Ricorso della provincia autonoma di Bolzano, in  persona  del  vice
 presidente  sostituto pro-tempore della giunta provinciale dott. Otto
 Saurer (autorizzato alla firma stante l'assenza del presidente  della
 giunta  provinciale),  rappresentato  e  difeso  -  come  da  procura
 speciale rep. n. 17223  in  data  5  agosto  1994,  rogata  dal  vice
 segretario  della  giunta e ufficiale rogante avv. Giovanni Salghetti
 Drioli, conferita giusta deliberazione della  giunta  provinciale  n.
 4182  del 5 agosto 1994 - dagli avvocati professori Sergio Panunzio e
 Roland Riz e presso il primo di  essi  elettivamente  domiciliato  in
 Roma,  piazza  Borghese  n.  3  (studio  legale  Guarino),  contro la
 Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente  del
 Consiglio in carica, per il regolamento di competenza in relazione al
 d.P.R.  31  marzo 1994, recante "Atto di indirizzo e coordinamento in
 materia di  attivita'  all'estero  delle  regioni  e  delle  province
 autonome",  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio
 1994.
                               F A T T O
    E'  notorio  che  all'origine  della  stessa   istituzione   della
 provincia  autonoma  di  Bolzano  sta  la  necessita'  di tutelare la
 collettivita' locale sud tirolese nei suoi caratteri peculiari che la
 vedono fortemente legata a specifiche aree culturali di  riferimento.
 L'esistenza  stessa  della  Provincia autonoma, quindi, si giustifica
 per la necessita' di dare alla popolazione locale normative  speciali
 tendenti  a garantire ad essa, nell'ambito della Repubblica italiana,
 i mezzi per mantenere la  propria  identita'  culturale.  Tra  questi
 mezzi  primaria  importanza  rivestono  i  collegamenti  con gli enti
 extranazionali  appartenenti  alla   medesima   area   culturale   di
 riferimento,  il cui mantenimento e' ovvio essenziale presupposto per
 la effettiva conservazione della identita' culturale.
    Si intende facilmente, quindi, la gravita' che riveste il  dettato
 del  d.P.R.  31  marzo  1994  per  la  collettivita' locale di cui la
 provincia costituisce  l'ente  esponenziale.  Il  decreto  interviene
 nella  delicata  materia  delle  attivita' all'estero delle regioni e
 delle province autonome, ignorando le  peculiarita'  della  provincia
 autonoma  di  Bolzano e trattando la provincia stessa alla stregua di
 tutte le altre regioni a statuto  ordinario,  senza  prevedere  alcun
 trattamento  differenziato  per  la  medesima,  neanche  nel senso di
 salvaguardare i suoi  rapporti  con  le  proprie  aree  culturali  di
 riferimento.
    Durante  l'iter  di  formazione  del  decreto  impugnato, ai sensi
 dell'art. 3 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, la provincia di Bolzano
 non ha mancato di presentare proprie osservazioni con le quali, da un
 lato, si sottolineava la mancanza  di  fondamento  legislativo  dello
 schema  di  decreto  nei  riguardi  della  provincia,  dall'altro, si
 sollecitava la necessita' di stralciare i riferimenti  alle  province
 autonome  nei vari articoli formanti lo schema di decreto e di inser-
 ire in esso una efficace clausola di salvaguardia  delle  prerogative
 provinciali.  In  particolare,  nel parere n. 514 del 3 gennaio 1994,
 reso  dal  presidente  della  giunta  provinciale  sullo  schema   in
 questione,   si   indicavano  nel  dettaglio  le  incongruita'  e  le
 illegittimita' dello schema stesso  e  si  concludeva  che  esso  non
 soltanto  violava  il  complesso  normativo  eretto  a  tutela  delle
 minoranze linguistiche della provincia, ma il  comune  sentire  della
 stessa,  rappresentando  una  odiosa  ingerenza  in  questioni che la
 provincia  negli  ultimi  quarantanni,  nel  quadro   del   complesso
 normativo precitato, aveva amministrato da se'.
