LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Ha pronunciato la seguente ordinanza. Premesso che il 28 marzo 1994 e' venuto in discussione il ricorso in epigrafe e che i ricorrenti hanno esposto e richiesto quanto segue. Il sig. Merlo Franco in adempimento all'obbligo assunto in sede di separazione consensuale omologata dal tribunale di Imperia, ha alienato alla moglie Gagliolo Giuliana, con atto notarile (notaio Cristiano Lavezzari di Imperia 15 aprile 1992, rep. 11175) un immobile sito in S. Lazzaro Reale (Imperia). Per la registrazione dell'atto citato presso l'ufficio del registro di Imperia in data 29 aprile 1992 al n. 874 sono state corrisposte L. 7.265.000 per imposte di registro, ipotecaria, catastale ed Invim. Lo stesso atto se conseguente a "divorzio" sarebbe stato invece esente da ogni imposizione come previsto dall'art. 19 della legge n. 74/1987. La Corte costituzionale con sentenza n. 176 del 15 aprile 1992 ha affermato la sostanziale identita' dei due procedimenti, di separazione e di "divorzio" estendendo cosi' implicitamente anche al primo procedimento tutte le esenzioni fiscali previste dalla legge per il secondo. E' stata presentata dai sigg. Merlo e Gagliolo in data 9 giugno 1992 domanda di restituzione di quanto corrisposto all'ufficio del registro di Imperia e innanzi al silenzio-rifiuto del citato ufficio e' stato proposto il presente gravame chiedendo, tra l'altro, che della questione venga investita la Corte costituzionale. Premesso altresi' che l'ufficio del registro di Imperia si oppone e chiede senz'altro la relazione del ricorso appellandosi alla lettera delle norme in vigore e al fatto che la citata sentenza della Corte costituzionale n. 176/1992 riguarda solamente l'art. 4 del d.P.R. n. 635/1972 sull'imposta ipotecaria. La commissione, cio' premesso, se da un lato ritiene di non poter allo stato accogliere il ricorso nella sua domanda di rimborso sulla considerazione anche che pare dubbio che l'alienazione di immobili in ottemperanza a statuizioni di "divorzio" sia attualmente esente da imposte, d'altra parte ritiene pertinente e congruo il riferimento, sul punto in discussione, ai principi costituzionali che paiono violati dalla normativa ordinaria. La Corte costituzionale nella sua sentenza 15 aprile 1992, n. 176, giustamente pone in evidenza le profonde analogie e la complementarieta' funzionale - riconosciute del resto dallo stesso legislatore - dei due procedimenti, di separazione dei coniugi e di "divorzio", procedimento l'uno e l'altro che non possono ragionevolmente essere diversificati sotto il profilo tributario. Non e' cosi' comprensibile ne' giustificabile una disparita' di trattamento tra due analoghe situazioni che vedono sia i separandi che i divorziandi, normalmente in una identica condizione di gravi difficolta' economico-sociali. E' da considerare che l'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, sia nella parte in cui non prevede le agevolazioni fiscali anche per la separazione coniugi - sia essa consensuale o giudiziale - sia nella parte in cui espressamente non prevede l'esenzione dai tributi di registro e connessi dei trasferimenti di immobili tra le parti (coniugi o ex coniugi) a seguito delle statuizioni economiche in sede di "divorzio" e separazione coniugi, palesemente violi l'art. 3 della Costituzione sia nel primo comma, che' situazioni analoghe vengono diversamente disciplinate con violazione dell'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, sia nel secondo comma, che' non vengono rimossi gli ostacoli di ordine economico e sociale di fatto limitativi della liberta' ed eguaglianza dei cittadini medesimi oltreche' del pieno sviluppo della loro personalita'; cio' in relazione agli artt. 24 della Costituzione che assicura a tutti la possibilita' di agire in giudizio a tutela dei propri diritti ed interessi legittimi. In contrario non depone l'obiezione che le esenzioni fiscali potrebbero portare a simulati divorzi e separazioni, perche' nel caso bene potrebbe il legislatore disporre la revoca dei benefici concessi. E' auspicabile invero un apposito intervento del legislatore che da una parte equipari del tutto separazione coniugi e divorzio da un punto di vista fiscale-tributario e che altrimenti dichiari espressamente e senza equivoci quali siano le esenzioni o facilitazioni fiscali per le due analoghe procedure. Comunque sia il collegio ritiene opportuno rimettere alla Corte costituzionale il giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, nella parte in cui non estende le agevolazioni fiscali agli atti conseguenti al procedimento di separazione dei coniugi, oltre che nella parte in cui espressamente non prevede l'esenzione dell'imposta di registro, ipotecaria, catastale ed Invim dei trasferimenti di immobili tra le parti in osservanza delle condizioni di separazione o di "divorzio"; cio' come sopra espresso.