Ricorre  la regione Campania, in persona del Presidente pro-tempore
 della  giunta  regionale,  prof.  Giovanni  Grasso,  autorizzato  con
 delibera   della   giunta  regionale  del  4  agosto  1994  n.  5800,
 rappresentato e difeso in virtu' di mandato a  margine  del  presente
 atto  dall'avv.  Sergio  Ferrari e dall'avv. prof. Michele Scudiero e
 insieme con essi elettivamente domiciliato in Roma  presso  l'ufficio
 di  rappresentanza  della  regione Campania in via del Tritone n. 61,
 contro  il  Presidente  del  Consiglio  dei   Ministri   pro-tempore,
 domiciliato  per  la  carica  in  Roma, Palazzo Chigi, nonche' presso
 l'Avvocatura generale dello Stato, via dei Portoghesi  n.  12,  Roma,
 per  la  dichiarazione  di illegittimita' costituzionale del d.l. 26
 luglio  1994,  n.  468,  recante  "Misure  urgenti  per  il  rilancio
 economico  ed  occupazionale  dei  lavori  pubblici  e  dell'edilizia
 privata", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 1994,  n.
 175,  e in particolare degli artt. 1, 2, 3, 4, 6, undicesimo comma, e
 8, per  violazione  degli  artt.  117,  118  e  9  nonche'  77  della
 Costituzione.
   1.  -  Il  d.l.  26  luglio  1994,  n.  468, adottato invocando la
 straordinaria necessita' ed urgenza di emanare  disposizioni  per  il
 rilancio  delle  attivita'  economiche  e  la ripresa delle attivita'
 imprenditoriali,  nonche'  la  semplificazione  di  procedimenti   in
 materia  urbanistico-edilizia,  mostra  di  avere come suo principale
 oggetto la  regolarizzazione  delle  violazioni  edilizie,  ossia  la
 sanatoria  degli  abusi  urbanistico-edilizi  compiuti  entro  il  31
 dicembre 1993: la legalizzazione dunque di  opere  realizzate  contra
 legem  che  stanno  ormai  li'  sul territorio a dimostrare la scarsa
 docilita' di una parte dei cittadini nei confronti delle prescrizioni
 dell'ordinamento.
    Nel  venire  precipitosamente  in  soccorso  di  questi  cittadini
 (rispetto ai quali quelli che si sono invece attenuti ai divieti e ai
 criteri stabiliti dall'ordinamento rischiano di apparire improvvidi o
 poco  intraprendenti), il Governo ha non solo violato l'art. 77 della
 Costituzione  per   la   palese   assenza   dei   presupposti   della
 straordinaria  necessita' e urgenza (invero assai meglio le finalita'
 perseguite  con  il  decreto-legge  potevano,  e  potrebbero,  essere
 sottoposte  alla  valutazione  del  Parlamento  mediante  un  normale
 disegno di legge). Ma ha non meno gravemente violato le  disposizioni
 costituzionali   che   riconoscono   la   competenza   legislativa  e
 amministrativa della regione anzitutto nella  materia  urbanistica  e
 nella materia della tutela ambientale e paesaggistica.
    2.  -  Come  e'  noto,  la  materia  "urbanistica" attribuita come
 propria alla regione concerne la disciplina dell'uso  del  territorio
 comprensiva  di tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali
 attinenti alla salvaguardia e alla trasformazione del suolo (art.  80
 del   d.P.R.  n.  616/1977);  su  di  essa  la  regione  ha  potesta'
 legislativa concorrente, sicche' lo  Stato  deve  limitarsi  a  porre
 principi  fondamentali  e  lasciare  che  l'autonomia  costituzionale
 garantita alla regione si dispieghi attraverso  la  produzione  delle
 norme  di  dettaglio,  anche mediante specificazioni derogatorie (per
 una fattispecie in materia di credito: Corte costituzionale, sentenza
 n. 1141/1988).
