LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dall'unita' sanitaria locale n. 8 di Ribera, in persona del presidente p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Arenula, n. 21 c/o l'avv. Isabella Lesti, rappresentata e difesa dall'avv. Guido Corso giusta delega e margine del ricorso, ricorrente, contro Veneziano Domenica ved. Antinoro, Antinoro Antonio e Antinoro Daniela, intimati, e sul secondo ricorso n. 12303/90 proposto da: Veneziano Domenica ved. Antinoro, Antinoro Antonio e Antinoro Daniela, tutti elettivamente domiciliati in Roma, viale Angelico, 92 c/o l'avv. Romano Vaccarella che li rappresenta e difende con l'avv. Rosario Dell'Oglio, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale; controricorrente e ricorrente incidentale, contro u.s.l. n. 8 di Ribera, rappresentata e difesa come sopra, controricorrente, e sul terzo ricorso n. 10915/90 proposto da: Veneziano Domencia ved. Antinoro, Antinoro Antonio e Antinoro Daniela, elettivamente domiciliati in Roma, via Nicotra, 8 c/o l'avv. Elio Siggia, rappresentati e difesi dagli avv.ti Alessandro Algozini e Rosario Dell'Oglio, giusta delega a margine del ricorso, ricorrente, contro l'unita' sanitaria locale n. 8 di Ribera, in persona del presidente p.t., elettivamente domiciliata e rappresentata come sopra, controricorrente, avverso la sentenza non definitiva n. 684/88 dep. l'11 ottobre 1988 e, definitiva 282/90 dep. il 15 maggio 1990 della Corte di appello di Palermo; Udito per il resistente e controricorrente incidentale o/autonomo r.g. n. 12303/90, l'avv. Dell'Oglio - Vaccarella che chiede l'accoglimento proprio - Rigetto altri. Udita la relazione della causa svolta l'11 marzo 1994 dal consigliere relatore dott. Catalano; Udito il p.m. nella persona del sostituto procuratore generale dott. Martone che conclude per il rigetto del primo e secondo motivo ricorso principale - Inammissibili gli altri. Rigetto degli incidentali. F A T T O 1. - Domenica Veneziano, vedova Antinoro, Antonio Antinoro e Daniela Antinoro, assumendo che Angelo Antinoro, rispettivamente marito e padre di essi istanti era deceduto, per malattia contratta a causa del servizio prestato presso l'ente ospedaliero "Fratelli Parlagiano" di Ribera in qualita' di aiuto-ginecologo, convenne innanzi il tribunale di Sciacca il detto ente per sentirlo condannare al risarcimento del danno da essi subito in relazione alla morte del proprio congiunto. 2. - Gli attori richiamarono, a sostegno della domanda, l'art. 30 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, recante la disciplina dello stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri in vigore all'epoca dei fatti il quale poneva, a carico delle amministrazioni ospedaliere l'obbligo di assicurare il personale dipendente contro gli infortuni e le malattie riportate a causa di servizio e dedussero che l'amministrazione dell'ente di cui si tratta si era limitata a stipulare la polizza assicurativa contro gli infortuni ed aveva, invece, omesso di stipulare l'assicurazione contro le malattie. 3. - Il tribunale respinse la domanda sul rilievo che con la norma in questione si era inteso richiamare l'operativita' dall'assicurazione obbligatoria presso l'I.N.A.I.L. 4. - La corte di appello di Palermo e' pervenuta alla conclusione opposta sulla base delle seguenti argomentazioni. 5. - L'obbligo imposto dalla legge innanzi indicata e' del tutto autonomo e distinto da quello assicurativo di cui alla legislazione sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni la quale e' retta dal principio dell'automatismo per effetto del quale l'ente assicuratore e' tenuto alla prestazione ancorche' il datore di lavoro non sia in regola con le prescrizioni della legge, ed opera esclusivamente per le attivita' protette e per i soggetti addetti alle stesse. 6. - Si tratta, quindi, di una figura riconducibile al contratto di cui all'art. 1882 del c.c. che si pone sullo stesso piano di altre fattispecie previste dalla legge, a nulla rilevando il generico riferimento alle disposizioni vigenti in materia contenuto nella seconda parte della norma. 7. - La mancata stipulazione da parte dell'amministrazione ospedaliera ha integrato, quindi, la trasgressione di un dovere pacifico di comportamento costituente fatto generatore di un danno ingiusto riconducibile alla previsione di cui all'art. 2043 del c.c. dal quale derivava l'obbligo del risarcimento a carico del convenuto. 8. - Avverso la sentenza non definitiva avente ad oggetto l'accertamento della pretesa risarcitoria ed a quella definitiva con la quale si e' proceduto alla determinazione del danno risarcibile hanno proposto ricorso per cassazione gli eredi di Domenico Veneziano, nonche' l'unita' sanitaria n. 8 di Ribera. D I R I T T O 1. - I ricorrenti principali contestano, sotto vari profili, i criteri di liquidazione dell'indennita' adottati dalla Corte del merito e rilevano che il rischio che caratterizza l'assicurazione contro gli infortuni e' del tutto diverso da quello dell'assicurazione contro le malattie, sicche', le modalita' di determinazione dell'indennizzo previsto con la polizza infortuni non si puo' adattare ad un'ipotetica polizza di assicurazione contro le malattie. 