Ricorso della regione autonoma della Sardegna, in persona del Presidente della giunta regionale pro-tempore dott. Federico Palomba, giusta deliberazione della giunta regionale del 4 agosto 1994 rappresentata e difesa - in virtu' di procura a margine del presente atto - dall'avv. prof. Sergio Panunzio presso il cui studio e' elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consiglio in carica; in relazione a provvedimento del Ministero della marina mercantile, capitaneria di porto di Porto Torres, dell'11 giugno 1992 (n. 75/1992 del registro concessioni, e n. 163 di repertorio) con cui e' stato concesso alla cooperativa pescatori di Stintino l'occupazione di un area per mantenere una tubazione di adduzione di acqua di mare per l'alimentazione di vasche per la conservazione di aragoste, con contestuale determinazione di un canone provvisorio da corrispondere all'erario; nonche' al connesso, successivo provvedimento dell'intendenza di finanza di Sassari del 16 novembre 1992 (prot. n. 11823/1992 rep. 20/M) con cui - d'intesa con la capitaneria di porto di Porto Torres e sentito il comune di Stintino - e' stato definitivamente determinato il canone da applicare alla suddetta concessione. F A T T O 1. - La regione Sardegna, in base all'art. 3, lett. i) ed all'art. 6 dello Statuto speciale (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), ha competenze legislative ed amministrative esclusive in materia di pesca. Tali competenze sono nella sua piena disponibilita', anche a seguito della intervenuta emanazione delle relative norme d'attuazione dello statuto: artt. 6 e 7 del d.P.R. 19 maggio 1950, n. 327; artt. 1 e segg. del d.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627; art. 1 del d.P.R. 27 agosto 1972, n. 669. Ai fini del presente ricorso assume particolare rilievo la disciplina stabilita dal citato d.P.R. n. 1627/1965 "Norme d'attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di pesca e saline sul demanio marittimo e nel mare territoriale". Questo, all'art. 1, stabilisce che sono trasferite alla regione tutte "le funzioni amministrative dell'autorita' marittima statale concernenti la regolamentazione della pesca, i divieti e le autorizzazioni in materia di pesca, le concessioni, la sorveglianza, i permessi per il versamento nelle acque dei rifiuti industriali, nonche' quelle concernenti le saline, relativamente al demanio marittimo ed al mare territoriale". Il successivo art. 2 aggiunge poi che, in particolare "I provvedimenti concernenti le concessioni di pesca e di saline e l'esecuzione di opere sul demanio marittimo e nel mare territoriale sono adottati dall'amministrazione regionale", sia pure "previo parere favorevole della competente autorita' statale sulla compatibilita' con le esigenze del pubblico uso". In relazione a quanto esposto, va particolarmente sottolineato il fatto che, in base alle norme statutarie e d'attuazione, la regione e' competente anche in ordine ai provvedimenti di concessione concernenti la pesca, e cio' indipendentemente dal fatto che la pesca, e le attivita' ad essa connesse, vengano svolte, nelle acque interne od invece nel mare territoriale, o che esse comportino utilizzazione del demanio marittimo anche se questo appartiene esclusivamente allo Stato (art. 14, primo comma, St.). In quest'ultimo caso, dunque, vi e' separazione fra l'ente cui appartiene il bene (lo Stato, titolare del demanio marittimo) e l'ente titolare dei poteri concessori relativi al bene stesso (la regione). Separazione che si spiega proprio perche' si tratta di concessioni il cui oggetto precipuo non e' l'uso o l'amministrazione del bene demaniale in se', ma piuttosto una attivita' (come appunto la pesca) che e' oggetto della funzione amministrativa della regione. Tutto cio', del resto, conformemente ad un risalente insegnamento di codesta ecc.ma Corte, secondo cui la disciplina della pesca, e le finalita' che di quella disciplina sono proprie, sono estranee all'uso del bene, eventualmente appartenente al demanio statale, nel quale la pesca e le attivita' connesse vengono esercitate (sent. 23/1957); e quindi spetta alla regione Sardegna, e non allo Stato, il potere di accordare le concessioni di pesca anche in acque territoriali e nel demanio marittimo (sent. n. 164/1963). 