    L'assetto costituzionale delle competenze  appena  indicato  trova
 autorevole  riconoscimento  nella  consolidata  giurisprudenza  della
 Corte costituzionale (ad esempio: sentenza n. 73/1991). Ma ad esso si
 e' conformato lo stesso legislatore statale, allorche',  intervenendo
 nella  materia  con norme recanti una disciplina compiuta, e non solo
 criteri o  fini  fondamentali,  ha  dichiarato  la  provvisorieta'  e
 sussidiarieta'  di  tali norme. Cosi', in particolare, ha stabilito -
 in modo significativamente rilevante ai fini di specie - la legge  28
 febbraio  1985,  n.  47  (art. 1, secondo comma: "Fino all'emanazione
 delle norme regionali si applicano le norme della presente legge"); e
 cosi', in modo non meno specificamente  rilevante,  ha  stabilito  la
 legge  4  dicembre  1993,  n. 493, di conversione del d.l. 5 ottobre
 1993, n. 398 (art. 4 - Procedure per il  rilascio  delle  concessioni
 edilizie:  primo  comma  "In  assenza  di  legislazione  regionale si
 applicano le disposizioni del presente articolo ..".
    3. - Per  altro  verso,  nella  materia  paesaggistico-ambientale,
 secondo    l'autorevole    insegnamento    della   Corte,   l'assetto
 costituzionale dei rapporti fra  lo  Stato  e  le  regioni,  dopo  le
 disposizioni attuative recate dal d.P.R. n. 616/1977 e dalla legge n.
 431/1985,  e'  conformato  nel senso che le competenze regionali e le
 competenze statali sono ordinate in un rapporto  di  concorrenza,  in
 modo cioe' che le competenze statali siano esercitate solo in caso di
 mancato  esercizio  di  quelle  regionali  e  solo in quanto sia reso
 necessario per il raggiungimento dei  fini  essenziali  della  tutela
 (sentenze nn. 359/1985, 151/1986 e 302/1988).
    E questo assetto, reso esplicito dal legislatore statale del 1985,
 trova il suo fondamento costituzionale nel principio cooperativo, che
 presiede  in modo essenziale al sistema delle relazioni istituzionali
 in cui sono organizzati e agiscono  il  potere  statale  e  i  poteri
 regionali.
    In coerenza appunto con tale principio, di cui costituisce momento
 centrale  il  dovere  di leale cooperazione, al fine di realizzare il
 valore primario di cui all'art. 9 della Costituzione, la  concorrenza
 dei  poteri  e'  destinata a svilupparsi - come si diceva - nel senso
 che l'attivita' normale e' affidata alle regioni, e soltanto in  caso
 di  inerzia  di  queste o per rispondere a esigenze di estrema difesa
 del valore anzidetto e' consentito un intervento,  in  seconda  fase,
 del potere centrale.
    4.  -  Dell'assetto  delle competenze sopra richiamato il d.l. n.
 468/1994 che qui si contesta non mostra  di  tener  alcun  conto.  E'
 davvero   sorprendente   che,   pur   intervenendo   su  materie  che
 notoriamente secondo Costituzione ricadono nella sfera di  competenza
 della  regione,  di  questa  istituzione  dell'autonomia territoriale
 l'atto governativo di urgenza non faccia alcuna  menzione,  mai,  nei
 suoi  pur  prolissi dettati. Di guisa che un lettore poco provveduto,
 che volesse farsi - tramite il decreto in  questione  -  un'idea  del
 sistema   istituzionale   vigente  in  Italia  nel  settore  organico
 dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio, sarebbe  indotto  a
 concludere che questo si articola esclusivamente nel potere statale e
 in  quello  comunale;  mentre nessun esplicito elemento trarrebbe per
 supporre che esista anche il potere regionale.
    4.1. - Ora, in via generale e complessiva,  l'avere  il  d.l.  n.
 468/1994  dato  cosi'  largo ingresso al condono edilizio, che rileva
 con    incontestabile    immediatezza    rispetto    alla     materia
 dell'urbanistica   e   a   quella   paesaggistico-ambientale,   senza
 consentire alcuno spazio di intervento alla regione, costituisce  una
 palese  violazione  delle  competenze  di questa, fondate negli artt.
 117, 118 e 9 della Costituzione.
    Invero, tale largo ingresso, che  ammette  a  sanatoria  le  opere
 abusive   ultimate  entro  il  31  dicembre  1993,  e'  in  grado  di
 pregiudicare qualunque disegno di programmazione e  di  gestione  del
 territorio,  di  incidere  negativamente  sull'esplicarsi di tutte le
 potesta' normative e provvedimentali  della  regione  (non  meno  che
 degli   altri   enti   a   vocazione   territoriale),  vanificandole,
 precludendole, soprapponendosi ad esse.
