Ricorso  in  via  principale  della  regione Veneto, in persona del
 presidente della  giunta  regionale,  autorizzato  con  deliberazione
 della  giunta  del 12 luglio 1994 rappresentato e difeso dagli avv.ti
 G. Berti, R. Morra e Guido Viola, con  elezione  di  domicilio  nello
 studio  di  quest'ultimo  in  Roma, via N. Piccolomini, 34, contro il
 Presidente del Consiglio  dei  Ministri  (Avvocatura  generale  dello
 Stato)  per  la  dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli
 artt. 1 e 2  del  d.l.  15  giugno  1994,  n.  377,  convertito  con
 modificazioni  nella  legge  8  agosto 1994, n. 497, pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 1994, n. 188,  recante  disposizioni
 urgenti   per   fronteggiare  gli  incendi  boschivi  sul  territorio
 nazionale.
                               F A T T O
    Il presente ricorso viene proposto nei confronti  della  legge  di
 conversione  del  d.l.  n.  377/1994,  gia' impugnato avanti codesta
 Ecc.ma Corte con ricorso notificato il 14 luglio  1994  e  depositato
 col  n. 51/1994. Le integrazioni apportate dalla legge di conversione
 non intaccano le disposizioni del decreto legge  gia'  fatte  oggetto
 del  precedente  ricorso,  limitandosi  a corredarle sotto profili di
 mezzi tecnici e finanziari, e a precisarne  la  finalizzazione  (art.
 1).
    Le disposizioni normative impugnate hanno per oggetto l'erogazione
 di   somme  nei  confronti  del  Ministero  delle  risorse  agricole,
 alimentari e forestali e del corpo nazionale  vigili  del  fuoco  per
 fronteggiare  "le gravi situazioni di pericolo e di danno a persone o
 cose connesse con gli incendi boschivi sul territorio nazionale".
    Complessivamente la somma a spendere e' di 65 miliardi per  l'anno
 1994.
    Nella  lett.  b)  del  secondo  comma  dell'art. 1 e' previsto che
 trenta miliardi dei sessantacinque  stanziati  siano  destinati  alle
 esigenze  del  Ministero  delle  risorse agricole, articolati in modo
 piuttosto generico con riferimento a una  gestione  degli  aeromobili
 antincendio,  degli  elicotteri,  dei  centri  operativi  e  stazioni
 forestali  A.I.B.   nonche'   al   potenziamento   delle   strutture,
 attrezzature,   equipaggiamenti  e  mezzi  terrestri,  e  infine  "al
 reclutamento di  operatori  antincendio  volontari  nelle  regioni  a
 statuto   ordinario,  da  distribuire  in  relazione  alla  superfice
 terrestre, alla superfice forestale e a  quella  percorsa  dal  fuoco
 come media dell'ultimo triennio". Nella lett. c) dello stesso art. 1,
 secondo  comma, risulta la destinazione di cinque miliardi "all'avvio
 di un piano  di  rilevamento  degli  incendi,  che  sara'  realizzato
 d'intesa  fra  il  Ministero  delle  risorse  agricole e il Ministero
 dell'ambiente mediante sistemi aventi requisiti  di  rapidita'  e  di
 rilocabilita'   nell'ambito   dei  parchi  nazionali,  delle  riserve
 naturali a rischio e nelle altre aree ad elevato pregio naturalistico
 ed ambientale a rischio".
    Degli operatori antincendio volontari si occupa altresi' anche  il
 secondo  comma  dell'art.  2  per  confermare la gratuita' delle loro
 prestazioni   e   garantirne   l'equipaggiamento   e   la   copertura
 assicurativa.  La  loro selezione infine e la decisione circa il loro
 impiego, sempre per quanto previsto nel secondo  comma  dell'art.  2,
 sono attribuite alla competenza del Corpo forestale dello Stato. Cio'
 pone  in  evidenza tra l'altro che il richiamo alle regioni a statuto
 ordinario alla lett. b) dell'art. 1 e' finalizzata  esclusivamente  a
 coinvolgere  le  regioni  medesime  come  meri enti di erogazione del
 finanziamento  statale  relativo  al  reclutamento  degli   operatori
 volontari.