2. - Cio' premesso, a seguito di una comunicazione recentemente pervenutale da parte della "cooperativa pescatori di Stintino", la regione Sardegna ha appreso che: con il provvedimento dell'11 giugno 1992, indicato in epigrafe, il comandante del porto capo del compartimento marittimo di Porto Torres ha concesso alla suddetta cooperativa di occupare un'area demaniale marittima (della superficie di 55 metri lineari) situato nella scogliera foranea di Stintino minore "allo scopo di mantenervi una tubazione di adduzione acqua di mare per alimentare delle vasche per la conservazione di aragoste, e con l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialita' del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione il canone di L. 4.634.784"; a seguito della delibera della commissione prevista dagli artt. 1 ed 8 del decreto del Ministro della marina mercantile 18 ottobre 1990, con l'atto del 16 novembre 1992, pure indicato in epigrafe, l'intendenza di finanza di Sassari ha determinato il canone definitivo per la concessione di cui sopra. Gli atti suddetti sono gravemente lesivi delle attribuzioni costituzionali della regione autonoma della Sardegna, che pertanto propone in relazione ad essi il regolamento di competenza, per i seguenti motivi di DIRITTO 1. - Violazione delle attribuzioni costituzionali di cui agli artt. 3 e 6 dello statuto speciale per la Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3) e relative norme d'attuazione (spec. artt. 1 e 2 del d.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627). 1.1. - Osserviamo preliminarmente - a prevenire eventuali eccezioni - che non possono nutrirsi dubbi circa la piena ammissibilita' del presente ricorso in relazione al suo oggetto. Questo, infatti, non e' costituito da una controversia in ordine all'appartenenza del bene su cui insistono la tubazione e le vasche per la conservazione di aragoste cui si riferiscono gli atti statali che hanno determinato il presente conflitto. La contestazione non consiste in una vindicatio rei avente ad oggetto l'area di cui sopra. Incontestata dunque - anche in relazione all'art. 14 dello statuto sardo - l'appartenenza al demanio marittimo statale dell'area su cui insiste la tubazione che alimenta le vasche per la conservazione delle aragoste della cooperativa dei pescatori di Stintino (cioe' del tratto della scogliera foranea di Stintino minore), oggetto proprio del presente conflitto e' invece la competenza in ordine alla adozione di provvedimenti concessori relativi alle attivita' di pesca ed alla esecuzione di opere connesse: provvedimenti che, come tali, in virtu' della disciplina costituzionale stabilita dallo statuto speciale per la Sardegna (e dalle relative norme d'attuazione) e' riservata alla competenza esclusiva della regione ricorrente. Pertanto, tale essendo l'oggetto del presente ricorso, sarebbe del tutto inconferente richiamare la giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte (sent. n. 111/1976, e piu' recentemente sent. n. 309/1993) la quale ha affermato che esula dalla materia dei conflitti di attribuzione fra Stato e regioni la vindicatio rei da parte di uno di detti enti nei confronti dell'altro. 1.2. - Cio' premesso, confidiamo che da quanto gia' esposto risulti chiaramente altresi' la fondatezza del presente ricorso. Come infatti si e' visto, il primo dei due provvedimenti statali in relazione ai quali e' stato sollevato il presente conflitto e' un atto di concessione della capitaneria di porto di Cagliari per la realizzazione su di un'area demaniale, da parte della cooperativa pescatori di Stintino, di una tubazione indispensabile per l'esercizio dell'attivita' di pesca della cooperativa stessa. Si tratta, cioe', di una concessione che concerne direttamente quella attivita' di pesca (quale e' anche la coltivazione in vasca delle aragoste ed il loro prelievo) che e' di competenza esclusiva della regione ai sensi dell'art. 3, lett. i), dello statuto. Competenza nella quale le norme d'attuazione dello statuto espressamente ricomprendono - come gia' si e' ricordato - tutte le funzioni amministrative gia' dell'autorita' marittima statale concernenti in genere "la regolamentazione della pesca .. relativamente al demanio marittimo ed al mare territoriale", ivi