Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
 difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui  uffici,  in
 Roma,  via  dei  Portoghesi, 12, e' domiciliato, contro il presidente
 della  giunta  della  provincia  di  Bolzano  per  la   dichiarazione
 dell'illegittimita'   costituzionale   (in  relazione  ed  ai  sensi:
 dell'art. 2 d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266; degli artt. 4 e  8,  n.  1,
 del  d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, nonche' delle disposizioni di cui
 all'art. 2.2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e relative norme di
 attuazione) delle norme provinciali di cui: alle leggi 3 luglio 1959,
 n. 6, 3 ottobre 1991, n. 27, e 16 ottobre 1992, n. 36; agli artt.  2,
 4,  6, 10 e 12 della legge 23 aprile 1992, n. 10, ed all'art. 4 della
 legge 7 dicembre 1988, n. 54  (come  sostituito  dall'art.  13  della
 legge  3  ottobre  1991,  n. 27, cit.), siccome non adeguate ai nuovi
 principi in materia di pubblico impiego dettati  dalla  surrichiamata
 legislazione statale.
    1. - Con sentenza n. 256 del 23 giugno 1994 la Corte ha dichiarato
 inammissibile  il  ricorso  proposto,  con  riferimento  all'art.  2,
 secondo e terzo  comma,  del  d.lgs.  16  marzo  1992,  n.  266,  dal
 Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri  per  la  dichiarazione
 d'illegittimita'  costituzionale  delle  leggi  della  provincia   di
 Bolzano  3  luglio  1959,  n.  6, 3 ottobre 1991, n. 27, e 16 ottobre
 1992, n. 36, nonche' degli artt. 4, 6, 10 e 12 della legge  prov.  23
 aprile  1992,  n.  10,  denunciati a causa del mancato adeguamento ai
 principi (costituenti limite all'autonomia  legislativa  provinciale)
 dettati  all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ed al d.lgs.
 3   febbraio   1993,   n.   29,   in   tema   di    razionalizzazione
 dell'organizzazione  delle  amministrazioni  pubbliche e di revisione
 della disciplina in materia di pubblico impiego.
    Ragione della  dichiarata  inammissibilita'  dell'impugnazione  e'
 stata  l'insufficiente  determinazione,  nella delibera del Consiglio
 dei Ministri di promuovimento del giudizio di costituzionalita',  dei
 principi  e  delle  norme della legislazione statale cui la provincia
 autonoma avrebbe dovuto adeguare la propria normativa.
    1.1. - Successivamente, peraltro, alla proposizione del menzionato
 ricorso, il legislatore statale e' tornato  -  prima  col  d.lgs.  10
 dicembre  1993, n. 470, e poi col d.lgs. 23 dicembre 1993, n. 546 - a
 dettare, in via  di  modifica  o  di  integrazione  della  disciplina
 emanata col d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, disposizioni di attuazione
 dei  criteri  indicati  dall'art.  2  della legge (delega) 23 ottobre
 1992, n. 421, per la  razionalizzazione  e  la  riorganizzazione  del
 pubblico impiego.
    Le  disposizioni  in parola, in quanto correttive o integrative di
 quelle contenute nel d.lgs.  n.  29/1993,  partecipano  evidentemente
 della stessa natura di queste, ponendosi cosi' - perche' destinate ad
 attuare,  specificandone  la  portata,  i principi dettati dal citato
 art. 2 della legge n. 421/1992 - quali norme fondamentali di  riforma
 economica-sociale,  rilevanti ai sensi e per gli effetti di quanto e'
 stabilito (in tema di "adeguamento" della  legislazione  regionale  e
 provinciale)  al primo comma dell'art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n.
 266.
    E' indubitabile,  quindi,  che  dall'emanazione  dei  dd.lgs.  del
 dicembre  1993  (nn.  470  e  546) sia scaturito, per la provincia di
 Bolzano, il dovere di adeguare la propria legislazione in materia  di
 pubblico impiego uniformandola, nel termine di cui al ripetuto art. 2
 del  d.lgs.  n.  266/1992, al nuovo assetto ordinamentale prefigurato
 dalla legge-delega n. 421/1992 e specificamente attuato - come  sopra
 - dal legislatore delegato.
