IL PRETORE Letti gli atti del procedimento penale n. 2209/93, ritenuto che il dott. Giovanni Pagani ha proposto tempestivamente opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n. 90/0232502 in data 16 giugno 1992, con la quale il prefetto di Milano ha ingiunto il pagamento di L. 382.900, oltre le spese, per la violazione dell'art. 1, della legge n. 3/1986; Rilevato che il ricorrente ha eccepito l'illegittimita' costituzionale della norma impositiva dell'obbligo di indossare il casco per conducenti di motoveicoli, asserendo, tra l'altro: 1) l'irragionevolezza della norma stessa, in ragione del diverso regime sanzionatorio posto in essere da detta norma rispetto ad altre previste dal d.P.R. n. 156/1959, n. 393, e successive modificazioni (cod. strada abrogato), aventi come tutela la vita e l'integrita' fisica dei conducenti di autoveicoli; Rilevato che il ricorrente ha altresi' eccepito: 2) la disparita' di trattamento derivante dal citato regime sanzionatorio, posto in essere dall'abrogato e dall'attuale codice della strada, in ragione dell'obbligo del casco imposto, per i ciclomotori, ai minorenni, ed escluso ai maggiorenni, pur in presenza di un sostanziale identico rischio, ed in correlazione al fatto che la normativa appare altresi' irragionevole sotto il profilo dell'obbligo, per chiunque, di indossare il casco, allorquando sia alla guida di motoveicoli oltre i 50 cm, sotto il profilo che detti veicoli, quantomeno in ambito urbano, assumono, per limiti di velocita' imposti, una pericolosita' identica a quella dei ciclomotori, per i quali come dianzi detto, vige la citata discriminatoria esenzione per i conducenti maggiorenni; Rilevato, infine, che l'obbligo impositivo del casco, assume, secondo il ricorrente: 3) la valenza di un sostanziale trattamento sanitario obbligatorio preventivo, contrario al disposto art. 32, secondo comma, della Costituzione; Ritenuto, quanto alla censura sub n. 1, che la stessa debba essere rigettata, in ragione della insindacabilita', da parte del Giudice ordinario del diverso regime sanzionatorio applicato dall'abrogato codice della strada ad ipotesi similari, in ragione del fatto che dette norme, peraltro modificate e uniformate dall'attuale codice della strada, non si riferiscono a fattispecie identiche, quanto meno sotto il profilo probabilistico della sinistrosita' eventuale; Ritenuto, quanto alla censura n. 3 di doverla rigettare sotto il profilo della non equipollenza fra obbligo impositivo del casco e il dedotto trattamento obbligatorio sanitario (per vero, l'obbligo di un'attrezzatura, sostanzialmente, volta alla prevenzione di infortuni non e' equiparabile, in alcun modo, ad attivita' sanitarie, sia pur di carattere preventivo); Ritenuto, quanto alla censura sub n. 2, come la stessa non appaia manifestamente infondata ed irrilevante, sotto il duplice profilo, da un lato, della dedotta irragionevolezza e, dall'altro, della dedotta disparita' di trattamento, cosi' come sopra esposto in parte motiva riferita al ricorrente;