IL PRETORE Letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede nel giudizio civile n. 2096/1993 promosso da Barla Piero, nei confronti della Corit Rimini-Cesena S.p.a. concessionaria per la riscossione dei tributi nella provincia di Forli'-Ambito "B" nonche' del comune di Misano Adriatico, con opposizione ex art. 22 della legge n. 689/1981; CONSIDERATO IN FATTO Con ricorso depositato in cancelleria l'11 novembre 1993 Piero Barla in proprio (gia' comproprietario con Chessa Gian Carlo) espone di aver conferito, alla societa' autosalone Ricci di Ricci Carlo e figli S.n.c. corrente in Rimini, procura a vendere l'autovettura targata FO/698391 e che il passaggio di proprieta' veniva successivamente trascritto al P.R.A. di Forli' in data 30 luglio 1992. Assume pertanto l'opponente di essere totalmente estraneo alla violazione all'art. 103, nono comma, del codice della strada accertata il 23 agosto 1992. Chiede che il pretore di Rimini, inapplicazione degli artt. 22 e 23 della legge n. 689/1981, disponga l'annullamento della allegata ordinanza-ingiunzione emessa dal comune di Misano Adriatico e ricevuta per posta in data 25 ottobre 1993, in realta' costituita da cartella di pagamento n. 3008084 emessa dalla Corit S.p.a. e relativa all'importo di lire 414.300 da corrispondersi dal Barla Piero entro il 10 novembre 1993 per "sanzione amministrativa legge n. 689/1981 codice stradale". Fissata con decreto 3 dicembre 1993 l'udienza di comparizione delle parti, la cancelleria provvedeva alla notifica alla Corit S.p.a. ed al comune di Misano Adriatico del ricorso e di detto decreto. Il comune di Misano Adriatico trasmetteva copia del rapporto e degli atti relativi all'accertata violazione al codice della strada, con esclusione di qualsivoglia ordinanza-ingiunzione e facendo espresso riferimento alla "cartella esattoriale" emessa nei confronti dell'opponente dalla Corit S.p.a. La societa' concessionaria della riscossione Corit S.p.a., ritualmente costituitasi, eccepisce nella memoria in atti, cui allega copia del ruolo n. 500 redatto dal comune di Misano Adriatico ed in cui e' indicato l'importo dovuto dall'opponente e di cui alla cartella esattoriale opposta: 1) difetto di giurisdizione del giudice ordinario ex artt. 39, 53 e 54 del d.P.R. n. 602/1973, essendo il solo intendente di finanza anche ex artt. 206 c.d.s. e 27, primo comma, della legge n. 689/1981 competente a pronunziarsi in materia di ricorsi avverso gli atti esecutivi dell'esattore, essendo la giurisdizione dell'A.G.O. limitata alle ipotesi di opposizione di terzo e di domande di risarcimento dei danni successivi alla esecuzione; 2) difetto di legittimazione passiva essendo essa Corit S.p.a. mera delegata, dall'ente impositore, alla riscossione con esclusione di qualsivoglia potesta' di sindacato nel merito del tributo da riscuotere; 3) la prescrizione dell'azione perche' esercitata oltre il termine di giorni cinque dalla notificazione dell'atto opposto ex art. 617 del c.p.c.; 4) l'infondatezza nel merito della domanda. Conclude insistendo per l'accoglimento delle eccezioni proposte o per il rigetto nel merito della domanda.