comprese, in particolare, "le concessioni" (art. 1 del d.P.R. n. 1627/1965). E' palese, pertanto, che le competenze costituzionalmente riservate alla regione Sardegna sono state lese dall'impugnato provvedimento della capitaneria di porto di Porto Torres. Al riguardo, peraltro, e' bene osservare (anche qui anche per prevenire eventuali obiezioni avversari e) come non varrebbe a contrastare l'affermata lesione delle attribuzioni costituzionali della regione ricorrente il rilievo che, appartenendo la scogliera foranea di Stintino Minore al demanio marittimo statale, il diritto statale di proprieta' sul bene (non contestato dalla regione) di per se' comporti, necessariamente, che solo allo Stato possa spettare altresi' la competenza ad adottare il provvedimento di concessione in questione, relativo alla realizzazione sulla suddetta scogliera di una struttura necessaria per l'esercizio dell'attivita' di pesca. Ne' varrebbe, in tal senso, richiamare al riguardo il fatto che talvolta codesta ecc.ma Corte ha ritenuto che vi sia coincidenza fra la titolarita' di un bene e la competenza a determinare il canone per gli atti di concessione concernenti il bene stesso (v. sent. n. 133/1986). A parte il fatto che la competenza a determinare il canone puo' essere disgiunta da quella ad adottare l'atto di concessione, nel particolare caso in questione neanche in base ai principi affermati dalla giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte si potrebbe ritenere che la appartenenza del bene (scogliera foranea di Stintino Minore) al demanio marittimo dello Stato comporti necessariamente la esclusiva competenza dello Stato stesso alla emanazione della specifica concessione in questione. Ed infatti, la necessaria coincidenza soggettiva fra titolarita' del bene e competenza alla adozione dei provvedimenti concessori e' stata affermata da codesta ecc.ma Corte limitatamente alle concessioni il cui oggetto si identifica con il conferimento dell'uso del bene stesso. E' soltanto per casi di questo genere, infatti, che si e' ritenuto anche in dottrina che, trattandosi di beni appartenenti al demanio dello Stato, solo lo Stato puo' concedere ad un soggetto un diritto di "uso speciale" del bene stesso. Ma lo stesso non puo' dirsi quando - come e' appunto nel particolare caso in questione - l'oggetto della concessione, anziche' risolversi nell'uso speciale del bene demaniale, lo trascende, essendo piuttosto costituito dalla regolazione ed organizzazione dell'attivita' svolta dal concessionario. Nel qual caso la competenza ad adottare il provvedimento concessorio non spetta all'ente che ha la titolarita' del bene sul (o nel) quale l'attivita' viene svolta, ma invece spetta all'ente che e' titolare delle funzioni incidenti sulla attivita' svolta dal concessionario. Nel caso in questione, dunque, trattandosi di una concessione a fini di pesca in cui l'uso del bene demaniale e' un aspetto secondario e strumentale rispetto all'attivita' di pesca, la competenza a rilasciarla non spetta allo Stato, in quanto proprietario dell'area su cui l'attivita' di pesca viene svolta, ma spetta invece alla regione ricorrente, in quanto titolare esclusiva della competenza legislativa ed amministrativa in materia di pesca. 1.3. - Quanto si e' sopra illustrato sarebbe gia' di per se' sufficiente a dimostrare che, stante la peculiarita' dell'oggetto della concessione in questione, la competenza a rilasciarla spetta alla regione, ancorche' sia di proprieta' dello Stato l'area su cui e' collocata la tubazione per l'adduzione dell'acqua di mare necessaria per l'attivita' di pesca della cooperativa pescatori di Stintino. Ma si deve ancora richiamare l'attenzione sulla normativa d'attuazione contenuta nel gia' citato art. 2 del d.P.R. n. 1627/1965: una disciplina che, da un lato, conferma l'esattezza della tesi sopra illustrata circa la scissione - in casi siffatti - fra la titolarita' del bene ed il potere di rilascio delle concessioni concernenti attivita' la cui disciplina sia di competenza di un ente diverso da quello titolare del bene; e dall'altro, con una norma espressa ed inequivoca, comunque attribuisce alla regione la competenza ad adottare il provvedimento concessorio in questione. Recita infatti l'art. 2 che "I provvedimenti concernenti