    Non  consta,  peraltro,  che  la  provincia  abbia  ottemperato al
 predetto dovere di adeguamento, con la conseguenza che  la  normativa
 provinciale  di  settore  (lasciata  ancor  oggi  immutata, come gia'
 avvenuto dopo l'emanazione del d.lgs.  n.  29/1993)  viola  i  limiti
 stabiliti agli artt. 4 e 8, n. 1, dello statuto spec. di autonomia.
    2.  -  In  conformita',  quindi,  della delibera 5 agosto 1994 del
 Consiglio dei Ministri  (che  in  copia  autentica  sara'  depositata
 unitamente  al  presente  atto),  il deducente propone ricorso per la
 dichiarazione d'incostituzionalita':
       a) delle leggi provinciali 3 luglio 1959, n. 6, 3 ottobre 1991,
 n. 27, e 16 ottobre 1992, n. 36, siccome in contrasto - globalmente -
 con l'art. 2.1, lett. a), della legge n. 421/1992 e  con  l'art.  2.2
 del  d.lgs.  n.  546/1993 (sostitutivo della corrispondente norma del
 d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29), in ottemperanza dei quali il rapporto
 di lavoro  dei  dipendenti  della  provincia,  e  dei  relativi  enti
 strumentali,  avrebbe dovuto essere ridisciplinato in base alle norme
 di diritto civile e della legge sui rapporti  di  lavoro  subordinato
 nell'impresa  (secondo  il  criterio  della  c.d. privatizzazione del
 pubblico impiego);
       b) degli artt. 4, 6, 10 e 12 della legge prov. 23 aprile  1992,
 n.  10, che non prevedono l'attribuzione - ai dipendenti partitamente
 considerati dalle disposizioni stesse - della gestione delle  risorse
 finanziarie, come invece e' stabilito dall'art. 2, lett. g), 1, della
 legge  n.  421/1992 e dall'art. 2 del d.lgs. n. 470/1993 (sostitutivo
 dell'art. 3 del d.lgs. n. 29/1993);
       c) delle stesse norme provinciali sub a), perche', in contrasto
 con l'art. 18 del d.lgs. n. 470/1993, non prevedono  la  trasmissione
 di  copia  dei  contratti  collettivi  al dipartimento della funzione
 pubblica ed al Ministero del  tesoro,  violando  cosi'  il  principio
 fissato  all'art.  2.1,  lett.  b),  della  legge n. 421/1992 che non
 contempla deroghe al generale potere di autorizzazione  (governativa)
 alla sottoscrizione degli accordi; e perche', in contrasto con l'art.
 17  del  ripetuto  d.lgs. n. 470/1993, non prevedono la possibilita',
 per la parte contraente pubblica, di avvalersi della rappresentanza e
 dell'assistenza dell'agenzia per le relazioni sindacali (istituita in
 attuazione  dell'art.  2.1,  lett.  b),  della  piu'   volte   citata
 legge-delega);
       d)  delle  norme  provinciali  indicate  sub  a)  e  successive
 modifiche, in quanto disciplinano la composizione  delle  delegazioni
 di parte pubblica e di parte sindacale, partecipanti agli accordi, in
 maniera  difforme  da  quella  prevista  dall'art.  15  del d.lgs. n.
