IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile n. 154/93 promossa da Marchesini Annamaria (avv. Sardos Albertini) contro l'ordine medici chirurghi (avv. Tota). Con atto di citazione notificato l'11 gennaio 1993, Marchesini Annamaria ha convenuto in giudizio l'ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri di Verona, esponendo di essersi immatricolata al corso di laurea in medicina e chirurgia presso l'Universita' di Bologna in data 5 novembre 1982; di avere conseguito la laurea presso l'Universita' di Verona in data 16 luglio 1991 e di avere ottenuto l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo nell'anno 1992. Aspirando ad esercitare la professione di medico odontoiatra, la Marchesini aveva presentato domanda in data 6 ottobre 1992 all'ordine qui convenuto per ottenere l'iscrizione all'albo speciale degli odontoiatri, domanda che era stata respinta per la carenza dei presupposti legittimanti. Si doleva allora la attrice davanti a questo tribunale allegando l'esistenza di un contrasto tra la normativa disciplinante i requisiti utili a tale iscrizione e gli artt. 3, 4 e 33 della Carta costituzionale e rappresentando che con sentenza n. 100/89 la Corte costituzionale aveva pronunciato l'illegittimita' di una disposizione di legge (art. 20 della legge n. 409/1985) disciplinante situazione analoga a quella in cui versava essa attrice. Detta ultima legge aveva infatti per la prima volta compiutamente regolato la professione di odontoiatra (individuando quale titolo abilitativo per l'esercizio della stessa la sola laurea in odontoiatria, facolta' istituita con d.P.R. 28 febbraio 1980, n. 135), connotandola autonomamente rispetto a quella di medico chirurgo, tanto da prevedere l'incompatibilita' tra l'iscrizione all'albo degli odontoiatri e l'iscrizione a qualsiasi altro albo professionale, fatta eccezione per i medici chirurghi in possesso di una specializzazione in materia odontoiatrica e con eccezione di quanto prevedeva l'apposita disciplina transitoria (art. 20 della legge n. 409/1985), la quale conservava la facolta' di esercizio della professione odontoiatrica per gli iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia anteriormente al 28 gennaio 1980, sia pure previo esercizio di opzione tra i due albi professionali entro il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge anzicitata. Con legge 31 ottobre 1988, n. 471, il legislatore aveva esteso detta disciplina transitoria in favore di quanti, immatricolatisi al corso di laurea in medicina e chirurgia negli anni accademici del periodo 1980/1985, avessero conseguito la abilitazione professionale ed operato la opzione entro il termine del 31 dicembre 1991. Orbene, la Marchesini possiede il primo di detti requisiti (immatricolazione) ma non il secondo (esercizio della opzione nel termine di legge), per allegate ragioni impeditive che ai fini della presente questione non rileva esporre, e lamenta di essere stata pregiudicata dalla disciplina legale anziriassunta nel diritto di conseguire l'abilitazione professionale a cui dava titolo il corso di laurea di medicina e chirurgia al momento della sua iscrizione e cio' in virtu' di una circostanza del tutto occasionale (quale quella del previo conseguimento della abilitazione professionale), restando irragionevolmente discriminata rispetto a quanti hanno ottenuto immatricolazione coeva alla sua e antecedente abilitazione. Osserva il tribunale che la regolamentazione sottoposta al vaglio della Corte costituzionale con ordinanza di questo tribunale in data 10 luglio 1987 (oggetto della questione risolta con la sentenza n. 100/1989, richiamata dalla attrice) e del tutto diversa da quella oggetto della presente controversia: vi si discuteva infatti della legittimita' della previsione dell'obbligo di opzione a danno degli immatricolati ante 28 gennaio 1980, obbligo che avrebbe determinato la perdita del diritto di conservare l'iscrizione all'albo professionale dei medici chirurghi, cosi' come invece accadeva nel vigore della disciplina antecedente alla legge n. 409/1985, non sussistendo allora lo speciale albo degli odontoiatri. E' dal confronto tra la posizione dei medici chirurghi non specialisti immatricolati ante 28 gennaio 1980 e quella dei medici chirurghi specialisti che la Corte trasse le ragioni di contrasto tra l'art. 4 della legge ultima citata e l'art. 3 della Costituzione, rilevando che il legislatore (con la disciplina transitoria) si era preoccupato di salvaguardare le situazioni pregresse, riconoscendo il permanere della idoneita' all'esercizio della professione di odontoiatra anche agli immatricolati ante 28 gennaio 1980 e percio' riconoscendo tutela ad un diritto che gia' apparteneva a questi soggetti, diritto non sacrificabile in assenza di esigenze meritevoli di tutela nel bilanciamento dei contrapposti interessi. Ne discendeva che sarebbe stato irragionevole precludere a detti soggetti (e per il solo fatto di avere conservato a questi ultimi un - differente - diritto acquisito) l'esercizio della professione di medico chirurgo, esercizio che invece non veniva pregiudicato a quanti (i medici chirurghi in possesso di specializzazione in odontoiatria) non si trovavano in posizione difforme dai primi sotto il profilo dei requisiti abilitanti la professione, appunto, di medico chirurgo. La Marchesini