IL PRETORE Letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede nel giudizio civile n. 2244/1993 promosso da Selva Simonetta nei confronti della Corit Rimini-Cesena S.p.a. concessionaria per la riscossione dei tributi nella provincia di Forli'-Ambito "B" nonche' del comune di Misano Adriatico, con opposizione ex art. 22 della legge n. 689/1981; CONSIDERATO IN FATTO Con ricorso pervenuto il 25 novembre 1993 Simonetta Selva in proprio propone, avanti a questo pretore, opposizione ex art. 22 della legge n. 689/1981 "avverso iscrizione a ruolo della sanzione amministrativa 002355/16/8/92" di cui alla cartella esattoriale allegata emessa dalla Corit S.p.a. per lire 414.300, dalle stesse rinvenuta il 18 novembre 1993 nella cassetta della posta, deducendo, a sostegno della domanda, di non aver mai avuto notifica del verbale di accertamento dell'infrazione al codice della strada come ebbe ad apprendere dal comune di Misano Adriatico con conseguente impossibilita' di effettuare il pagamento liberatorio o di presentare ricorso. Conclude per l'annullamento del ruolo. Fissata con decreto 8 gennaio 1994 l'udienza di comparizione delle parti, la cancelleria provvedeva alla notifica alla Corit S.p.a. ed al comune di Misano Adriatico del ricorso e di detto decreto. Il comune di Misano Adriatico trasmetteva copia del rapporto e degli atti relativi all'accertata violazione al codice della strada, con esclusione di qualsivoglia ordinanza-ingiunzione e facendo espresso riferimento alla "cartella esattoriale" emessa nei confronti dell'opponente dalla Corit S.p.a. La societa' concessionaria della riscossione Corit S.p.a., ritualmente costituitasi, eccepisce nella memoria in atti - cui allega copie del ruolo n. 500 redatto dal comune di Misano Adriatico ed in cui e' indicato l'importo dovuto dall'opponente e di cui alla cartella esattoriale opposta: 1) difetto di giurisdizione del giudice ordinario ex artt. 39, 53 e 54 del d.P.R. n. 602/1973, essendo il solo intendente di finanza, anche ex artt. 206 c.d.s. e 27, primo comma, della legge n. 689/1981, competente a pronunziarsi in materia di ricorsi avverso gli atti esecutivi dell'esattore, essendo la giurisdizione dell'A.G.O. limitata alle ipotesi di opposizione di terzo e di domande di risarcimento dei danni successive alla esecuzione; 2) difetto di legittimazione passiva essendo essa Corit S.p.a. mera delegata, dall'ente impositore, alla riscossione con esclusione di qualsivoglia potesta' di sindacato nel merito del tributo da riscuotere; 3) la prescrizione dell'azione perche' esercitata oltre il termine di giorni cinque dalla notificazione dell'atto opposto ex art. 617 del c.p.c.; 4) l'infondatezza nel merito della domanda; 5) inammissibilita' della domanda per difetto dei requisiti essenziali dell'atto introduttivo, non enunciando la generalita' del ricorrente ne' il contenuto essenziale dell'opposizione. Conclude insistendo per l'accoglimento delle eccezioni proposte o per il rigetto nel merito della domanda. RITENUTO IN DIRITTO Dubita questo pretore della legittimita' costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, delle disposizioni legislative di cui agli artt. 142, ultimo comma, e 142- bis dell'abrogato codice della strada (applicabile nella fattispecie in esame risalendo l'illecito amministrativo de quo ad epoca di vigenza dello stesso) introdotte dagli artt. 23 e 24 della legge 24 marzo 1989, n. 122, sul cui presupposto risulta emessa la "cartella esattoriale opposta". Alla stregua del combinato disposto delle norme di legge sopra richiamate qualora, nel termine di sessanta giorni dall'accertamento o della notificazione della violazione a disposizione del codice della strada, non sia stato proposto ricorso in sede amministrativa al prefetto competente per territorio in relazione al luogo della commessa violazione (art. 142, primo comma) e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta della sanzione, con effetti estintivi, viene esclusa espressamente l'applicazione dell'art. 17, primo e secondo comma, della legge n. 689/1981 ove e' sancito l'obbligo per l'agente accertatore di trasmettere, in caso di violazione al codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, rapporto al prefetto, unitamente alle prove delle eseguite contestazioni e notificazioni. Da cio' discende, attesa la relazione di conseguenzialita' logico- giuridica tra l'art. 17 e l'art. 18 della legge n. 689/1981, la soppressione della potesta' del