a presupposto ( ex art. 46 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29) dell'art. 14 del d.lgs. n. 546, in relazione all'art. 2.1, lett. g), n. 5, della legge n. 421/1992; a2) l'adozione di procedure di evidenziazione della spesa e per il controllo e contenimento dei costi, in violazione degli artt. 30, 31 e 32 del precitato d.lgs. del 1993 (destinati ad attuare il principio fissato dall'art. 2.1, lett. h), della legge-delega); a3) l'irrilevanza dell'esercizio temporaneo di mansioni superiori agli effetti del diritto alla definitiva assegnazione delle stesse, giusta quanto stabilito dalla lett. n) del pluricitato art. 2 della legge-delega n. 421/1992 e dalle corrispondenti disposizioni attuative contenute nell'art. 25 del d.lgs. piu' sopra richiamato; a4) in violazione dell'art. 2.1, lett. o), della legge n. 421/1992 e dell'art. 23 del d.lgs. da ultimo emanato, l'abolizione di trattamenti economici accessori non collegati alla produttivita'; a5) l'assunzione per chiamata degli iscritti nelle liste di collocamento, in contrasto con quanto stabilito dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/1993 (in relazione all'art. 2.1, lett. n), della legge n. 421/1992); a6) misure e strumenti idonei ad assicurare la realizzazione del principio delle pari opportunita' tra uomini e donne (art. 2.1, lett. hh), della legge-delega, nonche' artt. 5 e 29 del d.lgs. 546 cit.); a7) misure e programmi per il completamento del processo di informatizzazione delle amministrazioni pubbliche, lasciando cosi' inottemperate le prescrizioni della legge-delega (art. 2.1, lett. mm)), e dell'art. 30 del d.lgs. ult. cit.