    Il  giudizio  di  incompatibilita'  dello schema di decreto con lo
 statuto speciale e con le  relative  norme  di  attuazione  e'  stato
 ribadito  dalla  provincia  anche  in  note successive, che pero' non
 hanno avuto  alcun  effettivo  risultato,  restando  disatteso  senza
 alcuna  motivazione  il  citato  parere  n.  514/1994.  La  provincia
 autonoma di  Bolzano  con  il  presente  atto  si  vede  costretta  a
 sollevare conflitto di attribuzione nei confronti del d.P.R. 31 marzo
 1994  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 1994,
 in quanto lesivo della competenza legislativa  e  delle  attribuzioni
 amministrative    della    provincia   che,   pertanto,   ne   chiede
 l'annullamento nel suo complesso e, in particolare, negli artt. 1, 2,
 3, 4, 5 e 7.
    Si procede a notificare il presente ricorso entro  il  termine  di
 trenta  giorni  dalla  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del
 decreto impugnato, ai fini e per  gli  effetti  di  cui  all'art.  3,
 quinto comma, del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266.
                             D I R I T T O
    1.   -  Violazione  delle  competenze  attribuite  alla  provincia
 autonoma di Bolzano dagli artt. 8, 9 e 16, primo comma, dello statuto
 speciale per il Trentino-Alto Adige, nel testo approvato  con  d.P.R.
 31  agosto  1972,  n.  670,  e  relative  norme  di  attuazione e, in
 particolare, dall'art. 3, secondo comma, del d.lgs. 16 marzo 1992, n.
 266.
    Si deve innanzi tutto osservare che il decreto impugnato, nel  suo
 complesso,  e'  lesivo ed invasivo delle attribuzioni della provincia
 autonoma  di  Bolzano,  in  quanto  mira   a   dettare   prescrizioni
 specifiche,  anche  a carattere organizzativo, non sorrette da alcuna
 fonte legislativa che  le  preveda,  illegittimamente  vincolando  la
 ricorrente alla sua osservanza.
    Se  e'  vero  che  il  primo  comma  dell'art.  3  della  norma di
 attuazione dello statuto emanata con  decreto  legislativo  16  marzo
 1992,  n.  266,  prevede  che  gli  atti di indirizzo e coordinamento
 emanati dal Governo hanno efficacia anche nel territorio regionale  e
 provinciale,  e',  pero', altrettanto indiscutibile che, ai sensi del
 secondo comma dello stesso art. 3,  l'efficacia  nei  riguardi  della
 provincia ricorrente di detti atti di indirizzo e coordinamento trova
 precisi limiti di contenuto: essi possono vincolare la provincia solo
 "al conseguimento degli obiettivi o risultati in essi stabiliti".
    Ne  consegue  che il Governo non puo' nei riguardi della provincia
 ricorrente   dettare,   attraverso   c.d.   atti   di   indirizzo   e
 coordinamento,   procedure   e   statuizioni  di  dettaglio  volte  a
 disciplinare l'azione della provincia ed e'  illegittimo  il  decreto
 impugnato  in quanto esso si concretizza in una serie di prescrizioni
 e di procedure dirette a modificare  ed  imbrigliare  l'azione  della
 provincia  (vedi, in particolare, gli artt. 1, primo, secondo, terzo,
 quarto, sesto, settimo, ottavo e decimo comma, 2, secondo  comma,  3,
 primo, quarto, quinto comma, 5, primo e settimo comma).
    E'  appena  il  caso  di  aggiungere  che  l'interpretazione della
 disposizione di attuazione nel senso che si e' esposto, si desume non
 solo dalla  chiara  lettera  della  norma,  ma  anche  da  quanto  la
 disposizione   stessa   immediatamente  precisa  statuendo  che:    "
 ..l'emanazione delle norme di organizzazione eventualmente occorrenti
 per l'attuazione degli atti predetti  e'  riservata,  per  quanto  di
 rispettiva  competenza,  alla  regione  o  alle  province  autonome";
 pertanto, non sarebbe  conferente  richiamare  in  senso  diverso  la
 sentenza  della  Corte  costituzionale  n.  564/1988,  anteriore alla
 citata normativa di attuazione.
    2.  -  Violazione  delle  competenze  attribuite  alla   provincia
 autonoma di Bolzano dagli artt. 8, 9 e 16, primo comma, dello statuto
 speciale  per  il Trentino-Alto Adige, nel testo approvato con d.P.R.
