Ricorso per conflitto di attribuzioni del Presidente del  Consiglio
 dei  Ministri,  giusta  delibera  del  Consiglio  dei  Ministri del 6
 settembre  1994,  rappresentato  e  difeso  ex  lege  dall'Avvocatura
 generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi,
 n.  12,  domicilia,  contro  la  provincia di Bolzano, in persona del
 presidente della giunta provinciale pro-tempore,  per  l'annullamento
 del  decreto  del presidente della giunta della provincia autonoma di
 Bolzano 28 giugno 1994, n. 23, n.  6,  recante  "Regolamento  per  il
 recepimento  delle  norme  risultanti  dalla  disciplina dell'accordo
 intercompartimentale relativo al triennio 1994-96  per  il  personale
 della   provincia   di  Bolzano,  enti  da  essa  dipendenti,  comuni
 comprensoriali e dei comuni della provincia di Bolzano" per contrasto
 con gli artt. 15, 17, 18 e 19 del d.lgs. 10 novembre 1993, n. 470.
    1. - Nel supplemento ordinario n. 3 del bollettino ufficiale della
 regione Trentino-Alto Adige del 12  luglio  1994,  n.  31,  e'  stato
 pubblicato  il  decreto  della  giunta  della provincia di Bolzano 28
 giugno 1994, n. 23, recante "Regolamento  per  il  recepimento  delle
 norme  risultanti  dalla disciplina dell'accordo intercompartimentale
 relativo al triennio 1994-96 per  il  personale  della  provincia  di
 Bolzano,  enti da essa dipendenti, comuni comprensoriali e dei comuni
 della provincia di Bolzano".
    Il provvedimento e' stato emanato sulla base di  una  legislazione
 provinciale (e regionale: quest'ultima per il personale dei comuni ed
 i  loro  consorzi)  che  non  e'  stata  adeguata  alla  legislazione
 nazionale costituita dalla legge di delega 23 ottobre 1992, n. 421, e
 dal  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e  successive
 modifiche.
    Piu'  esattamente,  l'art. 15 del d.lgs. 10 novembre 1993, n. 470,
 che modifica l'art. 45 del d.lgs. n. 29/1993, prevede una particolare
 procedura per pervenire ai contratti collettivi del pubblico impiego:
 ivi e' disposto, fra l'altro, l'intervento di un organismo  istituito
 dallo  stesso d.lgs., l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
 pubbliche amministrazioni  -  comunemente  conosciuta  come  Aran.  I
 contratti  dei comparti di contrattazione del personale provinciale e
 comunale  devono,  pertanto,  essere  preceduti   da   un   contratto
 collettivo  nazionale  di  comparto  stipulato tra detta Agenzia e le
 organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
    In base a tali disposizioni, nel mese  di  aprile  u.s.  e'  stato
 stipulato  tra  l'Aran  e  le  organizzazioni sindacali un protocollo
 d'intesa sulla "struttura e  sulle  sequenze  tematiche  per  l'avvio
 delle trattative, nonche' sui presupposti per l'indennita' di vacanza
 contrattuale".  Detto  accordo venne approvato con d.P.C.M. 28 aprile
 1924 (che prendeva atto, fra l'altro, dell'intesa intercorsa  con  la
 conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome).
    In  esso veniva definita la "sequenza tematica" - e cioe' venivano
 indicate le varie fasi attraverso le  quali  si  doveva  passare  per
 pervenire all'accordo finale -.
    In  relazione alla prima fase, da un lato dovevano essere iniziate
 le trattative per "l'accordo  quadro",  dall'altro,  contestualmente,
 per  guadagnare  tempo,  dovevano  essere  iniziate  a  loro volta le
 trattative per il comparto  del  personale  regionale  e  degli  enti
 locali  (naturalmente  queste  ultime  si sarebbero potute concludere
 solo dopo la stipula dell'accordo quadro, tenendo conto  delle  rela-
 tive risultanze).
    Nel  frattempo,  il  protocollo  d'intesa, per il mese di aprile e
 seguenti, nelle more della  complessa  contrattazione,  stabiliva  di
 riconoscere  l'esistenza dei presupposti per la corresponsione di una
 "indennita' di vacanza contrattuale".
    Il complesso procedimento in esame,  disciplinato  dal  d.lgs.  n.
 470/1993  (in  modifica  dell'art.  45  del  d.lgs.  n.  29/1993)  ha
 evidentemente per suo scopo principale quello del contenimento  della
 spesa pubblica del personale regionale e degli enti locali in genere.
 Come   si  e'  visto,  tale  scopo  viene  conseguito  attraverso  la
 previsione di un procedimento centralizzato,  riservato  allo  Stato,
 per  il  concordamento  e la definizione del trattamento economico in
 questione. Il procedimento, invero, da un lato consente di  pervenire
 ad   un   trattamento  economico  uniforme  su  tutto  il  territorio
 nazionale, dall'altro pone le basi per il  contenimento  della  spesa
 pubblica   evitando   sempre  possibili  "fughe  in  avanti"  di  una
 contrattazione in sede locale, dovute a sollecitazioni  di  potentati
 locali di varia estrazione.
