IL PRETORE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nella  causa  n. 6764/93
 promossa da  Conti  Claudio  col  proc.  dom.  avv.  Clemente  contro
 Milansped S.a.s., col proc. dom. avv. Tracanella.
    Solleva  d'ufficio  la  seguente  eccezione di incostituzionalita'
 ritenendola rilevante e non manifestamente infondata.
    Ritiene il pretore che sia incostituzionale l'art. 429 del  c.p.c.
 nella  parte in cui prevede il cumulo di interessi e rivalutazione in
 quanto  in  contrasto  col  principio  di  ragionevolezza  consacrato
 nell'art. 3 della Costituzione.
    Trattasi  di  un  profilo  diverso  da  quello sollevato da questo
 stesso pretore e rigettato dalla Corte costituzionale con sentenza n.
 207/1994, che anzi prende spunto proprio dalla citata decisione.
    La questione  e'  certamente  rilevante  in  quanto  nel  presente
 giudizio  il  pretore  e' chiamato a fare applicazione della invocata
 norma a fronte di una richiesta di condanna al pagamento di somma  di
 denaro per crediti di lavoro.
    La  questione  appare  poi  non  manifestamente  infondata  per le
 seguenti ragioni.
    La Corte costituzionale cit.  rileva  correttamente  che  numerose
 sono  le  peculiarita'  che differenziano la disciplina dell'art. 429
 dal diritto comune, oltre al  cumulo  di  interessi  e  rivalutazione
 esaminato  con  la  stessa  pronuncia:  liquidazione  di  ufficio del
 maggior  danno  senza  bisogno  ..  di  alcuna  prova  da  parte  del
 lavoratore;  irrilevanza  della  .. colpa del debitore; decorrenza in
 ogni caso dal giorno della maturazione del credito, indipendentemente
 dai presupposti della (stessa) mora ex re di cui  all'art.  1219  del
 c.c.
    Orbene  rileva  il  pretore  che  cio' significa che svanisce ogni
 differenza tra interessi  corrispettivi  ex  art.  1282  del  c.c.  e
 interessi  moratori  (ivi  compreso  il maggior danno da svalutazione
 monetaria) ex art. 429 del  c.p.c.  rimanendo  invece  in  vigore  la
 differenza tra art. 1282 del c.c. e art. 1224 del c.c. per la ragione
 inversa.
    Sarebbe  quindi  solo  nominalistica la distinzione tra i predetti
 accessori e la qualificazione come  risarcitori  degli  interessi  ex
 art. 429 del c.p.c. costituirebbe una presunzione assoluta (riposante
 su  una  finzione  legale) sicuramente illegittima perche' sprovvista
 dei  requisiti  della  logicita'  e  della  rispondenza  alla  comune
 esperienza altre volte evocata dalla stessa Corte costituzionale.
    Stando  cosi' le cose sembra superata la distinzione operata dalla
 sentenza della Corte  costituzionale  n.  207/1994  in  commento  tra
 godimento  legittimo  e godimento illegittimo di una somma di denaro,
 perche' in entrambe le ipotesi si tratterebbe di godimento  legittimo
 non  avendo senso alcuno continuare a ritenere la natura risarcitoria
 degli accessori ex art.  429  del  c.p.c.  dal  momento  che  non  e'
 ammessa,  se si e' ben compreso, alcuna prova contraria sia del danno
 che della colpa.
    Se e' cosi' dovrebbe essere venuta meno la ragione che  giustifica
 ancora  per  la  sentenza  n.  207/1994 della Corte costituzionale la
 differenza di trattamento tra art. 1284 del c.c. (nel nuovo testo)  e
 art.  429 del c.p.c. mentre diventerebbero addirittura irrilevanti le
 differenze tra art. 1224 del c.c. e art. 429  del  c.p.c.  in  quanto
 intercorrenti  tra  entita'  non  omogenee e quindi non confrontabili
 essendo  gli  uni  interessi   moratori   e   gli   altri   interessi
 corrispettivi.
    Dovrebbe  quindi  essere  estesa  anche  ai  crediti  di  lavoro e
 previdenziali (per questi ultimi  ha  gia'  provveduto  la  legge  n.
 412/1991)  la  regola  del  non-cumulo tra interessi e rivalutazione,
 sulla base della misura degli interessi fissata al 10% dalla legge n.
 353/1990.