IL PRETORE
   Ha  pronunziato  la  seguente  ordinanza nel procedimento civile n.
 1094/94 r.g. Pretura di Lecce,  avente  ad  oggetto  sospensione  dei
 ruoli    esattoriali    per    entrate   non   tributarie,   promosso
 dall'amministratore pro-tempore del Condominio D'Amore,  corrente  in
 Lecce  alla  via  D'Amore  n.  2,  nonche'  dai sigg. Cillo Claudio e
 Rossena Giovanni, rappresentati e difesi dagli avv. Giovanni  Rossena
 e  dal  dott.  proc.  Claudio  Cillo,  giusta  mandato  a margine del
 ricorso, ricorrenti,  contro  l'Ente  autonomo  acquedotto  pugliese,
 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Ottomano, resistente.
                           RILEVATO IN FATTO
    Con   ricorso   depositato   in  Cancelleria  il  17  maggio  1994
 l'amministratore pro-tempore del Condominio D'Amore ed i sigg.  Cillo
 Claudio e Rossena Giovanni, esponevano:
      1)  che  in  data  9 ottobre 1992, senza alcun preavviso, l'Ente
 autonomo acquedotto pugliese, aveva proceduto alla  sostituzione  del
 contatore  per  il consumo dell'acqua installato presso il condominio
 ricorrente per una asserita illeggibilita' del contatore stesso;
      2) che nell'occasione l'utente non era stato posto in condizione
 di verificare ne' la lettura finale del contatore rimosso (essendo lo
 stesso risultato illeggibile), ne'  la  lettura  iniziale  del  nuovo
 contatore  installato,  come  d'altronde  risultava  dal  verbale  di
 sostituzione;
      3) che in data 5 febbraio 1994 la Sobarit, concessionaria per il
 servizio della riscossione  dei  tributi,  per  conto  dell'E.A.A.P.,
 aveva  notificato  al condominio ricorrente e per esso agli originari
 sottoscrittori  del  contratto,  cartella  esattoriale  n.  34350/01,
 emissione  1994, relativa a tributi per fornitura di acqua e servizio
 di fognatura;
      4)  che  nella  stessa  cartella  erano  riportati  n.  9  ruoli
 esattoriali  complessivi  relativi  al tributo 903 (eccedenza acqua),
 per gli anni 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992,  al  tributo  900  e  901
 (canone  ordinario  acqua  e  fogna)  per l'anno 1994, al tributo 909
 (legge 319/1976) per gli anni 1991 e 1992;
      5) che con raccomandate a.r. n. 2584  e  2585  del  16  febbraio
 1994,  notificate  per  conoscenza  alla  Sobarit ed al compartimento
 E.A.A.P., l'amministratore  del  condominio  aveva  proposto  ricorso
 all'intendente di finanza;
      6)  che  con nota del 10 marzo 1993 i ricorrenti avevano chiesto
 all'E.A.A.P. copia del  tabulato  delle  letture  del  misuratore  di
 consumo eseguite alla data della installazione del contatore;
      7)  che  dette  richieste,  come  il ricorso indicato, non aveva
 prodotto alcun effetto dato che l'Ente impositore, con avviso di mora
 spedito il 28 aprile 1994, aveva nuovamente  richiesto  il  pagamento
 degli  importi  relativi  alle  eccedenze di consumo per gli anni dal
 1988/1992, oltre che il pagamento dei tributi  dovuti  per  gli  anni
 1991 e 1992 ai sensi della legge n. 319/1976;
      8)  che  secondo  quanto specificato nel verbale di sostituzione
 del 9 ottobre 1992,  il  contatore  installato  presso  il  condomino
 D'Amore   era   stato  rimosso,  senza  alcun  preavviso,  in  quanto
 illeggibile,  senonche'  nello  stesso   verbale,   con   annotazione
 chiaramente non contestuale alla redazione dell'intero documento, era
 stata evidenziata una indicazione di consumo di mc. 4058;
      9)  che  nello  stesso  verbale  di  sostituzione  non era stata
 annotata per il nuovo contatore alcuna indicazione di consumo per cui