 31 agosto 1972,  n.  670,  e  relative  norme  di  attuazione  e,  in
 particolare, dall'art. 5 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 278.
    In  materia  di  attivita' promozionali all'estero la provincia di
 Bolzano opera del tutto prevalentemente (per non dire esclusivamente)
 nel solo campo turistico.
    Ai sensi dell'art. 5, n. 3), del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 278,  di
 attuazione  dello Statuto speciale in materia di turismo ed industrie
 alberghiere, e' riservata alla provincia, senza previsione  di  alcun
 particolare   obbligo   di   osservanza  di  speciali  procedure  ne'
 interferenze  statali,   "   ..l'attivita'   promozionale   turistica
 all'estero  per  iniziative  da  realizzare  nelle  due province". La
 provincia, sempre ai sensi della norma  citata,  ha  la  facolta'  di
 avvalersi  dell'Enit  per  le  suddette  attivita', ma non l'obbligo.
 Essa, quindi, ha piena competenza a svolgere  attivita'  promozionali
 all'estero  nel  campo  turistico,  quando  queste  si riferiscono ad
 iniziative relative al proprio territorio provinciale,  senza  dovere
 sottostare ad alcuna procedura limitativa.
    La   disciplina  sopra  descritta  e'  particolarmente  importante
 perche'  dimostra  come  gia'  nel  1974  le  norme  poste  a  tutela
 dall'autonomia  provinciale  differenziavano  nettamente la posizione
 della provincia di quella delle altre Regioni (che  dovevano  operare
 attraverso  l'Enit).  Le norme, cioe', mostravano di tenere conto che
 l'offerta turistica provinciale si differenzia nettamente  da  quella
 nazionale, nel senso che non contempla alcuno dei fattori di richiamo
 tradizionalmente associati al prodotto turistico "Italia".
    Il  decreto  impugnato,  invece,  lede tale competenza provinciale
 prevedendo procedure comuni per  la  provincia  e  le  altre  regioni
 caratterizzate dal subordinare ed imbrigliare l'attivita' provinciale
 oltre  i  limiti  consentiti  dallo  Statuto  e  dalle  sue  norme di
 attuazione (cfr. in particolare le previsioni di cui agli artt. 1, 2,
 3 e 5 del decreto).
    3.   -  Violazione  delle  competenze  attribuite  alla  provincia
 autonoma di Bolzano dagli artt. 8, 9 e 16, primo comma, dello statuto
 speciale per il Trentino-Alto Adige, nel testo approvato  con  d.P.R.
 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione.
    Peraltro  quanto  si  e'  detto  per  il  settore del turismo deve
 ribadirsi anche per le altre materie di competenza provinciale.
    La provincia ricorrente ha potesta' legislativa  esclusiva  ovvero
 concorrente  nelle materie concernenti: la tutela e conservazione del
 patrimonio storico, artistico e popolare, di usi e costumi locali, le
 istituzioni culturali, le  manifestazioni  ed  attivita'  artistiche,
 culturali  ed  educative,  la tutela del paesaggio, l'artigianato, le
 fiere e mercati, l'apicoltura e i  parchi  per  la  protezione  della
 flora  e  della  fauna,  l'agricoltura  e  le foreste, l'assistenza e
 beneficenza pubblica, l'assistenza scolastica, l'addestramento  e  la
 formazione  professionale,  l'istruzione  elementare e secondaria, il
 commercio, l'apprendistato,  gli  spettacoli  pubblici,  l'incremento
 della produzione industriale, e le attivita' sportive e ricreative.
    Le norme di attuazione statutaria nei predetti settori concernenti
 lo   sviluppo   economico,  sociale  e  culturale  della  popolazione
 provinciale,  non  pongono  limitazioni  per   quanto   concerne   lo
 svolgimento  di  attivita' promozionali all'estero. Pertanto, neanche
 in tali settori il decreto impugnato puo' imporre alla  provincia  il
 rispetto  di  procedure  e  di  vincoli  contrabbandati come "atti di
 indirizzo".
    4. - Violazione, sotto altro profilo, delle competenze  attribuite
 alla  provincia  autonoma  di  Bolzano  dagli  artt. 8, 9 e 16, primo
 comma, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,  nel  testo
 approvato  con  d.P.R.  31  agosto  1982, n. 670, e relative norme di
 attuazione e, in particolare, dall'art. 3, secondo comma, del  d.lgs.