    Il  rispetto  del  principio di leale cooperazione avrebbe preteso
 che,  applicando  i   meccanismi   e   i   procedimenti   predisposti
 dall'ordinamento, il potere centrale valutasse insieme con le regioni
 gli  indirizzi  politici  da  attuare  nelle  materie  di  competenza
 regionale. Valga, in  particolare,  il  riferimento  alla  Conferenza
 permanente  per  i  rapporti  Stato-regioni  (art.  12 della legge 23
 agosto 1988, n. 400), la cui stretta inerenza al richiamato principio
 cooperativo e' stata da tempo autorevolmente messa in luce.
    Ne segue che il decreto-legge impugnato, oltre che  nelle  singole
 disposizioni  che  ledono  la  competenza regionale, e' in generale e
 preliminarmente illegittimo per palese violazione  del  principio  di
 leale  collaborazione,  che  e' principio anzitutto di garanzia della
 sfera di competenza delle regioni e delle province autonome.
    Ricorre, dunque, nella specie l'impugnabilita'  del  decreto-legge
 anche in relazione al parametro di validita' di cui all'art. 77 della
 Costituzione,  in  quanto  il  ricorso  a  tale  atto, in assenza del
 prescritto presupposto della  straordinaria  necessita'  ed  urgenza,
 viene  a  coincidere con la violazione delle garanzie assicurate alle
 regioni e alle province autonome dal  principio  cooperativo,  e  dal
 dovere   di   leale   collaborazione,  nelle  materie  di  competenza
 regionale,  che  trova  moduli  di  attuazione  nelle  procedure   di
 informazione, di raccordo e di intesa.
    4.2.   -   La  lamentata  violazione  della  sfera  di  competenza
 costituzionalmente   garantita    alla    regione    nelle    materie
 dell'urbanistica  e  della  tutela  paesaggistico-ambientale,  per  i
 motivi di cui al precedente capo, inficia tutte le  disposizione  del
 d.l. n. 468/1/994 che ammettono il condono edilizio e ne regolano il
 procedimento, in particolare gli artt. 1, 2, 3 e 4, concorrendo tutti
 questi  disposti  ad integrare un contesto normativo che estromette e
 pregiudica l'esercizio delle potesta' regionali.
    Tale lesiva rilevanza puo' emblematicamente cogliersi nel  dettato
 dell'art.  3 che, prevedendo uno strumento pianificatorio comunale (i
 programmi di intervento), riserva al Ministro dei lavori pubblici  il
 potere di determinare non solo i criteri di formazione ma addirittura
 i  contenuti  di detti programmi. Non sembra necessario insistere sul
 pregiudizio che un tale  potere  ministeriale  assume  rispetto  alla
 potesta' normativa della regione nella materia dell'urbanistica. Tale
 potere  ministeriale  appare  comunque  non riconducibile in tutte le
 manifestazioni previste  del  suo  esplicarsi,  e  in  ispecie  nella
 puntuale  determinazione  dei  contenuti dei programmi di intervento,
 alla funzione di indirizzo e coordinamento.
    4.3.  -  Illegittimo  e'  anche  l'art.  8,   terzo   comma,   del
 decreto-legge  impugnato, per violazione della competenza legislativa
 della regione, in quanto tale articolo, nel  dettare  una  disciplina
 analitica   e   compiuta   delle  procedure  per  il  rilascio  delle
 concessioni  edilizie,  omette  di  qualificare  tale  disciplina  di
 dettaglio  come  provvisoria e sussidiaria rispetto alla legislazione
 regionale, cui e' riservato, secondo il dettato dell'art.  117  della
 Costituzione,  di  emanare le norme di dettaglio destinate ad operare
 in via definitiva nelle materie di cui al detto disposto  nei  limiti
 dei  principi  fondamentali  stabiliti  dalle  leggi della Repubblica
 (cfr.  Corte  costituzionale,  sentenze  nn.  214/1985,  433/1987   e
 123/1992),  puo'  qui  ribadirsi che il censurato tenore dell'art. 8,
 terzo comma, e' contraddittorio rispetto alla  precedente  disciplina
 posta  sullo stesso oggetto con l'art. 4 della legge 4 dicembre 1993,
 n. 493, che esordiva infatti  al  primo  comma  con  la  formula  "In
 assenza di legislazione regionale ..".