 cio' avrebbe fatto intendere che lo stesso  fosse  azzerato.  Orbene,
 come  risultava  dal  prospetto  esplicativo degli importi iscritti a
 ruolo per il 1994, l'eccedenza  acqua  relativa  al  1993  era  stata
 determinata  in  base  ad  una lettura rilevata il 13 ottobre 1992 (a
 soli  quattro  giorni  di  distanza  dalla  installazione  del  nuovo
 contatore), dalla quale emergeva un consumo di 569 mc., ed in base ad
 una  successiva lettura del 21 settembre 1993 dalla quale emergeva un
 consumo di mc.  1.080,  per  cui  da  cio'  poteva  supporsi  che  il
 condominio   avrebbe   consumato   nei   primi   quattro   giorni  di
 installazione piu' di quanto ha poi consumato all'incirca nell'intero
 anno successivo;
      10) che dal  raffronto  del  prospetto  esplicativo  con  quello
 relativo all'anno precedente, si evinceva peraltro che l'Ente, mentre
 per  l'anno  1992,  basandosi  sull'effettivo  numero  di  8  allacci
 previsti dal contratto di fornitura, aveva considerato  eccedenza  il
 consumo  superiore  a  1600  litri  al giorno, per il successivo anno
 1993, riducendo inspiegabilmente il numero degli allacci a  4,  aveva
 considerato  eccedenza  il  consumo superiore ad 800 litri al giorno,
 con evidente ingiustificato aggravio di costi per l'utente;
      11) che la motivazione  adottata  dall'Ente  per  contestare  la
 sostituzione  del contatore fosse poco convincente era confermato dal
 fatto che con cartella esattoriale n. 3291901/90 era stata  richiesta
 al  condominio ricorrente, per eccedenza d'acqua relativa al 1989, un
 importo di lire 12.276, mentre con altra cartella era stato richiesto
 l'importo di lire 16.350  per  eccedenza  d'acqua  relativa  all'anno
 1991, per cui l'asserita illeggibilita' del contatore non sussisteva,
 e  comunque  si  era in presenza di una ingiustificata ed illegittima
 duplicazione dell'imposizione;
      12) che anche a voler tener conto della norma di cui all'art. 79
 del regolamento di distribuzione approvato con d.m. 21 gennaio  1988,
 n.   319,  secondo  cui,  "in  caso  di  accertata  irregolarita'  di
 funzionamento del contatore,  il  consumo  dell'acqua  per  tutto  il
 periodo  che  intercorre  dall'ultima  precedente lettura utile, fino
 alla sostituzione dell'apparecchio misuratore, viene valutato ..  per
 le  concessioni piu' recenti, in base alla media giornaliera di tutto
 il periodo in cui il contatore ha  funzionato  regolarmente  ..",  il
 criterio  di  calcolo  applicato dall'Ente non corrispondeva a quello
 previsto dal regolamento;
      13)  che di conseguenza, anche gli importi pretesi dall'E.A.A.P.
 ai sensi della legge n. 319/1976 erano errati;
      14) che pertanto, sussistono sia il fumus  boni  iuris,  che  il
 periculum  in  mora,  in relazione al pregiudizio derivante dal dover
 corrispondere i rilevanti  importi  richiesti,  ed  alla  sospensione
 dell'erogazione  dell'acqua, secondo quanto previsto dall'art. 70 del
 regolamento di distribuzione, chiedevano che questo  pretore  volesse
 disporre  la  immediata sospensione dei ruoli esattoriali di cui alla
 cartella sopra indicata, con assegnazione del termine per iniziare il
 giudizio di merito.
    Per l'Ente  autonomo  acquedotto  pugliese  si  costituiva  l'avv.
 Antonio  Ottomano  il  quale  deduceva  che l'Ente aveva proceduto al
 giusto calcolo dei conteggi sulla base dell'art. 79  del  regolamento
 di  distribuzione,  e  che il giudice ordinario non poteva sospendere
 l'esecuzione del ruolo esattoriale.
    Questo pretore risevata di provvedere.
