IL PRETORE Scioglimento fuori udienza la riserva, pronuncia la seguente ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale nella causa promossa dalla I.T.W. Fastex Italia S.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Federico e Carla Gamma e il dott. proc. Giancarlo Astegiano, contro l'I.N.P.S., rappresentato e difesa dal dott. proc. Patrizia Regaldo e dal dott. proc. Giancarlo Di Lecce. Con ricorso depositato in data 5 giugno 1993, la I.T.W. Fastex Italia S.p.a., premesso che in data 26 novembre 1987 aveva stipulato un contratto di consulenza con la sig. Tognato Walter, espone che, a seguito di ispezione I.N.P.S., era stato elevato nei suoi confronti verbale di illecito amministrativo in quanto l'ente suindicato riteneva che le prestazioni del Tognato e le modalita' del rapporto svolto dallo stesso con la I.T.W. Fastex Italia S.p.a. dovessero essere iscritte nell'area del rapporto di lavoro subordinato. La ricorrente, allegando di avere esperito inutilmente i ricorsi in via amministrativa, contesta le conclusioni assunte dagli ispettori I.N.P.S. deducendo che le prestazioni rese dal sig. Tognato in suo favore, sia per quanto attiene alla volonta' manifestate dalle parti al momento dell'instaurazione del rapporto, sia per le concrete modalita' di svolgimento, devono considerarsi di natura autonoma. Le conclusioni dell'esponente sono finalizzate ad una declaratoria che accerti la natura autonoma del rapporto e l'illegittimita' del verbale e di ogni successivo atto dell'I.N.P.S. L'ente convenuto, costituendosi ritualmente in giudizio, contesta in fatto le deduzioni avversarie insistendo sugli elementi che, a suo parere sono indici della natura subordinata. Propone inoltre una domanda riconvenzionale per ottenere la condanna della I.T.W. Fastex-Italia S.p.a. al pagamento in suo favore degli omessi contributi, interessi e sanzioni inerenti il rapporto intercorso con il sig. Tognato. Nella memoria costitutiva e' contenuta inoltre formale istanza ai sensi dell'art. 186-ter del c.p.c. "affinche' nel corso dell'udienza di discussione l'ill.mo signor pretore voglia ingiungere alla I.T.W. Fastex-Italia S.p.a., ai sensi degli artt. 633 e 635 del c.p.c., il pagamento all'I.N.P.S. della succitata somma di L. 72.931.265 .. con ordinanza provvisoriamente esecutiva". La I.T.W. Fastex-Italia S.p.a. ha depositato memoria di replica eccependo tra l'altro l'inamissibilita' della domanda ex art. 186- ter in quanto la norma escluderebbe l'ipotesi di pretesa fondata, quale quella in esame, sulle prove scritte di cui all'art. 635 del c.p.c. Il pretore ha interrogato il legale rappresentante della ricorrente e ha quindi invitato le parti alla discussione previo deposito di note circa l'istanza di applicazione dell'art. 186-ter prospettata dall'I.N.P.S.; nelle note autorizzate e in sede di discussione l'ente convenuto ha chiesto in linea subordinata la rimessione degli atti alla Corte costituzionale prospettando l'ellegittimita' costituzionale dell'art. 186-ter in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Sciogliendo la riserva il pretore osserva quanto segue: l'I.N.P.S. propone istanza formale per ottenere, in corso di causa, il provvedimento di ingiunzione previsto dall'art. 186-ter del c.p.c. La citata norma prevede che la pronuncia possa essere data "quando ricorrono i presupposti di cui all'art. 633, primo comma, n. 1, e secondo comma, e di cui all'art. 634 ..". Per inequivoca interpretazione della disposizione il legislatore ha inteso escludere l'applicabilita' della norma nelle ipotesi previste dall'art. 635 del c.p.c., ed in particolare per quanto attiene ai crediti per omissioni contributive la cui pretesa sia fondata sugli accertamenti eseguiti dall'ispettorato del lavoro e dai funzionari degli enti. La pretesa azionata dall'I.N.P.S. in questa sede rientra fra le ipotesi dell'art. 635 in quanto fondata sul verbale di accertamento n. 237/1988 redatto dagli ispettori (doc. n. 13 parte convenuta) e sull'attestazione del dirigente della sede I.N.P.S. competente circa l'esistenza e l'ammontare dei crediti accertati (doc. n. 7 parte convenuta). Negata la possibilita' di diretta applicazione dell'art. 186-ter del c.p.c., non rimane che affrontare la questione di legittimita' costituzionale sollevate in via subordinata dalla parte convenuta e sintetizzabile nel modo che segue. E' incostituzionale l'art. 186-ter, primo comma, del c.p.c. nella parte in cui non prevede che la parte possa chiedere al giudice di pronunciare, con ordinanza, ingiunzione di pagamento in ogni stato del processo anche quando ricorrono i presupposti di cui all'art. 635 del c.p.c. Le argomentazioni che precedono in ordine all'applicabilita' della norma censurata escludono ogni dubbio sulla rilevanza della questione. A parere dello scrivente, l'eccezione appare anche non manifestamente infondata. Invero non vi e' dubbio che con l'introduzione nell'ordinamento del provvedimento anticipatorio di cui si tratta il legislatore ha inteso tra l'altro ovviare agli inconvenienti del vecchio sistema che consentiva ai debitori, mediante l'instaurazione preventiva di un giudizio di accertamento negativo del credito, di porre in essere manovre dilatorie atte ad eludere gli effetti di una ingiunzione a loro carico. Non vi e' motivo per negare che la citata ratio valga anche nel caso in cui la titolarita' del credito appartenga agli enti previdenziali che intendano ottenere un provvedimento di ingiunzione mediante le prove scritte di cui all'art. 635 del c.p.c. Ad identita' di ratio non corrisponde identita' di tutela perche' il legislatore nega l'utilizzazione del nuovo strumento processuale nelle ipotesi di cui all'art. 635 del c.p.c.; di talche' la norma di cui all'art. 186-ter non pare esente da censure circa la violazione dell'art. 24 della Costituzione in relazione all'art. 3 stesso testo. Sotto altro profilo la mancata previsione appare irragionevole considerando che con la disposizione di cui all'art. 635 del c.p.c. si e' voluto accordare allo Stato e agli enti pubblici che utilizzano atti di accertamento provenienti da pubblici ufficiali, particolari e pregnanti strumenti di tutela del credito in rapparto alle finalita' pubbliche ed istituzionali dei compiti loro attribuiti; non e' dato comprendere per quale ragione, con l'introduzione del nuovo strumento processuale, il legislatore abbia inteso ampliare in via generale la tutela del credito, senza peraltro tenere in conto le particolari esigenze sottese ai crediti dello Stato e degli enti pubblici. La prospettata lesione del dettato costituzionale non risulta esclusa ne' dalla possibilita' per gli enti pubblici di utilizzare il procedimento di cui all'art. 186-ter del c.p.c. in relazione alle ipotesi citate nella norma e pacificamente applicabili, ne' dalla facolta' di richiedere con autonomo giudizio un provvedimento di ingiunzione, cio' che darebbe luogo, in caso di opposizione, a situazione di litis pendenza o continenza o, quantomeno, nell'ambito dello stesso ufficio, a problemi di riunione di cause, (cfr. Cass., sezione prima, 22 giugno 1981, n. 4069; sez. prima, 16 ottobre 1978, n. 4636; sezione terza, 12 dicembre 1989, n. 5554; sezione terza, 6 novembre 1987, n. 8242).