    2.  -  A  questo  sistema la provincia autonoma di Bolzano avrebbe
 dovuto adeguare la propria legislazione  ai  sensi  dell'art.  2  del
 d.lgs.  16  marzo 1992, n. 226, cosa che non ha fatto nei termini ivi
 contemplati.
    In conseguenza di cio', il Presidente del Consiglio  dei  Ministri
 ha proposto ricorso a codesta ecc.ma Corte per il mancato adeguamento
 (ricorso  notificato  il  19  agosto  1994,  depositato nei termini e
 quindi pendente) in base a delibera del Consiglio dei Ministri del  5
 agosto.
    La  legislazione  nazionale  -  si  notava  in  quel  ricorso - e'
 costituita dai d.lgs. 10 novembre 1993, n. 470, e 23  dicembre  1993,
 n.  546,  che, nel modificare il d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, hanno
 ridisciplinato la quasi totalita' degli articoli: in particolare  gli
 articoli relativi alla contrattazione sindacale sono stati dichiarati
 dalla  legge  "norme  fondamentali di riforma economico sociale" e ad
 essi la legislazione provinciale non si e' adeguata.
    3. - Orbene, in conseguenza dell'esito - scontato - che  avra'  il
 cointeso  giudizio  di  mancato  adeguamento  (ma  comunque  anche  a
 prescindere da tale esito) e' evidente come la provincia  di  Bolzano
 con  l'adozione del decreto in questa sede impugnato ha travalicato i
 limiti della propria competenza, invadendo quella statale.
    Essa, invero, non solo in via generale non ha adeguato la  propria
 legislazione,  ma  anzi,  in  nella  specifica fattispecie che ora ci
 occupa con il decreto impugnato ha recepito  le  clausole  risultanti
 dall'accordo intercompartimentale relativo al triennio 1994-96 per il
 personale regionale e degli enti locali, stipulato in sede locale.
    In  considerazione  di  cio'  un grave vulnus e' stato arrecato al
 principio della uniformita' del trattamento economico  del  personale
 degli  enti  pubblici su tutto il territorio nazionale e, quel che e'
 peggio, e' stato arrecato un grave vulnus al fine che  si  prefiggeva
 tale  prinipio  e  cioe'  il contenimento delle spese correnti per il
 personale del comparto pubblico.
    Per la legislazione  cui  la  provincia  autonoma  avrebbe  dovuto
 adeguarsi - recante "norme fondamentali di riforma economico sociale"
 e  prima  ancora  "principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della
 Costituzione" - le competenze decisionali in materia del  trattamento
 economico  del  personale  degli  enti  locali (compreso il personale
 regionale) sono riservate allo Stato: provvedimenti delle regioni che
 invadano  tale  competenza   esclusiva   sono   irrimediabilmente   e
 sicuramente adottati in carenza di competenza.
    4.  -  Nel  caso specifico il presidente della giunta provinciale,
 anziche' recepire con un proprio decreto il predetto accordo, avrebbe
 dovuto negare efficacia allo  stesso,  considerato  che  il  medesimo
 comporta oneri finanziari dovuti ad aumenti retributivi.
    Di  piu':  oltre  a  esorbitare  dai  propri limiti di competenza,
 l'atto impugnato introduce un'illegittima disparita'  di  trattamento
 fra   i   dipendenti  pubblici,  in  contrasto  con  l'art.  3  della
 Costituzione e  viola  l'art.  2  della  Costituzione,  impedendo  il
 concorso di tutti al soddisfacimento dei doveri di solidarieta'.
    E,  infine e soprattutto, si ripete, interferisce gravemente con i
 poteri di governo concernenti la direzione  della  politica  generale
 del paese (art. 95 della Costituzione).
    5.  -  Piace ricordare, al riguardo, che il decreto in questa sede
 impugnato si trova nella stessa situazione del decreto  della  giunta
 provinciale  di Bolzano 1 febbraio 1993 - che recava: "Regolamento di
 recepimento  delle  norme  risultanti   dalla   disciplina   prevista
 dall'accordo intercompartimentale relativo al triennio 1991-93 per il
 personale  della  provincia  autonoma di Bolzano e degli enti da essa
 dipendenti" - che fu impugnato dal Presidente del  Consiglio  perche'
 in  contrasto  con  la  legislazione  nazionale  (d.l.  n.  384/1992
 convertito  in  legge  n.  438/1992)  che,  anch'essa  doveva  essere
 recepita  dalla  legislazione  provinciale  in  forza dell'art. 2 del
 d.lgs. n. 266/1992.
    Codesta ecc.ma Corte ha annullato tale provvedimento con  sentenza
 31  dicembre  1993,  n.  497,  in  accoglimento  del ricorso di parte
 statale (e' appena il caso di ricordare anche che la stessa Corte con
 la precedente  coeva  sentenza  n.  496/1993  aveva  riconosciuto  la
 illegittimita'  costituzionale  della  legislazione  provinciale  non
 adeguata, in base alla quale l'atto era stato emanato).