IL PRETORE Sciogliendo la riserva di cui al verbale 5 luglio 1994; Rilevato che Andriani Giuseppe, con ricorso depositato in data 14 febbraio 1991, ha chiesto che il pretore dichiarasse non dovuta all'I.N.P.S. la somma di L. 1.663.666, indebitamente percepite a titolo di trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo 8 febbraio 1989-31 marzo 1989, e condannasse l'I.N.P.S. ad erogare le somme dovute a titolo di C.I.G.S. per il periodo successivo al marzo, fino al dicembre 1989; Rilevato altresi' che la restituzione era stata chiesta in quanto l'Andriani solo in data 11 marzo 1989 aveva comunicato all'istituto di aver prestato attivita' lavorativa saltuaria come insegnante di topografia alle dipendenze dell'E.N.A.I.P. di Tarquinia dal gennaio 1989, onde l'istituto aveva revocato il trattamento ai sensi dell'art. 8, quinto comma, della legge n. 160/1988; Rilevato che la tesi dell'I.N.P.S. e' fondata, atteso che la norma citata prevede espressamente la decadenza dal diritto nel caso in cui il lavoratore non abbia dato preventiva comunicazione all'istituto dello svolgimento di attivita' lavorativa; Ritenuto che non possono essere accolte le tesi del ricorrente - il quale osserva che il rapporto di lavoro e' durato per soli cinque giorni e che, avendo dubbi per tale motivo circa l'obbligo di comunicazione, si era rivolto all'I.N.P.S. per informazioni, non ricevendo che una risposta interlocutoria - in quanto la norma citata non distingue ne' in ragione dell'entita' dell'attivita' lavorativa, ne' dello stato soggettivo del lavoratore interessato; Ritenuto inoltre che, atteso il disposto della norma e il suo carattere sanzionatorio, non puo' avere rilevanza il fatto che il ricorrente ha dato la possibilita' all'I.N.P.S. di detrarre dalla somma dovuta per C.I.G.S. gli importi corrispondenti alle giornate di lavoro effettuate (norma citata, quarto comma) in quanto la liquidazione e' avvenuta nel luglio 1989, ben dopo la comunicazione dell'11 marzo; Ritenuto pertanto che la domanda dovrebbe essere respinta; Ritenuto che deve essere sollevata, d'ufficio, questione di legittimita' costituzionale dall'art. 8, quinto comma, del d.l. 21 marzo 1988, n. 86, convertito in legge n. 160/1988; Considerato che la questione e' rilevante ai fini del decidere, atteso che l'applicazione della norma impugnata determinerebbe il rigetto della domanda, che dovrebbe invece essere accolta ove fosse dichiarata l'illegittimita' della norma anzidetta; Considerato che la questione suddetta non e' manifestamente infondata in quanto: a) v'e' contrasto con l'art. 3 della Costituzione, poiche' sono disciplinate in modo identico situazioni ben diverse: quella del lavoratore beneficiario di trattamento di C.I.G.S. che si rioccupa stabilmente, e che giustamente perde il diritto al trattamento predetto, e quella del lavoratore che perde ugualmente in modo definitivo il predetto diritto (nel caso di specie per quasi un anno) pur essendosi occupato per un solo brevissimo periodo (cinque giorni); b) v'e' contrasto con lo stesso art. 3 della Costituzione, sotto il profilo delle razionalita', poiche' la stessa gravissima sanzione (perdite del trattamento di C.I.G.S.) e' comminata per comportamenti di gravita' assai diversa, non distinguendo la norma tra omissione e ritardo della comunicazione, ne' tra comunicazione che non consenta oppure consenta (come nel caso di specie) la tempestiva detrazione delle giornate lavorative, ne' infine consentendo la valutazione dello stato soggettivo del lavoratore interessato; c) v'e' contrasto con l'art. 33, secondo comma, della Costituzione poiche' per un periodo piu' o meno lungo (nel caso di specie oltre dieci mesi) il lavoratore viene privato di mezzi adeguati alle sue necessita' di vita; d) vanno infine considerate le osservazioni tutte, da intendersi qui integralmente trascritte, svolte dalla Corte costituzionale con la sentenza 26 gennaio 1988, n. 78, con la quale, proprio sotto il profilo dell'irrazionalita' della sanzione, che lede gravemente il diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle necessita' di vita, e' stata dichiarata l'illegittimita' dell'art. 5, quattordicesimo comma, del d.l. n. 483/1988, convertito nella legge 11 novembre 1933, n. 636;