IL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE
    Nel  corso  dell'odierno  giudizio  abbreviato a carico di Ruggeri
 Giampaolo, gia' soldato nella 25a comp. trasm. del comando  art.  c/a
 in  Mestre  (Venezia),  e' emerso che la sera del 25 ottobre 1993, in
 Mestre, durante la libera uscita, in abiti borghesi, nel corso di una
 vivace discussione, insorta per ragioni di carattere privato,  questi
 colpiva  con  uno  schiaffo  al  volto  l'art. Guerrieri Pasquale, in
 servizio presso il 2$/121 gr.  art.  c/AL  in  Mestre,  anch'egli  in
 libera  uscita  ed  in  abiti  civili  in una pubblica strada di quel
 centro.
    Il p.m. ha sollevato questione di legittimita' costituzionale  del
 combinato  disposto  dagli  artt.  37 e 222 del c.p.m.p. in relazione
 all'art.  3   e   25   della   Costituzione,   in   quanto   consente
 indiscriminatamente  l'assoggettamento  alla legge penale militare ed
 alla  giurisdizione  militare  del  reato  di  percosse,  operando un
 effetto discriminatorio in ordine a quei fatti non  lesivi  in  alcun
 modo  di  interessi militari con conseguente sottrazione di essi alla
 loro ordinaria disciplina ed al giudice naturale.
    La difesa si e' associata.
    Ritiene questo giudice che la questione prospettata dal  p.m.  non
 sia infondata.
    In  verita'  il  reato di cui all'art. 222 del c.p.m.p. cosi' come
 gli altri previsti nel libro  secondo  titolo  quarto  capo  terzo  -
 atteso  che  l'art.  37 del c.p.m.p. dispone che qualunque violazione
 della legge penale militare e' reato militare - si applica  tutte  le
 volte che il soggetto attivo e il soggetto passivo siano militari, al
 di  fuori  ed  indipendentemente  dalle  circostanze  in  cui i fatti
 contemplati da quella norma si verifichino.
    Pertanto   ipotesi   radicalmente   e   sostanzialmente    diverse
 soprattutto  per  quanto concerne il bene giuridico protetto, vengono
 accomunate  e  ricomprese  in  un'unica  fattispecie  e  soggette  al
 medesimo trattamento.
    In  vero  sono riconducibili all'art. 222 del c.p.m.p. sia i fatti
 commessi tra soggetti di pari grado per ragioni inerenti al  servizio
 ed  alla  disciplina  militare  ovunque  commessi,  sia,  per effetto
 dell'art. 199 come risulta modificato a  seguito  della  sentenza  n.
 22/1991  della  Costituzione,  i  fatti  realizzati  tra soggetti non
 aventi lo stesso grado ma per cause  estranee  al  servizio  ed  alla
 disciplina,  nonche'  i  fatti  tra  pari grado del tutto estranei al
 servizio siano essi commessi in luogo militare, siano  essi  commessi
 addirittura al di fuori di detti luoghi.
    Risultano  quindi riuniti in un unica fattispecie fatti eterogenei
 alcuni lesivi di interessi militari ed  altri  estranei  alla  tutela
 degli  stessi  ed  il  cui  comune  denominatore  e' costituito dalla
 circostanza che si tratta comunque di fatti commessi da  militare  in
 danno di altro militare.
    Ora un allargamento della nozione di reato obiettivamente militare
 (lesivo  di  interessi prevalentemente militari) con la previsione di
 reati solo  estrinsecamente  collegati  con  l'area  degli  interessi
 militari)  secondo  la  logica  del  c.d. criterio integralistico) ha
 ragione di essere quando si tratta di tutelare l'irrinunciabile  bene
 della disciplina militare si' che la speciale e diversa tutela penale
 militare  e' giustificata in nome di particolari esigenze di ordine e
 disciplina nell'ambito militare.
    Ma  come  sembra  emergere  in  decisioni   della   stessa   Corte
 costituzionale  (vedasi  sentenza  n.  22/1991) "Cio' vale per quelle
 situazioni e rapporti la  cui  connotazione  obiettivamente  militare
 faccia  venire  in gioco il bene della disciplina e non invece quando
 tale obiettivita' manca ovvero e' assai evanescente", come quando  il
 reato  risulta  collegato in modo del tutto estrinseco all'area degli
 interessi  militari  attinenti  alla  tutela  del  servizio  e  della
 disciplina,  in quanto l'unico elemento di collegamento e' dato dalla
 sua commissione in  luogo  militare.  Quando  poi  viene  meno  anche
 quest'ultimo flebile motivo di accostamento non puo' non riconoscersi
 che  si  versa  completamente  al  di  fuori  della  tutela  di  beni
 particolari.
    Pertanto  se un comportamento per specifiche modalita' soggettive,
 temporali o spaziali  costituisce  in  qualche  modo,  anche  remoto,
 lesione  per  l'ordinata  convivenza nel consorzio militare, e quindi
 alla disciplina militare (in senso  ampio)  intesa  come  ordinato  e
 pacifico  svolgimento  della  vita  associata in quella compagine, si
 potra' ancora parlare di reato obiettivamente militare;  diversamente
 e'  da ritenersi per quei fatti che non presentino elemento alcuno di
 interferenza con beni o  interessi  militari,  nella  accezione  piu'
 ampia  e  dilatata  del  termine,  perche'  commessi per motivi ed in
 situazioni assolutamente estranee al servizio ed alla disciplina.
    In questi casi per la mancata previsione di specifiche  condizioni
 che  limitano l'applicabilita' dell'art. 22 del c.p.m.p "a ragioni di
 servizio o di disciplina"  ed  alla  luce  dell'equazione  violazione
 legge  penale  militare  =  reato  militare  si verifica che un reato
 comune sia soggetto  alla  disciplina  speciale  del  diritto  penale
 militare  e  demandato  alla  cognizione  del  giudice  militare: gli
 effetti  discriminanti  che  ne  conseguono  sono   evidenti,   basta
 accennare   brevemente  al  differente  regime  giuridico  delle  due
 materie, in tema di  pene  principali  e  pene  accessorie  cause  di
 giustificazione, circostanze e condizioni di procedibilita'.
    Ma  soprattutto  l'autore  di essi viene distolto da quello che in
 casi del genere dovrebbe essere  il  suo  giudice  naturale  e  cioe'
 l'autorita' giudiziaria ordinaria.
    Sulla  base  delle considerazioni che precedono deve ritenersi non
 manifestamente infondata e rilevante  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale sollevata.