    4.4.  -  In  connessione con quanto appena rilevato al punto 4.3.,
 illegittimo e', sotto  ulteriore  profilo,  l'art.  4  del  d.l.  n.
 468/1994 che attribuisce al Ministro dei lavori pubblici il potere di
 nominare  commissari  ad  acta  per  l'adozione  dei provvedimenti di
 competenza del sindaco, prevedendo a presupposto del suo esercizio un
 generico "in caso di inadempienze" e ordinando tale potere, non  meno
 genericamente, "ai fini di quanto previsto dal presente decreto".
    Ora,  la  genericita'  e  l'ampiezza  della previsione legislativa
 consentono di intendere tale  potere  come  destinato  ad  esplicarsi
 anche in ambiti rientranti nella competenza amministrativa, oltre che
 legislativa,  della  regione,  come  appunto  la materia del rilascio
 delle  concessioni  edilizie  (Corte  costituzionale,   sentenza   n.
 73/1991).
    4.5.  -  Sospettabile di illegittimita' costituzionale e', infine,
 l'art. 6, undicesimo comma, del decreto-legge in questione  (articolo
 recante:  definizione del contenzioso in materia di opere pubbliche).
 Invero  tale  articolo,  nel  prescrivere  all'undicesimo  comma   un
 adempimento  relativo  all'esame  delle procedure di affidamento o di
 esecuzione delle opere  pubbliche,  indica  come  destinatario  della
 prescrizione "le pubbliche amministrazioni" in genere, non escludendo
 la regione e gli enti dipendenti regionali.
    Sotto  questo profilo l'undicesimo comma citato e' illegittimo per
 violazione   della   competenza   della   regione,   legislativa    e
 amministrativa, in materia di opere pubbliche di interesse regionale.
    5. - Istanza di sospensione.
    Sono   note   le   difficolta'  opposte  all'ammissibilita'  della
 richiesta  di  sospensiva  dell'esecuzione  dell'atto  impugnato  nei
 giudizi di legittimita' costituzionale sugli atti legislativi.
    Esse  sono  fondamentalmente  argomentate  con  il  rilievo che le
 pronunce cautelari sono espressamente previste per  il  giudizio  sui
 conflitti  di  attribuzione,  mentre  non lo sono per i giudizi sulla
 costituzionalita' delle leggi.
    Peraltro,  a  superare  tale   rilievo   possono   invocarsi   gli
 insegnamenti  della  Corte  costituzionale  secondo cui "il potere di
 sospensione   dell'esecuzione   dell'atto   impugnato   e'   elemento
 connaturale  di  un sistema di tutela giurisdizionale che si realizzi
 in definitiva con l'annullamento degli atti" (sentenza n.  284/1974);
 e che "la durata del processo non deve andare a danno dell'attore che
 ha ragione" (sentenza n. 190/1985).
    Tali  insegnamenti  incoraggiano  a  chiedere  qui  formalmente la
 sospensione cautelare dell'esecuzione  dell'impugnato  del  d.l.  26
 luglio 1994, n. 468, deducendo la palese e per piu' versi argomentata
 illegittimita'   delle   disposizioni   di   urgenza   impugnate,   e
 sottolineando il pregiudizio grave che la loro immediata operativita'
 sta arrecando alla  competenza  legislativa  e  amministrativa  della
 regione Campania.
    Tanto  piu',  perche', nella specie non potrebbe valere il rilievo
 in altra occasione avanzato dall'avvocatura dello Stato, secondo cui,
 a termini  di  Costituzione,  la  disponibilita'  degli  effetti  del
 decreto-legge  non  spetta alla Corte, ma solo al Parlamento che puo'
 renderli stabili ovvero farli venir meno ab  initio.  Invero,  questo
 rilievo attiene al profilo politico della decisione legislativa, alla
 sua  opportunita',  ma non puo' certo valere allorche' si contesta la
 legittimita' dell'atto impugnato.