    A   parte   queste   specifiche   previsioni,   i   due   articoli
 dell'impugnato atto normativo  del  Governo  si  pongono  nella  loro
 interezza  in  contrasto  con la garanzia delle competenze regionali:
 non tengono conto non solo della competenza in materia di agricoltura
 e foreste garantita dall'art.  117  della  Costituzione,  ma  neppure
 delle   specifiche   previsioni   legislative  relative  al  servizio
 antincendi nei boschi, emanate dallo Stato  per  attuare  il  riparto
 delle  competenze  tra  Stato  e  regioni,  e  dalle  quali  si  trae
 agevolmente la linea di confine tra  l'interesse  nazionale,  con  le
 connesse esigenze di uniformita', e la competenza regionale. Colpisce
 il  fatto  che  il  Governo  intervenga in un settore abbondantemente
 disciplinato sotto il profilo della competenza regionale, come se  la
 motivazione del finanziamento lo assolvesse dall'obbligo del rispetto
 delle  competenze e del necessario rapporto collaborativo tra Stato e
 regioni.
                             D I R I T T O
    Violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione  in  relazione
 all'art.  69,  terzo  comma,  del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, alla
 legge 1 marzo 1975, n. 47 (difesa dei  boschi  dagli  incendi),  alla
 legge  4  dicembre  1993,  n.  491  (riordino competenze regionali in
 materia agricola e forestale e istituzione del nuovo Ministero  delle
 risorse  agricole,  alimentari e forestali), al d.P.R. 15 marzo 1994,
 n.  197  (regolamento  circa  l'organizzazione  del  Ministero  delle
 risorse agricole), e infine alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge
 quadro sulle aree protette).
    Il  decreto-legge  impugnato cade, con effetto stravolgente, in un
 quadro di competenze gia' sufficientemente delineato in coerenza  con
 la  competenza  regionale,  come  competenza generale e principale in
 materia di foreste. La legge n. 491/1993, soppressiva  del  Ministero
 dell'agricoltura   e  foreste  ha  appunto  delineato  la  competenza
 regionale in materia in termini di generalita' e di residualita', con
 la conseguenza che le competenze riconosciute  allo  Stato  non  solo
 appaiono  definite in termini di specialita', ma vogliono che la loro
 attuazione  non  possa  non  avvenire  nel  rispetto  della  generale
 competenza   regionale   e   quindi   con   specifiche  modalita'  di
 coordinazione con tale competenza.
    Il Ministero della risorse agricole e' stato costituito  per  vero
 sulla  piattaforma  di  una  generale traslazione delle competenze in
 materia alle regioni. Tra le competenze gia' attribuite alle  regioni
 dal  d.P.R.  n.  616/1977  era  espressamente  contenuto il complesso
 normativo e organizzativo riguardante  la  difesa  dei  boschi  dagli
 incendi;  in pratica, erano state trasferite alle regioni le funzioni
 individuate dalla legge n. 47/1975 dedicata in  modo  specifico  alla
 difesa dei boschi dagli incendi. Gia' questa legge aveva impostato la
 difesa  degli  incendi su piani regionali e interregionali, con ampio
 riconoscimento quindi della capacita' regionale in materia.  In  ogni
 caso,  anche  la'  dove  lo  Stato manteneva delle competenze, queste
 dovevano  essere  esercitate  in  collaborazione   con   le   regioni
 interessate,  il  che ovviamente si armonizzava con la pianificazione
 regionale della difesa dagli incendi boschivi (artt. 4 e  6).  L'art.
 69,  terzo  comma,  del  d.P.R.  n.  616/1977 aveva comunque posto il
 principio secondo il quale, restando ferma la competenza dello  Stato
 in  ordine  all'organizzazione  e  gestione  del  servizio  aereo  di
 spegnimento degli  incendi,  questa  competenza  dovesse  esercitarsi
 d'intesa  con  le  regioni,  tanto  piu'  che  queste  ultime debbono
 provvedere a costituire servizi antincendi, proprio  sulla  base  dei
 piani da esse stesse predisposti.