invece si duole del fatto di essere pregiudicata non gia' nell'esercizio del diritto alla iscrizione nell'albo dei medici chirurghi (in relazione al quale non vi e' dubbio che la Marchesini possieda i requisiti di legge), bensi' invece nel ritenuto diritto di iscrizione all'albo dei medici odontoiatri, diritto per il maturarsi del quale e' pacifico che fossero carenti i requisiti di legge all'atto della domanda proposta dalla Marchesini medesima. Ai fini della valutazione della allegata lesione del principio costituzionale di eguaglianza, infatti, la Marchesini - per quanto non sempre consapevolmente - non propone il raffronto tra la propria posizione e quella dei medici chirurghi che hanno conseguito la specializzazione in odontoiatria (raffronto che non le gioverebbe, siccome tale specializzazione era gia' funzionante al momento della immatricolazione e tanto piu' della laurea della Marchesini) bensi' invece il raffronto tra la propria posizione e quella di quanti hanno ottenuto immatricolazione coeva alla sua e hanno potuto giovarsi della facolta' di opzione in favore della professione di odontoiatra per la sola occasionale circostanza di avere conseguito la abilitazione professionale prima della scadenza del termine del 31 dicembre 1991. Di altro, in realta', la Marchesini non potrebbe dolersi, giacche' il pregiudizio del diritto alla conservazione della iscrizione nell'albo dei medici chirurghi non risultera' attuale e concreto fino al momento in cui alla Marchesini non potra' neppure consentirsi l'esercizio del diritto di opzione. Dunque, sotto il profilo della rilevanza, la questione poposta dalla Marchesini circa la incostituzionalita' dell'art. 1 della legge n. 471/1988 (nella parte in cui impone l'opzione tra le due professioni sanitarie) non trova dignita' di esame. Non cosi' invece per la questione inerente la medesima norma teste' citata, nella parte in cui sottopone a termine di decadenza l'esercizio del diritto di opzione: infatti, l'eventuale dichiarazione di incostituzionalita' dell'art. 1 della legge n. 471/1988 (in parte qua) renderebbe attuale e concreto il diritto della Marchesini a chiedere l'iscrizione all'albo dei medici odontoiatri e consentirebbe al tribunale di accogliere la domanda giudiziale. Sotto il distinto profilo della non manifesta infondatezza della questione, il tribunale non tralascia di considerare che l'interesse alla limitazione della attivita' concorrenziale nel campo della odontoiatria ed il connesso interesse a che gli esercenti di detta professione sanitaria acquisiscano la migliore professionalita' possibile, consentono al legislatore di incidere su situazioni pregresse, sacrificando quelle di alcune categorie di soggetti, come quella di esplicazione per il futuro di facolta' che derivano dal possesso di un titolo di laurea (sul punto Corte costituzionale n. 56/1989). Ne' questo tribunale tralascia di considerare che la situazione soggettiva nella quale versa la Marchesini non e' propriamente quella del diritto (giacche' all'epoca della sua immatricolazione gia' esisteva il corso di laurea in odontoiatria, per quanto il titolo di laurea in medicina e chirurgia continuasse ad abilitare - e fino alla data di emanazione della n. 409/1985 - all'esercizio della professione odontoiatrica), titolari di una situazione di diritto risultando - invece - quanti si giovano della applicazione dell'art. 1 della legge n. 471/1988 che ha comportato ampliamento di facolta' e non detrimento. Tuttavia, pur considerando la pretesa formulata in giudizio dalla Marchesini come volta ad ottenere la espansione del patrimonio di situazioni giuridiche di quella, ritiene il tribunle che non possa considerarsi manifestamente infondato il dubbio di costituzionalita' circa il corretto esercizio da parte del legislatore del principio di ragionevolezza del legiferare, opera nello svolgimento della quale il legislatore non puo' agire in difformita' dal criterio di equa valutazione degli interessi in gioco. Pare infatti al tribunle che non sia del tutto privo di dignita' il dubbio che sia irragionevole individuare una unitaria categoria di soggetti a cui riconoscere un identico beneficio in relazione ad un'unica posizione di fatto (avere ottenuto l'immatricolazione alla facolta' di medicina e chirurgia in epoca in cui il positivo esito di questo corso di studi continuava a costituire titolo per l'abilitazione all'esercizio della attivita' di medico odontoiatra, per quanto in coesistenza dell'analogo titolo costituito dalla facolta' di odontoiatria) e subordinare poi il concreto godimento del beneficio all'esercizio di una opzione entro un determinato termine di decadenza, allorche' la possibilita' di esercizio della opzione dipenda da una circostanza del tutto estranea alla posizione di fatto cui e' ricollegato il beneficio, nonche' pure connessa - in concreto - ad eventi del tutto indipendenti dalla volonta' del beneficiario. Sono molteplici e - ovviamente - non tutte ricollegabili alla diligenza e solerzia dello studente immatricolato nel periodo 1980/1985 le ragioni che possono impedire il conseguimento dell'abilitazioneprofessionale nel termine indicato dal legislatore e non pare equo ne' ragionevole fare dipendere una discriminazione nel trattamento di situazioni sostanzialmente analoghe da circostanze occasionali e fortuite.