IL PRETORE
    Sciogliendo la riserva di cui al verbale 5 luglio 1994;
    Rilevato  che Andriani Giuseppe, con ricorso depositato in data 14
 febbraio 1991, ha chiesto  che  il  pretore  dichiarasse  non  dovuta
 all'I.N.P.S.  la  somma  di  L.  1.663.666, indebitamente percepite a
 titolo di trattamento straordinario di integrazione salariale per  il
 periodo  8  febbraio  1989-31 marzo 1989, e condannasse l'I.N.P.S. ad
 erogare  le  somme  dovute  a  titolo  di  C.I.G.S.  per  il  periodo
 successivo al marzo, fino al dicembre 1989;
    Rilevato  altresi' che la restituzione era stata chiesta in quanto
 l'Andriani solo in data 11 marzo 1989 aveva  comunicato  all'istituto
 di  aver  prestato  attivita' lavorativa saltuaria come insegnante di
 topografia alle dipendenze dell'E.N.A.I.P. di Tarquinia  dal  gennaio
 1989,   onde  l'istituto  aveva  revocato  il  trattamento  ai  sensi
 dell'art. 8, quinto comma, della legge n. 160/1988;
    Rilevato che la tesi dell'I.N.P.S. e' fondata, atteso che la norma
 citata prevede espressamente la decadenza dal diritto nel caso in cui
 il lavoratore non abbia dato  preventiva  comunicazione  all'istituto
 dello svolgimento di attivita' lavorativa;
    Ritenuto  che  non possono essere accolte le tesi del ricorrente -
 il quale osserva che il rapporto di lavoro e' durato per soli  cinque
 giorni  e  che,  avendo  dubbi  per  tale  motivo  circa l'obbligo di
 comunicazione, si era  rivolto  all'I.N.P.S.  per  informazioni,  non
 ricevendo che una risposta interlocutoria - in quanto la norma citata
 non  distingue ne' in ragione dell'entita' dell'attivita' lavorativa,
 ne' dello stato soggettivo del lavoratore interessato;
    Ritenuto  inoltre  che,  atteso  il  disposto della norma e il suo
 carattere sanzionatorio, non puo' avere rilevanza  il  fatto  che  il
 ricorrente  ha  dato  la  possibilita' all'I.N.P.S. di detrarre dalla
 somma dovuta per C.I.G.S. gli importi corrispondenti alle giornate di
 lavoro  effettuate  (norma  citata,  quarto  comma)  in   quanto   la
 liquidazione  e'  avvenuta nel luglio 1989, ben dopo la comunicazione
 dell'11 marzo;
    Ritenuto pertanto che la domanda dovrebbe essere respinta;
    Ritenuto  che  deve  essere  sollevata,  d'ufficio,  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dall'art. 8, quinto comma, del d.l. 21
 marzo 1988, n. 86, convertito in legge n. 160/1988;
    Considerato che la questione e' rilevante ai  fini  del  decidere,
 atteso  che  l'applicazione  della  norma impugnata determinerebbe il
 rigetto della domanda, che dovrebbe invece essere accolta  ove  fosse
 dichiarata l'illegittimita' della norma anzidetta;
    Considerato  che  la  questione  suddetta  non  e'  manifestamente
 infondata in quanto:
       a) v'e' contrasto con l'art. 3 della Costituzione, poiche' sono
 disciplinate in modo identico  situazioni  ben  diverse:  quella  del
 lavoratore  beneficiario  di  trattamento di C.I.G.S. che si rioccupa
 stabilmente, e  che  giustamente  perde  il  diritto  al  trattamento
 predetto,  e  quella  del  lavoratore  che  perde  ugualmente in modo
 definitivo il predetto diritto (nel caso di specie per quasi un anno)
 pur  essendosi  occupato  per  un  solo  brevissimo  periodo  (cinque
 giorni);
       b)  v'e'  contrasto  con  lo  stesso art. 3 della Costituzione,
 sotto il profilo delle razionalita',  poiche'  la  stessa  gravissima
 sanzione  (perdite  del  trattamento  di  C.I.G.S.)  e' comminata per
 comportamenti di gravita' assai diversa, non  distinguendo  la  norma
 tra  omissione  e  ritardo della comunicazione, ne' tra comunicazione
 che non consenta  oppure  consenta  (come  nel  caso  di  specie)  la
 tempestiva   detrazione   delle   giornate   lavorative,  ne'  infine
 consentendo la valutazione  dello  stato  soggettivo  del  lavoratore
 interessato;
       c)   v'e'   contrasto  con  l'art.  33,  secondo  comma,  della
 Costituzione poiche' per un periodo piu' o meno lungo  (nel  caso  di
 specie  oltre  dieci  mesi)  il  lavoratore  viene  privato  di mezzi
 adeguati alle sue necessita' di vita;
       d)  vanno  infine  considerate  le   osservazioni   tutte,   da
 intendersi   qui   integralmente   trascritte,   svolte  dalla  Corte
 costituzionale con la sentenza 26 gennaio 1988, n. 78, con la  quale,
 proprio sotto il profilo dell'irrazionalita' della sanzione, che lede
 gravemente  il  diritto  all'assicurazione  di  mezzi  adeguati  alle
 necessita' di vita, e' stata dichiarata l'illegittimita' dell'art. 5,
 quattordicesimo comma, del d.l. n. 483/1988, convertito nella  legge
 11 novembre 1933, n. 636;