IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa n. 6764/93 promossa da Conti Claudio col proc. dom. avv. Clemente contro Milansped S.a.s., col proc. dom. avv. Tracanella. Solleva d'ufficio la seguente eccezione di incostituzionalita' ritenendola rilevante e non manifestamente infondata. Ritiene il pretore che sia incostituzionale l'art. 429 del c.p.c. nella parte in cui prevede il cumulo di interessi e rivalutazione in quanto in contrasto col principio di ragionevolezza consacrato nell'art. 3 della Costituzione. Trattasi di un profilo diverso da quello sollevato da questo stesso pretore e rigettato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 207/1994, che anzi prende spunto proprio dalla citata decisione. La questione e' certamente rilevante in quanto nel presente giudizio il pretore e' chiamato a fare applicazione della invocata norma a fronte di una richiesta di condanna al pagamento di somma di denaro per crediti di lavoro. La questione appare poi non manifestamente infondata per le seguenti ragioni. La Corte costituzionale cit. rileva correttamente che numerose sono le peculiarita' che differenziano la disciplina dell'art. 429 dal diritto comune, oltre al cumulo di interessi e rivalutazione esaminato con la stessa pronuncia: liquidazione di ufficio del maggior danno senza bisogno .. di alcuna prova da parte del lavoratore; irrilevanza della .. colpa del debitore; decorrenza in ogni caso dal giorno della maturazione del credito, indipendentemente dai presupposti della (stessa) mora ex re di cui all'art. 1219 del c.c. Orbene rileva il pretore che cio' significa che svanisce ogni differenza tra interessi corrispettivi ex art. 1282 del c.c. e interessi moratori (ivi compreso il maggior danno da svalutazione monetaria) ex art. 429 del c.p.c. rimanendo invece in vigore la differenza tra art. 1282 del c.c. e art. 1224 del c.c. per la ragione inversa. Sarebbe quindi solo nominalistica la distinzione tra i predetti accessori e la qualificazione come risarcitori degli interessi ex art. 429 del c.p.c. costituirebbe una presunzione assoluta (riposante su una finzione legale) sicuramente illegittima perche' sprovvista dei requisiti della logicita' e della rispondenza alla comune esperienza altre volte evocata dalla stessa Corte costituzionale. Stando cosi' le cose sembra superata la distinzione operata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 207/1994 in commento tra godimento legittimo e godimento illegittimo di una somma di denaro, perche' in entrambe le ipotesi si tratterebbe di godimento legittimo non avendo senso alcuno continuare a ritenere la natura risarcitoria degli accessori ex art. 429 del c.p.c. dal momento che non e' ammessa, se si e' ben compreso, alcuna prova contraria sia del danno che della colpa. Se e' cosi' dovrebbe essere venuta meno la ragione che giustifica ancora per la sentenza n. 207/1994 della Corte costituzionale la differenza di trattamento tra art. 1284 del c.c. (nel nuovo testo) e art. 429 del c.p.c. mentre diventerebbero addirittura irrilevanti le differenze tra art. 1224 del c.c. e art. 429 del c.p.c. in quanto intercorrenti tra entita' non omogenee e quindi non confrontabili essendo gli uni interessi moratori e gli altri interessi corrispettivi. Dovrebbe quindi essere estesa anche ai crediti di lavoro e previdenziali (per questi ultimi ha gia' provveduto la legge n. 412/1991) la regola del non-cumulo tra interessi e rivalutazione, sulla base della misura degli interessi fissata al 10% dalla legge n. 353/1990.