IL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE Nel corso dell'odierno giudizio abbreviato a carico di Ruggeri Giampaolo, gia' soldato nella 25a comp. trasm. del comando art. c/a in Mestre (Venezia), e' emerso che la sera del 25 ottobre 1993, in Mestre, durante la libera uscita, in abiti borghesi, nel corso di una vivace discussione, insorta per ragioni di carattere privato, questi colpiva con uno schiaffo al volto l'art. Guerrieri Pasquale, in servizio presso il 2$/121 gr. art. c/AL in Mestre, anch'egli in libera uscita ed in abiti civili in una pubblica strada di quel centro. Il p.m. ha sollevato questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto dagli artt. 37 e 222 del c.p.m.p. in relazione all'art. 3 e 25 della Costituzione, in quanto consente indiscriminatamente l'assoggettamento alla legge penale militare ed alla giurisdizione militare del reato di percosse, operando un effetto discriminatorio in ordine a quei fatti non lesivi in alcun modo di interessi militari con conseguente sottrazione di essi alla loro ordinaria disciplina ed al giudice naturale. La difesa si e' associata. Ritiene questo giudice che la questione prospettata dal p.m. non sia infondata. In verita' il reato di cui all'art. 222 del c.p.m.p. cosi' come gli altri previsti nel libro secondo titolo quarto capo terzo - atteso che l'art. 37 del c.p.m.p. dispone che qualunque violazione della legge penale militare e' reato militare - si applica tutte le volte che il soggetto attivo e il soggetto passivo siano militari, al di fuori ed indipendentemente dalle circostanze in cui i fatti contemplati da quella norma si verifichino. Pertanto ipotesi radicalmente e sostanzialmente diverse soprattutto per quanto concerne il bene giuridico protetto, vengono accomunate e ricomprese in un'unica fattispecie e soggette al medesimo trattamento. In vero sono riconducibili all'art. 222 del c.p.m.p. sia i fatti commessi tra soggetti di pari grado per ragioni inerenti al servizio ed alla disciplina militare ovunque commessi, sia, per effetto dell'art. 199 come risulta modificato a seguito della sentenza n. 22/1991 della Costituzione, i fatti realizzati tra soggetti non aventi lo stesso grado ma per cause estranee al servizio ed alla disciplina, nonche' i fatti tra pari grado del tutto estranei al servizio siano essi commessi in luogo militare, siano essi commessi addirittura al di fuori di detti luoghi. Risultano quindi riuniti in un unica fattispecie fatti eterogenei alcuni lesivi di interessi militari ed altri estranei alla tutela degli stessi ed il cui comune denominatore e' costituito dalla circostanza che si tratta comunque di fatti commessi da militare in danno di altro militare. Ora un allargamento della nozione di reato obiettivamente militare (lesivo di interessi prevalentemente militari) con la previsione di reati solo estrinsecamente collegati con l'area degli interessi militari) secondo la logica del c.d. criterio integralistico) ha ragione di essere quando si tratta di tutelare l'irrinunciabile bene della disciplina militare si' che la speciale e diversa tutela penale militare e' giustificata in nome di particolari esigenze di ordine e disciplina nell'ambito militare. Ma come sembra emergere in decisioni della stessa Corte costituzionale (vedasi sentenza n. 22/1991) "Cio' vale per quelle situazioni e rapporti la cui connotazione obiettivamente militare faccia venire in gioco il bene della disciplina e non invece quando tale obiettivita' manca ovvero e' assai evanescente", come quando il reato risulta collegato in modo del tutto estrinseco all'area degli interessi militari attinenti alla tutela del servizio e della disciplina, in quanto l'unico elemento di collegamento e' dato dalla sua commissione in luogo militare. Quando poi viene meno anche quest'ultimo flebile motivo di accostamento non puo' non riconoscersi che si versa completamente al di fuori della tutela di beni particolari. Pertanto se un comportamento per specifiche modalita' soggettive, temporali o spaziali costituisce in qualche modo, anche remoto, lesione per l'ordinata convivenza nel consorzio militare, e quindi alla disciplina militare (in senso ampio) intesa come ordinato e pacifico svolgimento della vita associata in quella compagine, si potra' ancora parlare di reato obiettivamente militare; diversamente e' da ritenersi per quei fatti che non presentino elemento alcuno di interferenza con beni o interessi militari, nella accezione piu' ampia e dilatata del termine, perche' commessi per motivi ed in situazioni assolutamente estranee al servizio ed alla disciplina. In questi casi per la mancata previsione di specifiche condizioni che limitano l'applicabilita' dell'art. 22 del c.p.m.p "a ragioni di servizio o di disciplina" ed alla luce dell'equazione violazione legge penale militare = reato militare si verifica che un reato comune sia soggetto alla disciplina speciale del diritto penale militare e demandato alla cognizione del giudice militare: gli effetti discriminanti che ne conseguono sono evidenti, basta accennare brevemente al differente regime giuridico delle due materie, in tema di pene principali e pene accessorie cause di giustificazione, circostanze e condizioni di procedibilita'. Ma soprattutto l'autore di essi viene distolto da quello che in casi del genere dovrebbe essere il suo giudice naturale e cioe' l'autorita' giudiziaria ordinaria. Sulla base delle considerazioni che precedono deve ritenersi non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimita' costituzionale sollevata.