prefetto di far luogo, ove ritenga fondato l'accertamento, alla emanazione di ordinanza-ingiunzione per il pagamento della sanzione pecuniaria, previamente determinata. Al pari e' esclusa la facolta' per il contravventore di proporre - in difetto della pronuncia del provvedimento prefettizio - ricorso al pretore, ex art. 22 della legge n. 689/1981. L'art. 142- bis attribuisce, espressamente al sommario processo verbale "per il quale non sia stato effettuato il pagamento previsto dall'art. 138 e non sia stato presentato ricorso ex art. 142, primo comma" "efficacia di titolo esecutivo "per la somma pari alla meta' del massimo della sanzione pecuniaria edittale", laddove l'art. 18 della legge n. 689/1981 riconosce tale efficacia alla sola ordinanza-ingiunzione emessa dal prefetto. L'art. 142-bis, secondo e terzo comma, enuncia - infatti - la disciplina applicabile ai fini della riscossione della somma ingiunta a titolo di sanzione, secondo le norme previste per la esazione delle imposte dirette, ex art. 27, primo comma, della legge n. 689/1981. Ed infine l'art. 142-bis, ultimo comma, rinvia - "in quanto compatibili - al terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma, dell'art. 27 della legge n. 689/1981, ove sono contenute disposizioni relative alla disciplina in dettaglio della riscossione, con particolare riferimento alla misura dell'aggio che compete all'esattore (ora: concessionario) ed a quella degli interessi ed alle maggiorazioni dovute in caso di ritardato pagamento, avuto riguardo alla fattispecie in esame. Ne' all'illegittima preclusione del diritto alla tutela giurisdizionale in subiecta materia ovvia il rinvio all'art. 27, quinto comma, della legge n. 689/1981, che dispone che "se la somma e' dovuta in virtu' di una sentenza o di un decreto penale di condanna ai sensi dell'art. 24, si procede alla riscossione con l'osservanza delle norme sul recupero delle spese processuali"; riscossione che, alla stregua della tariffa penale approvata con r.d. 23 dicembre 1865, n. 2701 e successive modificazioni ed integrazioni, e' disciplinata dalle norme dettate dal codice di procedura civile in materia di espropriazione forzata mobiliare ed immobiliare, in ipotesi di inadempimento del debitore. Il richiamo potrebbe infatti ritenersi esteso alle ipotesi di opposizione all'esecuzione che completano ed integrano, in termini organici e sistematici, la disciplina dell'esecuzione stessa, in generale. Il rinvio e' pero' espressamente subordinato al requisito della "compatibilita'" con la disciplina dettata dalle altre disposizioni introdotte dallo stesso art. 142-bis. Il "sistema" di riscossione della sanzione pecuniaria de qua a mezzo ruoli, cui fa espressa menzione l'art. 142-bis, secondo comma, rinviando all'art. 27, primo comma, della legge n. 689/1981 ove si stabilisce che la riscossione segue secondo la disciplina normativa relativa alla esazione delle imposte dirette di cui la formazione del ruolo e' atto tipico, si pone in verita' in relazione di "incompatibilita'" con l'applicazione dell'art. 615 del c.p.c. che disciplina l'opposizione all'esecuzione, attraverso la quale e' dato al debitore di contestare in via generale l' an oltre al quantum debeatur. L'art. 54 del d.P.R. n. 602/1973 - come pure eccepisce la convenuta concessionaria per la riscossione - espressamente dichiara inammissibili "le opposizioni regolate dagli artt. da 615 a 618 del c.p.c.". La norma, nell'ambito della disciplina sistematica della riscossione esattoriale, trova giustificazione nell'art. 16 del d.P.R. n. 636/1972 che - in ossequio al disposto dell'art. 24 della Costituzione - contempla la facolta' per il contribuente di proporre contro il ruolo ricorso alla competente commissione tributaria, ricorso con il quale il soggetto passivo puo' contestare la pretesa tributaria formalizzata nel ruolo, sempreche' la controversia cosi' introdotta rientri nella competenza del giudice tributario, espressamente limitata alle materie contemplate dall'art. 1 del d.P.R. n. 636/1972, tutt'ora vigente ex artt. 71, 80, secondo comma, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 42 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, atteso che l'art. 69 del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. in legge 29 ottobre 1993, n. 427, ha differito al 1 ottobre 1994 l'insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali, gia' fissata al 1 ottobre 1993. Va osservato comunque che neppure