IL PRETORE
   Letti gli atti, sciogliendo la riserva  che  precede  nel  giudizio
 civile  n.  2409/93  promosso  da  Tentoni Andrea nei confronti della
 Corit Rimini-Cesena S.p.a.  Concessionaria  per  la  riscossione  dei
 tributi  nella provincia di Forli' - Ambito "B" nonche' del comune di
 Misano Adriatico, con opposizione ex art. 22 della legge n. 689/1981
                         CONSIDERATO IN FATTO
    Con ricorso depositato in cancelleria il 15 dicembre 1993,  Andrea
 Tentoni si oppone, avanti a questo pretore, ex art. 22 della legge n.
 689/1981 alla "sanzione amministrativa codice stradale B" di cui alla
 cartella esattoriale allegata emessa dalla Corit S.p.a. per l'importo
 di L. 414.300 deducendo l'inesistenza della notifica della cartella e
 di non essere pertanto a conoscenza della violazione ascrittagli, che
 presume relativa all'art. 103 del c.d.s.
    Deduce  inoltre,  a  sostegno  della domanda, l'omessa indicazione
 della data dell'illecito e quindi la violazione agli artt. 140 e  141
 del  c.d.s.  e 14 della legge n. 689/1981 che prescrivono la notifica
 della  contravvenzione  entro  centoventi  giorni   dall'accertamento
 dell'illecito nonche' la mancata immediata contestazione dello stesso
 sia per consentire l'oblazione e sia altresi' per agevolare la difesa
 del trasgressore e per individuare l'autore dell'illecito stesso, non
 avendo  per  di  piu'  i  verbalizzanti indicato i motivi che - nella
 fattispecie - li avrebbero indotti a derogare  alle  disposizioni  in
 materia. Conclude per l'accoglimento dell'opposizione.
    Fissata con decreto 8 gennaio 1994 l'udienza di comparizione delle
 parti,  la cancelleria provvedeva alla notifica del ricorso e decreto
 alla Corit S.p.a., a istanza della quale si disponeva la chiamata  in
 causa  del  comune  di  Misano  Adriatico  che  trasmetteva copia del
 rapporto e degli atti relativi  all'accertata  violazione  al  codice
 della  strada,  con esclusione di qualsivoglia ordinanza-ingiunzionee
 facendo espresso riferimento alla "cartella esattoriale"  emessa  nei
 confronti dell'opponente dalla Corit S.p.a.
    La   societa'   concessionaria  della  riscossione  Corit  S.p.a.,
 ritualmente costituitasi, eccepisce nella memoria in atti, cui allega
 copie del ruolo n. 500 redatto dal comune di Misano Adriatico  ed  in
 cui  e'  indicato  l'importo  dovuto  dall'opponente  e  di  cui alla
 cartella esattoriale opposta:
      1)  difetto  di giurisdizione del giudice ordinario ex artt. 39,
 53 e 54 del  d.P.R.  n.  602/1973,  essendo  il  solo  intendente  di
 finanza, anche ex artt. 206 del c.d.s. e 27, primo comma, della legge
 n.  689/1981, competente a pronunziarsi in materia di ricorsi avverso
 gli  atti   esecutivi   dell'esattore,   essendo   la   giurisdizione
 dell'a.g.o.  limitata  alle  ipotesi  di  opposizione  di  terzo e di
 domande di risarcimento dei danni successive alla esecuzione;
      2) difetto di legittimazione passiva essendo essa  Corit  S.p.a.
 mera  delegata, dall'ente impositore, alla riscossione con esclusione
 di qualsivoglia potesta' di  sindacato  nel  merito  del  tributo  da
 riscuotere;
      3)  la  prescrizione  dell'azione  perche'  esercitata  oltre il
 termine di giorni cinque dalla  notificazione  dell'atto  opposto  ex
 art. 617 del c.p.c.;
      4) infondatezza nel merito della domanda.
    Conclude  insistendo  per l'accoglimento dell'eccezioni proposte o
 per il rigetto nel merito della domanda.
