LA CORTE DI APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento a carico di: Barbiero Ivano, nato il 2 maggio 1952 in San Benedetto Po e di Bramardo Carlo, nato il 1 marzo 1934 in Cuneo; Viste le eccezioni di inammissibilita' dell'impugnazione e in subordine, di una manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' degli artt. 100, 122 e 577 del c.p.p. e 37 delle disposizioni attuative del c.p.p.; Sentito il P.G. e il difensore dell'imputato; Rilevato che l'appello per cui e' processo e' stato proposto dalle costituite parti civili per mezzo del loro difensore munito di procura speciale a tal fine, avente il seguente contenuto: " .. nomina difensore e procuratore speciale ai fini della costituzione di parte civile, nel presente e negli eventuali gradi di giudizio, l'avv. Sergio Badellino"; Rilevato che il medesimo difensore non e' munito di procura speciale a proporre l'atto di appello, in modo specifico, determinato ed esclusivo; Rilevato che, in ragione di tale difetto di un mandato ad hoc rilasciato dopo la pronuncia da impugnare, la difesa dell'imputato sulla base della giurisprudenza secondo cui l'interesse all'impugnazione sorge, in concreto, soltanto con la conoscenza del provvedimento suscettibile di impugnazione, e sulla base della specifica disciplina dettata per l'impugnazione del difensore dell'imputato contumace, ha eccepito l'inammissibilita' dell'impugnazione per cui e' processo; Rilevato che, ove tale interpretazione venisse dalla Corte rigettata sulla base del dettato dell'art. 122 del c.p.p., lo stesso difensore ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 100, 122 e 577 c.p.p. e 37 delle disposizioni di attuazione stesso codice, in relazione agli artt. 3, 24 e 112 Costituzione; Considerato che, sulla base della ampia formulazione della norma contenuta nell'art. 37 delle disposizioni attuative del c.p.p., in rapporto all'art. 122 c.p.p., sembrerebbe consentito al difensore della parte civile proporre impugnazione anche soltanto in forza di una procura speciale rilasciatagli anteriormente alla pronuncia del provvedimento da impugnare; Considerato che, in questa prospettiva, l'eccezione di incostituzionalita'delle norme di cui sopra non appare manifestamento infondata, posto che: al difensore dell'imputato rimasto contumace non e' consentito, per giurisprudenza costante, proporre impugnazione se non in forza di una procura speciale ad hoc, rilasciatagli successivamente alla pronuncia dell'atto che e' oggetto di impugnazione (con la specifica determinazione del medesimo) e cio' anche quando il difensore e' munito di mandato ad impugnare rilasciato prima dell'emanazione del provvedimento, che si impugna; appare, pertanto, privo di razionale giustificazione ritenere consentito tale potere al difensore della parte civile ai sensi dell'art. 577 del c.p.p.; prima ancora che sia pronunciato il provvedimento possibile oggetto di impugnazione; appare, altresi' priva di razionale giustificazione questa piu' ampia legittimazione con riferimento al potere di impugnazione riconosciuto alle altre parti private ed allo stesso pubblico ministero, ai quali, per costante giurisprudenza, si riconosce interesse all'impugnazione soltanto dopo la pronuncia del provvedimento suscettibile di gravame; Ritenuto che una siffatta diversita' di trattamento appare priva di ragionevolezza e lesiva del principio della parita' di posizione tra le parti (esplicitamente affermato dalla legge delega della Costituzione); e, piu' in generale del principio enunciato dall'art. 3 della Costituzione; Ritenuta la non manifesta infondatezza della questione e la rilevanza della stessa ai fini del decidere (essendo evidente che la necessita' di una procura speciale ad hoc comporterebbe, nel caso di specie, l'inammissibilita' dell'appello).