IL PRETORE
    Letti gli atti del procedimento penale n. 2209/93, ritenuto che il
 dott. Giovanni Pagani ha proposto tempestivamente opposizione avverso
 l'ordinanza di ingiunzione n. 90/0232502 in data 16 giugno 1992,  con
 la  quale  il  prefetto  di  Milano  ha  ingiunto  il pagamento di L.
 382.900, oltre le spese, per la violazione dell'art. 1,  della  legge
 n. 3/1986;
    Rilevato   che   il   ricorrente   ha   eccepito  l'illegittimita'
 costituzionale della norma impositiva dell'obbligo  di  indossare  il
 casco per conducenti di motoveicoli, asserendo, tra l'altro:
      1) l'irragionevolezza della norma stessa, in ragione del diverso
 regime sanzionatorio posto in essere da detta norma rispetto ad altre
 previste  dal  d.P.R. n. 156/1959, n. 393, e successive modificazioni
 (cod. strada abrogato), aventi come tutela  la  vita  e  l'integrita'
 fisica dei conducenti di autoveicoli;
    Rilevato che il ricorrente ha altresi' eccepito:
      2)  la  disparita'  di  trattamento  derivante dal citato regime
 sanzionatorio, posto in essere dall'abrogato  e  dall'attuale  codice
 della  strada,  in  ragione  dell'obbligo  del  casco  imposto, per i
 ciclomotori, ai minorenni, ed escluso ai maggiorenni, pur in presenza
 di un sostanziale identico rischio, ed in correlazione al  fatto  che
 la   normativa   appare   altresi'  irragionevole  sotto  il  profilo
 dell'obbligo, per chiunque, di indossare il  casco,  allorquando  sia
 alla  guida  di motoveicoli oltre i 50 cm, sotto il profilo che detti
 veicoli,  quantomeno  in  ambito  urbano,  assumono,  per  limiti  di
 velocita'   imposti,   una   pericolosita'   identica  a  quella  dei
 ciclomotori,  per  i  quali  come  dianzi  detto,  vige   la   citata
 discriminatoria esenzione per i conducenti maggiorenni;
    Rilevato,  infine,  che  l'obbligo  impositivo  del casco, assume,
 secondo il ricorrente:
      3)  la  valenza  di   un   sostanziale   trattamento   sanitario
 obbligatorio  preventivo,  contrario  al  disposto  art.  32, secondo
 comma, della Costituzione;
    Ritenuto, quanto alla censura sub n. 1, che la stessa debba essere
 rigettata, in ragione della insindacabilita', da  parte  del  Giudice
 ordinario  del  diverso  regime sanzionatorio applicato dall'abrogato
 codice della strada ad ipotesi similari, in  ragione  del  fatto  che
 dette  norme,  peraltro  modificate  e uniformate dall'attuale codice
 della strada, non si riferiscono a fattispecie identiche, quanto meno
 sotto il profilo probabilistico della sinistrosita' eventuale;
    Ritenuto, quanto alla censura n. 3 di doverla rigettare  sotto  il
 profilo  della non equipollenza fra obbligo impositivo del casco e il
 dedotto trattamento obbligatorio sanitario (per  vero,  l'obbligo  di
 un'attrezzatura, sostanzialmente, volta alla prevenzione di infortuni
 non  e'  equiparabile, in alcun modo, ad attivita' sanitarie, sia pur
 di carattere preventivo);
    Ritenuto, quanto alla censura sub n. 2, come la stessa non  appaia
 manifestamente infondata ed irrilevante, sotto il duplice profilo, da
 un  lato, della dedotta irragionevolezza e, dall'altro, della dedotta
 disparita' di trattamento, cosi' come sopra esposto in  parte  motiva
 riferita al ricorrente;