                          RITENUTO IN DIRITTO
    Dubita  questo  pretore  della  legittimita'  costituzionale,   in
 relazione  agli  artt.  3 e 24 della Costituzione, delle disposizioni
 legislative  di  cui  agli  artt.  142,  ultimo  comma,   e   142-bis
 dell'abrogato  codice  della strada (applicabile nella fattispecie in
 esame risalendo l'illecito amministrativo de quo ad epoca di  vigenza
 dello  stesso  introdotte  dagli  artt.  23 e 24 della legge 24 marzo
 1989, n.  122,  sul  cui  presupposto  risulta  emessa  la  "cartella
 esattoriale opposta".
    Alla  stregua  del  combinato  disposto delle norme di legge sopra
 richiamata qualora, nel termine di sessanta giorni  dall'accertamento
 o  della  notificazione  della  violazione  a disposizione del codice
 della strada, non sia stato proposto ricorso in  sede  amministrativa
 al  prefetto  competente  per  territorio in relazione al luogo della
 commessa violazione (art. 142, primo comma) e  non  sia  avvenuto  il
 pagamento  in  misura  ridotta della sanzione, con effetti estintivi,
 viene esclusa espressamente  l'applicazione  dell'art.  17,  primo  e
 secondo  comma,  della legge n. 689/1981 ove e' sancito l'obbligo per
 l'agente accertatore di trasmettere, in caso di violazione al  codice
 della  strada  di  cui  al  d.P.R. 15 giugno 159, n. 393, rapporto al
 prefetto,  unitamente  alla  prova  delle  eseguite  contestazioni  e
 notificazioni.
    Da   cio'  discende,  attesa  la  relazione  di  conseguenzialita'
 logico-giuridica tra l'art. 17 e l'art. 18 della legge  n.  689/1981,
 la soppressione della potesta' del prefetto di far luogo, ove ritenga
 fondato  l'accertamento, alla emanazione di ordinanza-ingiunzione per
 il pagamento della sanzione pecuniaria, previamente determinata.
   Al pari e' esclusa la facolta' per il contravventore di proporre  -
 in difetto della pronuncia del provvedimento prefettizio - ricorso al
 pretore,   ex  art.  22  della  legge  n.  689/1981.  L'art.  142-bis
 attribuisce, espressamente al sommario processo verbale "per il quale
 non sia stato effettuato il pagamento previsto dall'art.  138  e  non
 sia  stato  presentato ricorso ex art. 142, primo comma" efficacia di
 titolo esecutivo "per la somma pari  alla  meta'  del  massimo  della
 sanzione  pecuniaria  edittale",  laddove  l'art.  18  della legge n.
 689/1981 riconosce tale  efficacia  alla  sola  ordinanza-ingiunzione
 emessa dal prefetto. L'art. 142-bis, secondo e terzo comma, enuncia -
 infatti  -  la disciplina applicabile ai fini della riscossione della
 somma ingiunta a titolo di sanzione, secondo le norme previste per la
 esazione delle imposte dirette, ex art. 27, primo comma, della  legge
 n. 689/1981.
    Ed   infine  l'art.  142-bis,  ultimo  comma,  rinvia  "in  quanto
 compatibili"  al  terzo,  quarto,  quinto,  sesto  e  settimo  comma,
 dell'art.  27 della legge n. 689/1981 ove sono contenute disposizioni
 relative  alla  disciplina  in  dettaglio  della   riscossione,   con
 particolare   riferimento   alla   misura   dell'aggio   che  compete
 all'esattore (ora: concessionario) ed a  quella  degli  interessi  ed
 alle  maggiorazioni  dovute  in  caso  di  ritardato pagamento, avuto
 riguardo alla fattispecie in esame.
    Ne'  all'illegittima   preclusione   del   diritto   alla   tutela
 giurisdizionale  in  subiecta  materia  ovvia  il rinvio all'art. 27,
 quinto comma, della legge n. 689/1981, che dispone che "se  la  somma
 e'  dovuta  in  virtu'  di  una  sentenza  o  di un decreto penale di
 condanna ai sensi dell'art.  24,  si  procede  alla  riscossione  con
 l'osservanza  delle  norme  sul  recupero  delle  spese processuali":
 riscossione che, alla stregua della tariffa penale approvata con r.d.
