IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Letti gli atti del procedimento penale n. 220/94 r.g. gipp relativo agli accertamenti sulla regolarita' del fabbricato in corso di costruzione antistante piazzale S. Antonio di Lanciano; Vista la richiesta di archiviazione riproposta dal pubblico ministero in data 28 giugno 1994, all'esito degli ulteriori accertamenti richiesti da questo giudice; O S S E R V A Delle molteplici difformita' parziali riscontrate dai vigili urbani di Lanciano in occasione del sopralluogo effettuato in data 13 luglio 1993 nel fabbricato in corso di costruzione in base a concessione edilizia n. 193 del 15 marzo 1993, una non e' stata ricompresa nella concessione edilizia in sanatoria n. 576 del 18 settembre 1993. Tale provvedimento ha infatti espressamente escluso "la porzione del seminterrato emergente dal piano stradale e a distanza non regolamentare dal confine e per la quale e' stata richiesta valutazione u.t.e. ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 12 della legge 28 febbraio 1985, n. 47" (vedi concessione edilizia allegata in copia alla consulenza tecnica disposta dal p.m.). A norma dell'art. 554, secondo comma, del c.p.p. questo giudice dovrebbe pertanto restituire con ordinanza gli atti al p.m., disponendo che, entro dieci giorni formuli l'imputazione in ordine al reato di cui all'art. 20, lett. a), della legge n. 47/1985, nei confronti di Luciani Carmine nato a Mozzagrogna 28 dicembre 1939, Torrese Roberto nato il 21 febbraio 1948 e Scampoli Antonio nato il 5 giugno 1953, perche' nella rispettiva qualita' di proprietario e titolare della concessione il primo, di costruttore il secondo e di direttore dei lavori il terzo, in parziale difformita' dalla concessione edilizia n. 193/93, costruivano edificio il cui piano seminterrato, previsto a quota inferiore a quella stradale di via S. Antonio, fuoriusciva da detto livello di cm 20 (Compreso) 30, a distanza non regolamentare dal confine. A norma dell'art. 11, ultimo comma, legge regione Abruzzo del 13 luglio 1989, n. 52, il quale dispone che "l'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce gli effetti dell'art. 22, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47", dovrebbe ritenersi il reato estinto, posto che, a seguito della stima dell'u.t.e. e della ordinanza di applicazione di sanzione pecuniaria, Luciani Carmine ha provveduto al versamento della somma di L. 6.900.000 (v. stima dell'u.t.e. del 25 gennaio 1994; ordinanza dell'assessore delegato del 1 marzo 1994; ricevuta di versamento, allegate in copia alla consulenza tecnica). Ad avviso di questo giudice la norma regionale sopra riportata e' costituzionalmente illegittima in riferimento agli artt. 25, 70 e 117 della Costituzione perche' disciplina la materia penale, riservata alle leggi dello stato ed esclusa dalle potesta' legislative attribuite alle regioni e all'art. 3 della Costituzione per l'ingiustificatodiverso trattamento che riserva, in sede penale, agli abusi commessi nella regione Abruzzo (v. sentenza Corte costituzionale n. 18 dell'11 gennaio 1991). La prospettata questione e' rilevante non potendo questo giudice decidere in ordine alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero senza che alla stessa sia data soluzione.