 470/1993 (attuativo dell'art. 2, lett. b), della legge n. 421/1992);
       e) dell'art. 4 della legge prov. 7 dicembre 1988, n.  54  (come
 sostituito  dall'art.  13 della legge 3 ottobre 1991, n. 27), perche'
 non adeguato al principio di cui alla lett. d) dell'art. 6 del d.lgs.
 n.  546/1993  il  quale  esclude  che  a  comporre   le   commissioni
 esaminatrici  dei  concorsi per il reclutamento del personale possano
 essere chiamati rappresentanti,  o  designati,  dalle  organizzazioni
 sindacali  soggetti  che  facciano  parte  dell'organo  di  direzione
 politica dell'Amministrazione;
       f) dell'art. 2  della  legge  prov.  23  aprile  1992,  n.  10,
 perche',  in  contrasto con l'art. 8 del d.lgs. n. 546/1993 attuativo
 del criterio di separazione tra i compiti  di  direzione  politica  e
 quelli di direzione amministrativa (art. 2, lett. g), e 1 della legge
 n.  421/1992),  conserva  alla  competenza  della giunta il potere di
 spesa senza  prevederne  la  devoluzione  agli  organi  dirigenziali,
 attributari  -  ex  artt.  4,  6,  10  e 12 della medesima legge, qui
 parimenti impugnati - di compiti di mero coordinamento e non pure  di
 attuazione  dei programmi con relativo potere di spesa (in violazione
 del ripetuto art. 8 del d.lgs. n. 546/1993).
    2.1. - In relazione, poi,  ai  principi  specificamente  enunciati
 all'art.  2  della  legge-delega n. 421/1992 (nell'ordine: alla lett.
 g), n. 2, ed alla lett. r)), come attuati -  rispettivamente  -  agli
 artt.  6  e  12  del  d.lgs. n. 470/1993, la normativa provinciale va
 denunciata in quanto non prevede la istituzione di appositi nuclei di
 valutazione per la verifica dei risultati dell'azione amministrativa,
 ne' il ricorso alla mobilita' d'ufficio per  il  personale  eccedente
 che non accetti la mobilita' volontaria.
    2.2. - Le leggi della provincia indicate sub a), con le successive
 modificazioni,   non  risultano  infine  adeguate  alle  disposizioni
 dettate del d.lgs. n. 546/1993 (di seguito specificate)  nella  parte
 in cui prevedono:
       a1) un'apposita area di contrattazione per la dirigenza medica,
 assunta  -  invece - a presupposto ( ex art. 46 del d.lgs. 3 febbraio
 1993, n. 29) dell'art. 14 del d.lgs. n. 546,  in  relazione  all'art.
 2.1, lett. g), n. 5, della legge n. 421/1992;
       a2) l'adozione di procedure di evidenziazione della spesa e per
 il  controllo e contenimento dei costi, in violazione degli artt. 30,
 31 e 32 del precitato  d.lgs.  del  1993  (destinati  ad  attuare  il
 principio fissato dall'art. 2.1, lett. h), della legge-delega);
       a3)   l'irrilevanza   dell'esercizio   temporaneo  di  mansioni
 superiori agli effetti del diritto alla definitiva assegnazione delle
 stesse, giusta quanto stabilito dalla lett. n) del pluricitato art. 2
 della legge-delega n. 421/1992 e  dalle  corrispondenti  disposizioni
 attuative contenute nell'art. 25 del d.lgs. piu' sopra richiamato;
       a4)  in  violazione  dell'art.  2.1,  lett.  o), della legge n.
 421/1992 e dell'art. 23 del d.lgs. da ultimo emanato, l'abolizione di
 trattamenti economici accessori non collegati alla produttivita';
       a5) l'assunzione per chiamata degli  iscritti  nelle  liste  di
 collocamento,  in  contrasto  con  quanto  stabilito dall'art. 19 del
 d.lgs. n. 546/1993 (in relazione all'art. 2.1, lett. n), della  legge
 n. 421/1992);
       a6)  misure  e  strumenti idonei ad assicurare la realizzazione
 del principio delle pari opportunita' tra uomini e donne  (art.  2.1,
 lett.  hh),  della  legge-delega, nonche' artt. 5 e 29 del d.lgs. 546
 cit.);
       a7) misure e programmi per il  completamento  del  processo  di
 informatizzazione  delle  amministrazioni  pubbliche, lasciando cosi'
 inottemperate le prescrizioni della  legge-delega  (art.  2.1,  lett.
 mm)), e dell'art. 30 del d.lgs.  ult. cit.