le concessioni di pesca e di saline e l'esecuzione di opere sul demanio marittimo e nel mare territoriale sono adottati dall'amministrazione regionale, previo parere favorevole da parte della competente autorita' statale sulla compatibilita' con le esigenze del pubblico uso". Tale norma, dunque, espressamente scinde la titolarita' del bene demaniale in cui si svolgono le attivita' di pesca e su cui insistono le opere necessarie per l'esercizio di quelle attivita', dalla competenza alla adozione dei relativi provvedimenti concessori che e' appunto attribuita alla regione anziche' allo Stato. Ed e' evidente che la ratio di tale scissione si fonda proprio su cio' che si era detto in precedenza: cioe' sul fatto che l'aspetto prevalente nell'oggetto del provvedimento concessorio non e' tanto l'uso del bene demaniale, ma piuttosto l'organizzazione e la regolazione dell'attivita' di pesca (che e' appunto di competenza della regione). La norma d'attuazione, peraltro, se da' prevalenza - per i motivi illustrati - al ruolo ed alla competenza della regione, riconosce pero' un ruolo rilevante anche allo Stato, in quanto proprietario del bene: ruolo che pero' non e' quello di adottare il provvedimento, ma quello di dare un parere favorevole in ordine alla adozione del provvedimento da parte della amministrazione regionale competente. Dunque, l'art. 2 del d.P.R. n. 1627/1965, conferma in modo inequivocabile la fondatezza del presente ricorso. La competenza a rilasciare la concessione in questione e' della regione, e non dello Stato. La capitaneria di porto di Porto Torres era competente soltanto a dare un parere in ordine al provvedimento concessorio che doveva essere pero' adottato dalla regione. 2. - Violazione delle medesime attribuzioni costituzionali di cui sopra, anche in relazione al principio di leale collaborazione. In via subordinata, qualora - in denegata ipotesi - si dovesse riconoscere la competenza dello Stato al rilascio della concessione in questione, egualmente risulterebbero lese le attribuzioni della regione ricorrente in materia di pesca. E' incontestabile, infatti, che relativamente all'oggetto di quella concessione vi e' quantomeno concorrenza della competenza della regione in ordine alla organizzazione e svolgimento delle attivita' di pesca con quella dello Stato in quanto proprietario del bene su cui l'attivita' si svolge. Ne deriva che, secondo il costante insegnamento di codesta ecc.ma Corte, la disciplina di un siffatto provvedimento concessorio deve essere rispettosa del principio di leale collaborazione. A quel principio e' infatti palesemente ispirata la gia' ricordata disciplina dell'art. 2 del d.P.R. n. 1627/1965, la' dove essa richiede che il provvedimento di competenza regionale sia preceduto dal parere favorevole dell'autorita' statale. A tutto volere concedere, dunque, se anche la Capitaneria di porto di Porto Torres fosse stata competente a rilasciare la concessione in questione, essa non avrebbe pero' potuto rilasciarla senza il previo parere favorevole della regione. Tale parere non e' stato chiesto, e dunque le attribuzioni regionali sono state comunque lese. 3. - Ancora violazione delle attribuzioni costituzionali gia' in- dicate, in relazione ad ulteriore provvedimento. Sin qui si e' dedotta ed argomentata la lesione delle attribuzioni regionali in relazione al primo dei due connessi provvedimenti, in relazione ai quali e' stato proposto il presente ricorso: cioe' il provvedimento di concessione del comandante di porto di Porto Torres dell'11 giugno 1992. Ma e' chiaro che le medesime deduzioni ed argomentazioni valgono anche per il successivo provvedimento dell'intendenza di finanza di Sassari del 16 novembre 1992, con cui e' stato determinato definitivamente il canone da applicare alla suddetta concessione. Il provvedimento dell'intendenza di finanza e conseguenziale rispetto al provvedimento di concessione della capitaneria di porto, che gia' aveva esso stesso stabilito un canone provvisorio. Per gli stessi motivi gia' indicati in precedenza (e che si intendono qui integralmente richiamati) anche tale ulteriore provvedimento e' di competenza della regione. Questa, competente al rilascio della concessione, e' altresi' competente alla determinazione del relativo canone.