LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
    Premesso che il 28 marzo 1994 e' venuto in discussione il  ricorso
 in  epigrafe  e  che  i  ricorrenti  hanno esposto e richiesto quanto
 segue.
    Il sig. Merlo Franco in adempimento all'obbligo assunto in sede di
 separazione  consensuale  omologata  dal  tribunale  di  Imperia,  ha
 alienato  alla  moglie  Gagliolo  Giuliana, con atto notarile (notaio
 Cristiano Lavezzari  di  Imperia  15  aprile  1992,  rep.  11175)  un
 immobile sito in S. Lazzaro Reale (Imperia).
    Per   la  registrazione  dell'atto  citato  presso  l'ufficio  del
 registro di Imperia in data 29 aprile  1992  al  n.  874  sono  state
 corrisposte   L.  7.265.000  per  imposte  di  registro,  ipotecaria,
 catastale ed Invim.
    Lo  stesso  atto  se conseguente a "divorzio" sarebbe stato invece
 esente da ogni imposizione come previsto dall'art. 19 della legge  n.
 74/1987.
    La  Corte costituzionale con sentenza n. 176 del 15 aprile 1992 ha
 affermato  la  sostanziale  identita'  dei   due   procedimenti,   di
 separazione  e di "divorzio" estendendo cosi' implicitamente anche al
 primo procedimento tutte le esenzioni fiscali  previste  dalla  legge
 per il secondo.
    E'  stata  presentata  dai sigg. Merlo e Gagliolo in data 9 giugno
 1992 domanda di restituzione di quanto  corrisposto  all'ufficio  del
 registro  di Imperia e innanzi al silenzio-rifiuto del citato ufficio
 e' stato proposto il presente gravame  chiedendo,  tra  l'altro,  che
 della questione venga investita la Corte costituzionale.
    Premesso  altresi' che l'ufficio del registro di Imperia si oppone
 e chiede  senz'altro  la  relazione  del  ricorso  appellandosi  alla
 lettera delle norme in vigore e al fatto che la citata sentenza della
 Corte  costituzionale  n.  176/1992  riguarda  solamente l'art. 4 del
 d.P.R. n. 635/1972 sull'imposta ipotecaria.
    La commissione, cio' premesso, se da un lato ritiene di non  poter
 allo  stato accogliere il ricorso nella sua domanda di rimborso sulla
 considerazione anche che pare dubbio che l'alienazione di immobili in
 ottemperanza a statuizioni di "divorzio" sia  attualmente  esente  da
 imposte,  d'altra  parte ritiene pertinente e congruo il riferimento,
 sul punto in  discussione,  ai  principi  costituzionali  che  paiono
 violati dalla normativa ordinaria.
    La Corte costituzionale nella sua sentenza 15 aprile 1992, n. 176,
 giustamente   pone   in   evidenza   le   profonde   analogie   e  la
 complementarieta' funzionale - riconosciute del  resto  dallo  stesso
 legislatore  -  dei due procedimenti, di separazione dei coniugi e di
 "divorzio",  procedimento   l'uno   e   l'altro   che   non   possono
 ragionevolmente essere diversificati sotto il profilo tributario.
    Non  e'  cosi'  comprensibile ne' giustificabile una disparita' di
 trattamento tra due analoghe situazioni che vedono  sia  i  separandi
 che  i  divorziandi,  normalmente in una identica condizione di gravi
 difficolta' economico-sociali.
    E' da considerare che l'art. 19 della legge 6 marzo 1987,  n.  74,
 sia  nella parte in cui non prevede le agevolazioni fiscali anche per
 la separazione coniugi - sia essa  consensuale  o  giudiziale  -  sia
 nella  parte in cui espressamente non prevede l'esenzione dai tributi
 di registro e connessi dei trasferimenti di  immobili  tra  le  parti
 (coniugi o ex coniugi) a seguito delle statuizioni economiche in sede
 di "divorzio" e separazione coniugi, palesemente violi l'art. 3 della
 Costituzione  sia  nel  primo comma, che' situazioni analoghe vengono
 diversamente  disciplinate  con   violazione   dell'eguaglianza   dei
 cittadini davanti alla legge, sia nel secondo comma, che' non vengono
 rimossi   gli  ostacoli  di  ordine  economico  e  sociale  di  fatto
 limitativi della  liberta'  ed  eguaglianza  dei  cittadini  medesimi
 oltreche'  del  pieno  sviluppo  della  loro  personalita';  cio'  in
 relazione agli artt. 24 della Costituzione che assicura  a  tutti  la
 possibilita'  di  agire  in  giudizio  a tutela dei propri diritti ed
 interessi legittimi.
    In contrario non  depone  l'obiezione  che  le  esenzioni  fiscali
 potrebbero portare a simulati divorzi e separazioni, perche' nel caso
 bene   potrebbe  il  legislatore  disporre  la  revoca  dei  benefici
 concessi.
    E'  auspicabile  invero un apposito intervento del legislatore che
 da una parte equipari del tutto separazione coniugi e divorzio da  un
 punto   di   vista   fiscale-tributario  e  che  altrimenti  dichiari
 espressamente  e  senza  equivoci  quali   siano   le   esenzioni   o
 facilitazioni fiscali per le due analoghe procedure.
    Comunque  sia  il  collegio ritiene opportuno rimettere alla Corte
 costituzionale il giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'art.
 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, nella parte in cui non estende le
 agevolazioni   fiscali  agli  atti  conseguenti  al  procedimento  di
 separazione dei coniugi, oltre che nella parte in  cui  espressamente
 non   prevede   l'esenzione  dell'imposta  di  registro,  ipotecaria,
 catastale ed Invim dei trasferimenti di  immobili  tra  le  parti  in
 osservanza delle condizioni di separazione o di "divorzio"; cio' come
 sopra espresso.