 23  dicembre  1865,  n.   2701,   e   successive   modificazioni   ed
 integrazioni,  e'  disciplinata  dalle  norme  dettate  dal codice di
 procedura civile in materia di espropriazione  forzata  mobiliare  ed
 immobiliare, in ipotesi di inadempimento del debitore.
    Il  richiamo  potrebbe  infatti  ritenersi  esteso alle ipotesi di
 opposizione all'esecuzione che completano ed  integrano,  in  termini
 organici  e  sistematici,  la  disciplina  dell'esecuzione stessa, in
 generale.
    Il rinvio e' pero' espressamente subordinato  al  requisito  della
 "compatibilita'"  con  la disciplina dettata dalle altre disposizioni
 introdotte dallo stesso art. 142-bis.
    Il "sistema" di riscossione della sanzione  pecuniaria  de  qua  a
 mezzo  ruoli, cui fa espressa menzione l'art. 142-bis, secondo comma,
 rinviando all'art. 27, primo comma, della legge n.  689/1981  ove  si
 stabilisce  che  la riscossione segue secondo la disciplina normativa
 relativa alla esazione delle imposte dirette di cui la formazione del
 ruolo  e'  atto  tipico,  si  pone  in  verita'   in   relazione   di
 "incompatibilita'"  con  l'applicazione  dell'art. 615 del c.p.c. che
 disciplina l'opposizione all'esecuzione, attraverso la quale e'  dato
 al  debitore  di  contestare  in  via generale l' an oltre al quantum
 debeatur.
    L'art. 54  del  d.P.R.  n.  602/1973  -  come  pure  eccepisce  la
 convenuta  concessionaria per la riscossione - espressamente dichiara
 inammissibili "le opposizioni regolate dagli artt. da 615 a  618  del
 c.p.c.".  La  norma,  nell'ambito  della disciplina sistematica della
 riscossione  esattoriale,  trova  giustificazione  nell'art.  16  del
 d.P.R.  n.  636/1972 che - in ossequio al disposto dell'art. 24 della
 Costituzione contempla la facolta' per il contribuente,  di  proporre
 contro  il  ruolo  ricorso  alla  competente  commissione tributaria,
 ricorso con il quale il soggetto passivo puo' contestare  la  pretesa
 tributaria  formalizzata  nel ruolo, sempreche' la controversia cosi'
 introdotta  rientri  nella   competenza   del   giudice   tributario,
 espressamente  limitata  alle  materie  contemplate  dall'art.  1 del
 d.P.R. n. 636/1972, tutt'ora vigente ex artt. 71, 80, secondo  comma,
 del  d.lgs.  31  dicembre 1992, n. 546 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n.
 545,  atteso  che  l'art.  69  del  d.l.  30  agosto  1993,  n. 331,
 convertito in legge 29 ottobre  1993,  n.  427,  ha  differito  al  1
 ottobre  1994 l'insediamento delle commissioni tributarie provinciali
 e regionali, gia' fissata al 1 ottobre 1993.
    Va osservato comunque che neppure l'art. 2 del d.lgs. 31  dicembre
 1992,   n.   546,   annovera   tra   le  controversie  soggette  alla
 giurisdizione delle "nuove" commissioni tributarie quella  avente  ad
 oggetto l'impugnativa del ruolo formato, ai fini della riscossione di
 sanzioni  amministrative  per  violazione  a  norme  del codice della
 strada, ex artt. 142, ultimo comma, e 142-bis del codice della strada
 previgente. L'inammissibilita' della  opposizione  ex  art.  615  del
 c.p.c.  risponde all'ovvia esigenza di evitare contrastanti giudicati
 sulle medesime controversie e quindi  all'esigenza  di  garantire  il
 corretto  esercizio  della  funzione  giurisdizionale,  ripartita tra
 giudice ordinario e giudice tributario.
    In conclusione,  l'esclusione,  ai  sensi  dell'art.  142,  ultimo
 comma,  e dell'art. 142-bis, della potesta' del prefetto di far luogo
 all'emanazione della ordinanza-ingiunzione ex artt.  17  e  18  della
 legge  n.  689/1981,  priva il trsgressore della facolta' di proporre
 opposizione al pretore ex art. 22 della legge n. 689/1981.
