IL PRETORE Ha pronunziato la seguente ordinanza nel procedimento civile n. 1094/94 r.g. Pretura di Lecce, avente ad oggetto sospensione dei ruoli esattoriali per entrate non tributarie, promosso dall'amministratore pro-tempore del Condominio D'Amore, corrente in Lecce alla via D'Amore n. 2, nonche' dai sigg. Cillo Claudio e Rossena Giovanni, rappresentati e difesi dagli avv. Giovanni Rossena e dal dott. proc. Claudio Cillo, giusta mandato a margine del ricorso, ricorrenti, contro l'Ente autonomo acquedotto pugliese, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Ottomano, resistente. RILEVATO IN FATTO Con ricorso depositato in Cancelleria il 17 maggio 1994 l'amministratore pro-tempore del Condominio D'Amore ed i sigg. Cillo Claudio e Rossena Giovanni, esponevano: 1) che in data 9 ottobre 1992, senza alcun preavviso, l'Ente autonomo acquedotto pugliese, aveva proceduto alla sostituzione del contatore per il consumo dell'acqua installato presso il condominio ricorrente per una asserita illeggibilita' del contatore stesso; 2) che nell'occasione l'utente non era stato posto in condizione di verificare ne' la lettura finale del contatore rimosso (essendo lo stesso risultato illeggibile), ne' la lettura iniziale del nuovo contatore installato, come d'altronde risultava dal verbale di sostituzione; 3) che in data 5 febbraio 1994 la Sobarit, concessionaria per il servizio della riscossione dei tributi, per conto dell'E.A.A.P., aveva notificato al condominio ricorrente e per esso agli originari sottoscrittori del contratto, cartella esattoriale n. 34350/01, emissione 1994, relativa a tributi per fornitura di acqua e servizio di fognatura; 4) che nella stessa cartella erano riportati n. 9 ruoli esattoriali complessivi relativi al tributo 903 (eccedenza acqua), per gli anni 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992, al tributo 900 e 901 (canone ordinario acqua e fogna) per l'anno 1994, al tributo 909 (legge 319/1976) per gli anni 1991 e 1992; 5) che con raccomandate a.r. n. 2584 e 2585 del 16 febbraio 1994, notificate per conoscenza alla Sobarit ed al compartimento E.A.A.P., l'amministratore del condominio aveva proposto ricorso all'intendente di finanza; 6) che con nota del 10 marzo 1993 i ricorrenti avevano chiesto all'E.A.A.P. copia del tabulato delle letture del misuratore di consumo eseguite alla data della installazione del contatore; 7) che dette richieste, come il ricorso indicato, non aveva prodotto alcun effetto dato che l'Ente impositore, con avviso di mora spedito il 28 aprile 1994, aveva nuovamente richiesto il pagamento degli importi relativi alle eccedenze di consumo per gli anni dal 1988/1992, oltre che il pagamento dei tributi dovuti per gli anni 1991 e 1992 ai sensi della legge n. 319/1976; 8) che secondo quanto specificato nel verbale di sostituzione del 9 ottobre 1992, il contatore installato presso il condomino D'Amore era stato rimosso, senza alcun preavviso, in quanto illeggibile, senonche' nello stesso verbale, con annotazione chiaramente non contestuale alla redazione dell'intero documento, era stata evidenziata una indicazione di consumo di mc. 4058; 9) che nello stesso verbale di sostituzione non era stata annotata per il nuovo contatore alcuna indicazione di consumo per cui cio' avrebbe fatto intendere che lo stesso fosse azzerato. Orbene, come risultava dal prospetto esplicativo degli importi iscritti a ruolo per il 1994, l'eccedenza acqua relativa al 1993 era stata determinata in base ad una lettura rilevata il 13 ottobre 1992 (a soli quattro giorni di distanza dalla installazione del nuovo contatore), dalla quale emergeva un consumo di 569 mc., ed in base ad una successiva lettura del 21 settembre 1993 dalla quale emergeva un consumo di mc. 1.080, per cui da cio' poteva supporsi che il condominio avrebbe consumato nei primi quattro giorni di installazione piu' di quanto ha poi consumato all'incirca nell'intero anno successivo; 10) che dal raffronto del prospetto esplicativo con quello relativo all'anno precedente, si evinceva peraltro che l'Ente, mentre per l'anno 1992, basandosi sull'effettivo numero di 8 allacci previsti dal contratto di fornitura, aveva considerato eccedenza il consumo superiore a 1600 litri al giorno, per il successivo anno 1993, riducendo inspiegabilmente il numero degli allacci a 4, aveva considerato eccedenza il consumo superiore ad 800 litri al giorno, con evidente ingiustificato aggravio di costi per l'utente; 11) che la motivazione adottata dall'Ente per contestare la sostituzione del contatore fosse poco convincente era confermato dal fatto che con cartella esattoriale n. 3291901/90 era stata richiesta al condominio ricorrente, per eccedenza d'acqua relativa al 1989, un importo di lire 12.276, mentre con altra cartella era stato richiesto l'importo di lire 16.350 per eccedenza d'acqua relativa all'anno 1991, per cui l'asserita illeggibilita' del contatore non