    Il  regolamento  contenuto  nel  d.P.R.  15  marzo 1994, n. 197, e
 recante norme di organizzazione del  nuovo  Ministero  delle  risorse
 agricole   dichiara   ripetutamente   la  salvezza  delle  competenze
 regionali e non affronta neppure il settore del servizio antincendi.
    In questa situazione normativa appare subito che il  decreto-legge
 impugnato,  sia pure nei limiti del proprio oggetto che e' in realta'
 il finanziamento del servizi di spegnimento, deborda  ampiamente  dai
 confini  della  potesta'  statale  e si basa sulla negazione non solo
 delle competenze regionali quali emergono sia dalla legge n.  47/1975
 sia  dal  d.P.R.  n.  616/1977,  sia  infine  dall'art. 1 della legge
 istitutiva del Ministero, ma anche di quella norma essenziale che  e'
 data dalla cooperazione con le regioni, come principio cardine in una
 materia  caratterizzata ormai dalla competenza generale delle regioni
 stesse.
    Anche ammesso che il servizio di difesa dagli incendi  nei  boschi
 mediante  l'impiego  di  aerei  e  di  elicotteri  evochi un'esigenza
 unitaria e si collochi quindi  sul  piano  dell'interesse  nazionale,
 cio'  non  potrebbe  mai  venire  concepito e disciplinato in termini
 derogatorii  rispetto  alla  predominante  funzione  regionale.  Deve
 tenersi  presente  che  alla  stregua  dell'art. 69, terzo comma, del
 d.P.R. n. 616/1977, le regioni sono state investite  dello  specifico
 compito di costituire servizi antincendi boschivi, e che alla stregua
 della stessa disposizione l'esercizio della competenza dello Stato in
 ordine  al  servizio aereo di spegnimento degli incendi e all'impiego
 di vigili del fuoco vuole espressamente l'intesa con le regioni.  Fra
 le  competenze  ora  attribuite  al  nuovo  Ministero  delle  risorse
 agricole, alimentari e forestali non si trova nulla  in  ordine  alla
 difesa  dagli  incendi  boschivi:  il  che  conferisce  risalto  alla
 conservazione della competenza regionale anche in questa materia.
    Il decreto impugnato si rivolge in modo netto e dichiarato solo al
 Ministero,  e  pertanto,  sia  pure  in  aderenza  alla  funzione  di
 finanziamento cui le sue disposizioni sono rivolte, esso ridisegna la
 materia  della  difesa  dagli  incendi,  estraniando completamente da
 questa proprio le regioni. Alla lett. b) del secondo comma  dell'art.
 1,  nel momento in cui si prevede l'erogazione di trenta miliardi, il
 Ministero delle  risorse  agricole,  alimentari  e  forestali  appare
 infatti  delineato  come  organo  di  imputazione  anche  dei  centri
 operativi A.I.B.  e  di  tutta  l'organizzazione  occorrente  a  tali
 centri,  e  cioe'  delle  strutture,  dell'acquisto dei mezzi e delle
 attrezzature, degli equipaggiamenti, del reclutamento degli operatori
 antincendio volontari; e le regioni sono nominate,  con  un  evidente
 intento  svalutativo  e  quasi  per allontanarne ogni pretesa attiva,
 solo come sede territoriale o come ubicazione di questi  servizi:  al
 contrario,   la   competenza   in  ordine  ai  servizi  stessi,  gia'
 disciplinati dalla legge n. 47/1975, e' stata trasferita, come detto,
 alle regioni con il d.P.R. n. 616/1977.
    Anche le squadre di volontari rientrano quindi nell'organizzazione
 di competenza regionale, non risultando  essere  state  distratte  da
 questa  competenza in occasione del trasferimento di cui al d.P.R. n.
