IL PRETORE Letto il ricorso depositato il 22 giugno 1994, con cui Mastinu Giuseppe ha chiesto la sospensione cautelare d'urgenza dell'ordinanza sindacale prot. n. 134 del 13 gennaio 1994 (ordinanza n. 6/1994) con la quale e' stata annullata dal sindaco del comune di Solarussa l'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica effettuata in suo favore nell'ambito del concorso n. 23 del 5 maggio 1986 del comune medesimo, e gli e' stato altresi' ordinato il rilascio dell'alloggio medesimo entro trenta giorni dalla notifica; Visti gli atti del procedimento n. 56/94 r.g.a.c. pret., concernenti il ricorso proposto dallo stesso Mastinu avverso la medesima ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 20, ultimo comma, legge regionale n. 13/1989; Considerato che il giudice ordinario, in virtu' del principio generale sancito dall'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, puo' disapplicare l'atto amministrativo illegittimo ma non puo' revocarlo, modificarlo od annullarlo in assenza di una specifica disposizione di legge che gliene attribuisca il potere; Considerato che, di conseguenza, solo entro gli stessi limiti il giudice ordinario puo' sospendere in via d'urgenza l'esecutivita' di un provvedimento amministrativo; Ritenuto che l'art. 20, ottavo comma, della legge regionale n. 13/1989 della regione Sardegna, stabilendo che avverso l'ordinanza del sindaco di annullamento dell'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica "e' ammesso il ricorso secondo il procedimento previsto dagli ultimi tre commi dell'art. 11 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035" - e cioe' il ricorso dinanzi al pretore - violi il principio di riserva assoluta di legge statale contenuto nell'art. 108 della Costituzione; infatti, quest'ultima norma riserva in via esclusiva alla potesta' legislativa dello Stato il compito di distribuire la giurisdizione tra i due distinti ordini di giudici (quelli ordinari e quelli speciali) e quindi anche il compito di attribuire all'autorita' giudiziaria ordinaria anziche' a quella amministrativa il potere di decidere talune controversie aventi ad oggetto la lesione di un interesse legittimo (quale quella nel caso in esame); Considerato che l'art. 20, ultimo comma, della legge regionale citata, non fa che richiamare un procedimento - quello di cui all'art. 11, terz'ultimo comma, del d.P.R. citato - che e' pero' previsto con legge statale per l'impugnazione di un diverso provvedimento amministrativo, e precisamente per quella del decreto con cui il presidente dell'I.A.C.P. dichiara la decadenza dell'assegnatario dall'assegnazione dell'alloggio in caso di mancata occupazione dello stesso nei termini di legge, e ne ordina il rilascio; Ritenuto, pertanto, che l'art. 20, ultimo comma, citato, attribuendo al pretore il predetto potere giurisdizionale, abbia esorbitato dalla sfera di potesta' legislativa di spettanza regionale, in quanto in materia di "giurisdizione" la regione autonoma Sardegna non ha alcun potere legislativo, neppure quello di "attuazione" o di "integrazione" della legislazione statale di cui all'art. 5 della legge costituzionale n. 3/1948 (statuto della regione Sardegna); Ritenuto che la risoluzione della predetta questione di legittimita' costituzionale abbia carattere necessariamente pregiudiziale alla decisione del ricorso in questione;