 16 marzo 1992, n. 266.
    Si  deve  ribadire  la violazione delle competenze della provincia
 anche nei riguardi dell'art. 1,  decimo  comma,  dell'art.  7,  primo
 comma,  e di tutte quelle analoghe disposizioni del decreto impugnato
 che, contraddittoriamente, aggiungono una frase di stile  ("  ..salvo
 quanto   diversamente   stabilito   dagli  statuti,  dalle  norme  di
 attuazione, e dalle altre disposizioni che ad esse  si  riferiscono")
 dopo   avere   inizialmente  ricompreso  anche  la  provincia  fra  i
 destinatari  dei  c.d.   "atti   di   indirizzo   e   coordinamento",
 disattendendo  le richieste provinciali, fatte in sede di esame dello
 schema di decreto, di stralciare tutti i riferimenti  alla  provincia
 contenuti  nel  decreto  e  di  inserire  una  esplicita  clausola di
 salvaguardia a tutela delle prerogative provinciali.
    Infatti, simili  espressioni  avrebbero  potuto  avere  una  certa
 efficacia  se  il  decreto  si  fosse limitato, come era d'obbligo ai
 sensi dell'art. 3, secondo comma, del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, a
 indicare alla provincia obiettivi o risultati da conseguire.  Invece,
 il  decreto e' intervenuto a dettare non gia' indirizzi ma specifiche
 procedure e norme organizzatorie, esplicitamente prevedendo  la  loro
 applicazione alla provincia.
    In tale contesto e' evidente l'insufficienza di clausole generiche
 e contraddittorie come quelle che si ritrovano nel decreto impugnato,
 del  tutto  inidonee  ad  evitare  i  vizi  di competenza che si sono
 denunciati.
    5.   -  Violazione,  sotto  ulteriore  profilo,  delle  competenze
 attribuite alla provincia autonoma di Bolzano dagli artt. 8, 9 e  16,
 primo  comma,  dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nel
 testo approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e  relative  norme
 di  attuazione  e,  in  particolare,  dall'art. 3, secondo comma, del
 d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266.
    Il decreto impugnato viola la competenza provinciale  laddove  non
 riserva all'esclusiva valutazione ed attuazione della provincia tutte
 quelle  attivita'  da  promuoversi  o  gestirsi  nei  Paesi dell'area
 culturale tedesca, intese a favorire lo sviluppo economico, sociale e
 culturale delle minoranze linguistiche tedesca e ladina.
    E' appena il caso di osservare che tale violazione non puo' essere
 superata con la clausola contenuta nel citato decimo comma  dell'art.
 1,  ovvero  con la modifica, rispetto allo schema iniziale, apportata
 ai primi due commi dell'art. 2.
    Infatti si tratta di esigenze specifiche e tipiche della provincia
 autonoma di Bolzano che richiedono, per essere  soddisfatte,  precise
 norme di garanzia.
    6.  -  Ancora  violazione, sotto diverso profilo, delle competenze
 attribuite alla provincia autonoma di Bolzano dagli artt. 8, 9 e  16,
 primo  comma,  dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nel
 testo approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e  relative  norme
 di attuazione.
    L'invasione  della  competenza  provinciale  viene  accentuata dal
 fatto che l'impugnato  d.P.R.  31  marzo  1994,  nello  stabilire  le
 illegittime  procedure  piu'  volte  richiamate,  violando  le  norme
 statutarie in vigore, non prevede neanche quel  limitato  effetto  di
 tutela  costituito dalla necessita', in caso di motivato dissenso del
 Ministro preposto al  Dipartimento  per  gli  affari  regionali,  che
 l'intesa debba essere raggiunta tra Governo e provincia.
    7.  -  Per  le  ragioni sopra espresse, si devono ribadire tutti i
 motivi indicati nel citato parere n. 514 del 3 gennaio 1994, reso dal
 presidente della giunta provinciale sullo schema di  decreto  inviato
 dal  Governo, che rendono il d.P.R. 31 marzo 1994 non compatibile con
 lo statuto speciale (art. 3 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266).