 616/1977. L'art. 7 della legge n. 47/1975 si riferisce non solo  alla
 mobilitazione  di  volontari,  la  cui preparazione pure compete alle
 regioni,  ma  anche  alla   razionale   utilizzazione   delle   opere
 predisposte  alla  stregua  dell'art.  3  della stessa legge: solo il
 servizio aereo di  spegnimento  e  l'impiego  dei  vigili  del  fuoco
 restavano  di  competenza  statale.  L'aver  messo  insieme servizi a
 diversa collocazione organizzativa, prescindendo completamente  dalla
 competenza riservata alla regione, e' mezzo evidente di violazione di
 questa competenza.
    Ugualmente  dicasi  per  il  piano  di  rilevamento  degli incendi
 previsto alla lett. c),  secondo  comma,  dell'art.  1,  dove  sembra
 addirittura volersi distruggere la competenza regionale, in quanto la
 realizzazione  del  piano di rilevamento degli incendi e' configurato
 come frutto di un'intesa non con le  regioni,  ma  fra  il  Ministero
 delle  risorse  agricole e il Ministero dell'ambiente: anche a questo
 proposito,  si  deve  far  riferimento  alla  citata  normazione   di
 attuazione  delle  competenze regionali, dove la pianificazione della
 difesa dagli incendi, ancor prima  del  trasferimento  della  materia
 alle regioni, includeva espressamente la collaborazione delle regioni
 (art. 6 della legge n. 47/1975).
    Ulteriore  violazione  della  competenza regionale si rinviene nel
 secondo comma dell'art. 2, che distrae dall'ambito della  regione  la
 selezione  e l'impiego degli operatori antincendi volontari: funzioni
 queste trasferite appunto alle regioni dal d.P.R. n.  616/1977  (art.
 69, terzo comma).
    Altrettanto  si  rileva  in  ordine all'invasione della competenza
 regionale che emerge dalla seconda parte della lett. c)  del  secondo
 comma  dell'art.  1,  dove  si  pone  un collegamento tra il piano di
 rilevamento degli incendi e i parchi, le riserve naturali e "le altre
 aree  ad elevato pregio naturalistico e culturale a rischio". Anche a
 questo  riguardo  la  proposizione  appare  composta   in   modo   da
 comprendere  oggetti  diversi  o  diversamente  qualificabili al solo
 scopo di mettere in  piedi  una  struttura  statale,  e  scartare  le
 regioni.  E'  appena  il caso di osservare che per le aree ad elevato
 pregio naturalistico l'opera di difesa dagli incendi e' di competenza
 regionale, anche per la  ragione  che  la  loro  individuazione,  con
 l'emanazione  di  specifiche  normative  di protezione, e' appunto di
 competenza regionale ai sensi della legge 6  dicembre  1991,  n.  394
 (artt. 2, 22, 23, 25, 26, quest'ultimo in fase di coordinamento degli
 interventi, e 27 sulla vigilanza e sorveglianza).
    In  conclusione, sul presupposto del pieno disconoscimento di ogni
 principio di cooperazione  e  di  collaborazione,  anzi  di  doverosa
 intesa  tra  Stato  e  regione in materia di difesa dagli incendi nei
 boschi  (principio  cooperativo  ora  costantemente  affermato  dalla
 giurisprudenza  di  codesta  ecc.ma Corte: di recente, sent. 26 marzo
 1993, n. 109), si vuole incidere, quasi profittando  della  finalita'
 di  finanziamento  del  testo  normativo,  in  specifiche  competenze
 attribuite alle regioni. Il solo principio  costituzionale  di  leale
 cooperazione condanna ogni atto normativo statale che, attraverso una
 disposizione  di  finanziamento,  o  approfittando  di  quest'ultima,
 trasgredisca o diminuisca le competenze regionali.  Solo  un'adeguata
 forma   di   raccordo   Stato-regioni  ne  consentirebbe  infatti  la
 salvaguardia. Nella specie, come detto, si e' operato addirittura  in
 senso   contrario,   adottando   il  finanziamento  come  veicolo  di
 stravolgimento delle competenze o di illecita intrusione in esse.