l'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, annovera tra le controversie soggette alla giurisdizione delle "nuove" commissioni tributarie quella avente ad oggetto l'impugnativa del ruolo formato, ai fini della riscossione di sanzioni amministrative per violazione a norme del codice della strada, ex artt. 142, ultimo comma, e 142- bis del codice della strada previgente. L'inammissibilita' della opposizione ex art. 615 del c.p.c. risponde all'ovvia esigenza di evitare contrastanti giudicati sulle medesime controversie e quindi all'esigenza di garantire il corretto esercizio della funzione giurisdizionale, ripartita tra giudice ordinario e giudice tributario. In conclusione, l'esclusione, ai sensi dell'art. 142, ultimo comma, e dell'art. 142-bis, della potesta' del prefetto di far luogo all'emanazione della ordinanza-ingiunzione ex artt. 17 e 18 della legge n. 689/1981, priva il trasgressore della facolta' di proporre opposizione al pretore ex art. 22 della legge n. 689/1981. Ne' le predette od altre e diverse disposizioni prevedono, in via sostitutiva, altre forme, per lo stesso trasgressore, di tutela giurisdizionale avverso la pretesa di pagamento della sanzione amministrativa conseguente a violazione di norme del codice della strada, una volta divenuto titolo esecutivo il sommario processo verbale e notificata la cartella di pagamento sul presupposto della formazione del ruolo dato in carico al concessionario della riscossione, da attuarsi ex d.P.R. n. 602/1972 e d.P.R. n. 43/1988. Appare in cio' insito - ad avviso di chi scrive - un evidente vulnus del diritto alla tutela giurisdizionale ex art. 24 della Costituzione. Ed inoltre l'esclusione del riesame in sede amministrativa ex art. 17 della legge n. 689/1981 (e quindi della potesta' del prefetto di procedere all'archiviazione degli atti ovvero all'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione, previa determinazione della misura della sanzione pecuniaria ex art. 11 della legge n. 689/1981 applicabile nel caso concreto) attua un'ingiustificata ed iniqua disparita' di trattamento, in violazione dell'art. 3 della Costituzione, nei confronti del trasgressore di nome del previgente codice della strada, rispetto non solo all'autore di qualsiasi altra violazione amministrativa depenalizzata, ma anche di colui che, quale preteso responsabile di contravvenzione alla stessa disposizione del codice della strada de quo, abbia, attraverso il ricorso ex art. 142, primo comma, conseguito "il diritto" alla pronunzia di ordinanza- ingiunzione, opponibile ex art. 22 della legge n. 689/1981 avanti al pretore. Non va trascurato che, come sancito da codesta Corte con sentenza n. 32 del 26 febbraio 1978, l'ordinanza ex artt. 8 e 9 dell'abrogata legge n. 317/1967 (analoga alla ordinanza-ingiunzione prevista dagli artt. 18 e 22 della legge n. 689/1981) incide su di un diritto soggettivo patrimoniale e non su di un interesse legittimo, essendo atto dovuto e non discrezionale, con conseguente attribuzione alla giurisdizione del giudice ordinario della potesta' a conoscerne - coerentemente - le relative controversie. La rilevanza della questione sollevata, in relazione alla decisione del giudizio de quo, va desunta dal fatto che, posto il dovere del giudice di non denegare giustizia a chi ne fa domanda nel rispetto dei principi generali di diritto processuale ed in particolare nel rispetto del contraddittorio, la declaratoria di illegittimita' delle disposizioni di legge censurate renderebbe nulla la cartella "esattoriale" perche' emessa senza titolo esecutivo. L'applicabilita', anche nella fattispecie, delle disposizioni di cui all'art. 142, primo, secondo, terzo e quarto comma, del c.d.s. come novellato dall'art. 22 della legge 24 marzo 1989, n. 122, consentirebbe al prefetto, cui dovrebbe essere trasmesso il rapporto e gli atti relativi all'accertata violazione amministrativa, assumere le determinazioni previste dall'art. 18 della legge n. 689/1981. Ove emessa l'ordinanza-ingiunzione, il trasgressore avrebbe la facolta' di proporre ricorso al pretore ex art. 22 della legge n. 689/1981, senza incorrere nella declaratoria di inammissibilita', mancando il provvedimento in tali forme impugnabile. Infine appare evidente che le norme censurate di illegittimita' costituzionale, benche' abrogate dal nuovo codice della strada, ben possano essere portate al giudizio di codesta Corte, dovendosi, nel presente giudizio, delle stesse farsi applicazione.