   Ne' le predette od altre e diverse disposizioni prevedono,  in  via
 sostitutiva,  altre  forme,  per  lo  stesso  trasgressore, di tutela
 giurisdizionale  avverso  la  pretesa  di  pagamento  della  sanzione
 amministrativa  conseguente  a  violazione  di norme del codice della
 strada, una volta divenuto  titolo  esecutivo  il  sommario  processo
 verbale  e  notificata la cartella di pagamento sul presupposto della
 formazione  del  ruolo  dato  in  carico  al   concessionario   della
 riscossione, da attuarsi ex d.P.R. n. 602/1972 e d.P.R. n. 43/1988.
    Appare  in  cio'  insito  -  ad avviso di chi scrive - un evidente
 vulnus del diritto alla  tutela  giurisdizionale  ex  art.  24  della
 Costituzione.
    Ed inoltre l'esclusione del riesame in sede amministrativa ex art.
 17  della  legge n. 689/1981 (e quindi della potesta' del prefetto di
 procedere  all'archiviazione   degli   atti   ovvero   all'emanazione
 dell'ordinanza-ingiunzione,  previa determinazione della misura della
 sanzione pecuniaria ex art. 11 della legge  n.  689/1981  applicabile
 nel  caso  concreto)  attua un'ingiustificata ed iniqua disparita' di
 trattamento,  in  violazione  dell'art.  3  della  Costituzione,  nei
 confronti  del  trasgressore  di  nome  del  previgente  codice della
 strada, rispetto non solo all'autore di  qualsiasi  altra  violazione
 amministrativa  depenalizzata,  ma  anche di colui che, quale preteso
 responsabile di contravvenzione alla stessa disposizione  del  codice
 della  strada de quo, abbia, attraverso il ricorso ex art. 142, primo
 comma,    conseguito    "il    diritto"     alla     pronunzia     di
 ordinanza-ingiunzione,  opponibile ex art. 22 della legge n. 689/1981
 avanti al pretore.
    Non va trascurato che, come sancito da codesta Corte con  sentenza
 n.32  del  26 febbraio 1978, l'ordinanza ex artt. 8 e 9 dell'abrogata
 legge n. 317/1967 (analoga alla ordinanza-ingiunzione prevista  dagli
 artt.  18  e  22  della  legge  n.  689/1981) incide su di un diritto
 soggettivo patrimoniale e non su di un interesse, legittimo,  essendo
 atto  dovuto  e  non discrezionale, con conseguente attribuzione alla
 giurisdizione del giudice ordinario della  potesta'  a  conoscerne  -
 coerentemente - le relative controversie.
    La   rilevanza   della  questione  sollevata,  in  relazione  alla
 decisione del giudizio de quo, va desunta dal  fatto  che,  posto  il
 dovere  del giudice di non denegare giustizia a chi ne fa domanda nel
 rispetto  dei  principi  generali  di  diritto  processuale   ed   in
 particolare  nel  rispetto  del  contraddittorio,  la declaratoria di
 illegittimita' delle disposizioni di legge censurate renderebbe nulla
 la cartella "esattoriale"  perche'  emessa  senza  titolo  esecutivo.
 L'applicabilita',  anche nella fattispecie, delle disposizioni di cui
 all'art. 142, primo, secondo, terzo e quarto comma, del  c.d.s.  come
 novellato   dall'art.   22   della  legge  24  marzo  1989,  n.  122,
 consentirebbe al prefetto, cui dovrebbe essere trasmesso il  rapporto
 e gli atti relativi all'accertata violazione amministrativa, assumere
 le determinazioni previste dall'art. 18 della legge n. 689/1981.
    Ove  emessa  l'ordinanza-ingiunzione,  il  trasgressore avrebbe la
 facolta' di proporre ricorso al pretore ex art.  22  della  legge  n.
 689/1981,  senza  incorrere  nella  declaratoria di inammissibilita',
 mancando il provvedimento in tali forme impugnabile.
    Infine appare evidente che le norme  censurate  di  illegittimita'
 costituzionale,  benche'  abrogate dal nuovo codice della strada, ben
 possano essere portate al giudizio di codesta Corte,  dovendosi,  nel
 presente giudizio, delle stesse farsi applicazione.