    In diritto.
    E' pacifico che una volta che gli allacciamenti alla  rete  idrica
 siano stati eseguiti, e si tratti di questioni inerenti alla gestione
 della fornitura, si verta in tema di contratti di natura privatistica
 (cass. sez. un. 26 aprile 1977, n. 1547).
    L'art.  11 della legge 23 settembre 1920, n. 1365, che convalidava
 il r.d.l. 19 ottobre 1919, n. 2060, come modificato e sostituito  da
 successive  disposizioni  di  legge (legge 13 dicembre 1928, n. 3233,
 art. 1) prevede che la riscossione delle entrate  dell'Ente  autonomo
 e'  fatta  dagli  esattori  comunali  ..,  per  cui  l'Ente  autonomo
 acquedotto   pugliese   e'   pertanto   autorizzato   a    riscuotere
 coattivamente  dette  entrate  avvalendosi  della procedura di cui al
 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il quale, all'art. 54 espressamente
 esclude la possibilita' di proporre le opposizioni di cui agli  artt.
 da 615 a 618 del c.p.c.
    Pertanto  detto divieto opera in sostanza un temporaneo difetto di
 giurisdizione dell'autorita' giudiziaria ordinaria, la  quale  quindi
 potrebbe  essere  adita,  in  materia di riscossione dei canoni, solo
 dopo  l'eventuale  compimento  dell'esecuzione  esattoriale  o   dopo
 l'avvenuto  pagamento  delle  cartelle  esattoriali  e quindi sol con
 domanda di risarcimento del danno volta a contestare a posteriori, la
 legittimita' della pretesa dell'Ente.
    E' noto infatti che  l'eventuale  sospensione  della  ruoli  possa
 essere  disposta,  in  sede  amministrativa,  solo dall'Intendente di
 finanza (art. 53 del d.P.R. n. 602/1973).
    Secondo dottrina e giurisprudenza di merito, non risultando che la
 S.C. abbia espressamente pronunciato sul punto,  le  disposizioni  di
 legge   sulla   non   proponibilita'  dell'opposizione  in  tutte  le
 esecuzioni  in  base  a  ruolo,  hanno  vigenza   anche   allorquando
 l'Esattore  faccia  valere  entrate  di  natura  non tributaria, come
 quella di cui al presente procedimento.
    E' pertanto lecito sollevare il dubbio di costituzionalita'  degli
 artt.  53  e  54 del d.P.R. n. 602/1973, ed ove occorra, dell'art. 11
 della legge 23 settembre 1920, n. 1365, che modificava e  convalidava
 il  r.d.l.  19  ottobre  1920,  n.  2060, dell'art. 1 della legge 13
 dicembre 1928, n. 3233, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 della
 Costituzione.
    Il  combinato  disposto  di tali norme infatti vieta all'autorita'
 giudiziaria ordinaria, anche in materia di entrate non tributarie,  e
 quindi  in  tema  di  rapporti  di natura privatistica, di sospendere
 l'esecuzione, a  differenza  di  quanto  e'  per  l'utente  possibile
 richiedere  nel  caso  di  altri  servizi pubblici erogati dall'Enel,
 dalla Sip o dalle  aziende  di  distribuzione  del  metano,  per  cui
 l'unico  rimedio  giurisdizionale  riconosciuto  al  contribuente  di
 fronte ad una esecuzione  illegittima  sarebbe  dato  dall'azione  di
 risarcimento  danni  contro  l'esattore,  esperibile  solo  all'esito
 dell'esecuzione o del pagamento.
    Le indicate  disposizioni  di  legge  non  sembra  possano  essere
 giustificate  dalla finalita' di assicurare comunque le entrate dello
 Stato, in quanto, non trattandosi di entrate di natura tributaria, la
 posizione dell'utente sarebbe ingiustamente sacrificata.
    Infine  non  sembra  che  possa  confutarsi   che   la   posizione
 dell'utente  che  contesti  la  legittimita'  del pagamento richiesto
 dall'Ente impositore nel caso de quo sia di diritto soggettivo.