2. - L'unita' sanitaria locale deduce, a sua volta, la violazione dell'art. 30 del d.P.R. n. 130/1969 sul riflesso che la norma non ha introdotto a carico degli enti ospedalieri il duplice obbligo dell'assicurazione sociale obbligatoria e di quella privata, avendo disposto l'assoggettamento dei detti enti alla normativa sull'assicurazione obbligatoria. Nel merito la ricorrente contesta la dipendenza da causa di servizio dell'infermita' che condusse l'Antinoro al decesso, ed altresi' la determinazione del danno risarcibile. 3. - La Corte osserva. 4. - L'art. 30 del d.P.R. del 27 marzo 1969, n. 130, recante norme sullo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri, sotto il titolo "garanzie per infortuni", stabilisce che le amministrazioni ospedaliere sono tenute ad assicurare adeguatamente a loro spese il personale dipendente contro gli infortuni e le malattie riportate in servizio e per causa di servizio, ivi compresi i casi di invalidita' permanente o di morte, con relative reversibilita', a norma delle vigenti disposizioni, precisando che, per i dipendenti che facciano uso di apparecchiature radiologiche, si fa riferimento alle leggi speciali vigenti in materia. 5. - Si tratta di stabilire se con tale disposizione sia stato introdotto a favore dei dipendenti ospedalieri un trattamento assicurativo ulteriore e distinto rispetto a quello derivante dalla normativa generale di cui al d.P.R. del 30 giugno 1965, n. 1124, contenente il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ed al quesito non puo' che rispondersi in senso affermativo. 6. - Ed anzitutto, a favore di questa interpretazione depone il tenore complessivo della norma la quale evidenzia in modo pregnante, con la locuzione "adeguamento a loro spese" il carattere autonomo ed integrativo dell'obbligo assicurativo posto a carico degli enti ospedalieri rispetto alla normativa generale. 7. - Va, poi, tenuto conto a conforto di questa conclusione, che la norma si trova inserita, nel testo legislativo, immediatamente dopo quella che disciplina l'obbligo dell'assicurazione per la responsabilita' civile; e' agevole in tal modo concludere che mentre l'assicurazione di cui a tale ultima norma garantisce il dipendente dai danni che possono derivare a terzi dallo svolgimento della propria attivita', con l'art. 30 si e' inteso garantire lo stesso dipendente da tutti i danni, per infortuni e malattie contratte in servizio, che possono conseguire nell'espletamento delle mansioni cui e' adibito. 8. - Appare, quindi, evidente, che si e' in presenza di un sistema assicurativo distinto da quello dalle assicurazioni sociali (e ad ulteriore conferma puo' farsi riferimento al disposto dell'ultimo comma dell'art. 43 del medesimo decreto presidenziale il quale demanda la competenza in ordine all'accertamento del collegamento della malattia dalla causa di servizio all'I.N.A.I.L. soltanto per i dipendenti assicurati presso il detto istituto, cosi' palesando la sussistenza di due diversi tipi di assicurazioni), ma in tale contesto non e' manifestamente infondato il dubbio in ordine alla legittimita' costituzionale di tale disciplina. 9. - Il primo profilo inerisce all'eccesso di delega, ed al riguardo giova rilevare che con legge 12 febbraio 1968, n. 142, il Governo venne delegato ad emanare norme sull'ordinamento dei servizi degli enti ospedalieri e dei servizi di assistenza negli istituti di assistenza negli istituti e cliniche universitarie di ricovero e cura e stato giuridico dei dipendenti ospedalieri. In relazione a quest'ultimo punto la legge di delegazione stabili' che lo stato giuridico e le attribuzioni fossero regolati con criteri di uniformita' e conformita' "dei principi e delle leggi vigenti che regolano il rapporto di pubblico impiego" (art. 42, n. 2). Orbene, il confronto fra questa disposizione e quella di cui al citato art. 30 sembra indicare l'esistenza del citato eccesso di delega, e del conseguente contrasto della norma delegata con l'art. 76 della Costituzione, pacifico essendo che nell'ambito del rapporto di pubblico impiego non esiste il principio del cumulo obbligatorio fra l'assicurazione sociale e quella privata sicche' la statuizione delegata appare avere travalicato i limiti di cui alla legge di delegazione. 10. - Un ulteriore e diverso profilo di illegittimita' costituzionale evidenziato dalla norma riguarda la disparita' di trattamento e la correlata violazione dell'art. 3 della Costituzione, che si determina fra lo stato giuridico dei dipendenti ospedalieri, che fruiscono del vantaggio connesso al cumulo delle assicurazioni, rispetto a quello di altre categorie di pubblici impiegati per i quali tale cumulo non e' previsto. 11. - Sulla base di queste considerazioni, la questione di legittimita' costituzionale del citato art. 30 non appare manifestamente infondata, essa e', poi, rilevante dovendosi fare applicazione della norma del giudizio in corso e, pertanto, si impone la rimessione di essa alla Corte costituzionale.