sussisteva, e comunque si era in presenza di una ingiustificata ed illegittima duplicazione dell'imposizione; 12) che anche a voler tener conto della norma di cui all'art. 79 del regolamento di distribuzione approvato con d.m. 21 gennaio 1988, n. 319, secondo cui, "in caso di accertata irregolarita' di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua per tutto il periodo che intercorre dall'ultima precedente lettura utile, fino alla sostituzione dell'apparecchio misuratore, viene valutato .. per le concessioni piu' recenti, in base alla media giornaliera di tutto il periodo in cui il contatore ha funzionato regolarmente ..", il criterio di calcolo applicato dall'Ente non corrispondeva a quello previsto dal regolamento; 13) che di conseguenza, anche gli importi pretesi dall'E.A.A.P. ai sensi della legge n. 319/1976 erano errati; 14) che pertanto, sussistono sia il fumus boni iuris, che il periculum in mora, in relazione al pregiudizio derivante dal dover corrispondere i rilevanti importi richiesti, ed alla sospensione dell'erogazione dell'acqua, secondo quanto previsto dall'art. 70 del regolamento di distribuzione, chiedevano che questo pretore volesse disporre la immediata sospensione dei ruoli esattoriali di cui alla cartella sopra indicata, con assegnazione del termine per iniziare il giudizio di merito. Per l'Ente autonomo acquedotto pugliese si costituiva l'avv. Antonio Ottomano il quale deduceva che l'Ente aveva proceduto al giusto calcolo dei conteggi sulla base dell'art. 79 del regolamento di distribuzione, e che il giudice ordinario non poteva sospendere l'esecuzione del ruolo esattoriale. Questo pretore risevata di provvedere. In diritto. E' pacifico che una volta che gli allacciamenti alla rete idrica siano stati eseguiti, e si tratti di questioni inerenti alla gestione della fornitura, si verta in tema di contratti di natura privatistica (cass. sez. un. 26 aprile 1977, n. 1547). L'art. 11 della legge 23 settembre 1920, n. 1365, che convalidava il r.d.l. 19 ottobre 1919, n. 2060, come modificato e sostituito da successive disposizioni di legge (legge 13 dicembre 1928, n. 3233, art. 1) prevede che la riscossione delle entrate dell'Ente autonomo e' fatta dagli esattori comunali .., per cui l'Ente autonomo acquedotto pugliese e' pertanto autorizzato a riscuotere coattivamente dette entrate avvalendosi della procedura di cui al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il quale, all'art. 54 espressamente esclude la possibilita' di proporre le opposizioni di cui agli artt. da 615 a 618 del c.p.c. Pertanto detto divieto opera in sostanza un temporaneo difetto di giurisdizione dell'autorita' giudiziaria ordinaria, la quale quindi potrebbe essere adita, in materia di riscossione dei canoni, solo dopo l'eventuale compimento dell'esecuzione esattoriale o dopo l'avvenuto pagamento delle cartelle esattoriali e quindi sol con domanda di risarcimento del danno volta a contestare a posteriori, la legittimita' della pretesa dell'Ente. E' noto infatti che l'eventuale sospensione della ruoli possa essere disposta, in sede amministrativa, solo dall'Intendente di finanza (art. 53 del d.P.R. n. 602/1973). Secondo dottrina e giurisprudenza di merito, non risultando che la S.C. abbia espressamente pronunciato sul punto, le disposizioni di legge sulla non proponibilita' dell'opposizione in tutte le esecuzioni in base a ruolo, hanno vigenza anche allorquando l'Esattore faccia valere entrate di natura non tributaria, come quella di cui al presente procedimento. E' pertanto lecito sollevare il dubbio di costituzionalita' degli artt. 53 e 54 del d.P.R. n. 602/1973, ed ove occorra, dell'art. 11 della legge 23 settembre 1920, n. 1365, che modificava e convalidava il r.d.l. 19 ottobre 1920, n. 2060, dell'art. 1 della legge 13 dicembre 1928, n. 3233, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione. Il combinato disposto di tali norme infatti vieta all'autorita' giudiziaria ordinaria, anche in materia di entrate non tributarie, e quindi in tema di rapporti di natura privatistica, di sospendere l'esecuzione, a differenza di quanto e' per l'utente possibile richiedere nel caso di altri servizi pubblici erogati dall'Enel, dalla Sip o dalle aziende di distribuzione del metano, per cui l'unico rimedio giurisdizionale riconosciuto al contribuente di fronte ad una esecuzione illegittima sarebbe dato dall'azione di risarcimento danni contro l'esattore, esperibile solo all'esito dell'esecuzione o del pagamento. Le indicate disposizioni di legge non sembra possano essere giustificate dalla finalita' di assicurare comunque le entrate dello Stato, in quanto, non trattandosi di entrate di natura tributaria, la posizione dell'utente sarebbe ingiustamente sacrificata. Infine non sembra che possa confutarsi che la posizione dell'utente che contesti la legittimita' del pagamento richiesto dall'Ente impositore nel caso de quo sia di diritto soggettivo.