LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO
    Ha  emesso la seguente ordinanza sul seguente fascicolo r.g. fasc.
 n. 10088/92 contenente appello principale  n.  2162/92  presentato  a
 mano  in  data  12  marzo 1992 con ricevuta n.   2162/92 dall'ufficio
 I.V.A. di Roma (controparte: Cocchi Giovanni, residente a Roma in  V.
 Acquaro,  8,  A/10) contro la decisione: n.  471/21/91 pronunciata in
 data 22 maggio 1991 (atti citati: avv. irr.  sanz. n. 302096 imposta:
 I.V.A. 80 (decisioni pronunciate dalla commissione tributi  di  primo
 grado  di  Roma),  sono  comparsi:  per  l'uff.  Sottani  Oscar  e il
 contribuente medesimo.
 OGGETTO DELLA  DOMANDA,  SVOLGIMENTO  DEL  PROCESSO  E  MOTIVI  DELLA
 DECISIONE
    Con  decisione n. 91210471 del 13 giugno 1991 la sezione XXI della
 commissione tributaria di primo grado di Roma accoglieva  il  ricorso
 proposto  dal  sig.  Giovanni  Cocchi avverso l'avviso di irrogazione
 sanzioni emesso dall'ufficio I.V.A. di  Roma  per  omesso  versamento
 I.V.A.   relativo  al  secondo  semestre  1980,  ritenendo  viceversa
 documentato  il  tempestivo  versamento   dell'importo   dovuto   dal
 contribuente  tramite  l'agenzia  di  Terni  della  Banca Commerciale
 Italiana.  Avverso  la  predetta  decisione,  comunicatagli  i.d.  10
 gennaio  1992,  propone  appello d.d. 12 marzo 1992 l'ufficio I.V.A.,
 esponendo che, ai sensi del d.P.R. n. 33/1972, la delega al pagamento
 deve  essere  comunque  rilasciata presso una dipendenza dell'azienda
 delegata  sita   nella   circoscrizione   territoriale   dell'ufficio
 competente   e   chiedendo   pertanto,  in  riforma  della  decisione
 impugnata, la conferma della legittimita' dell'avviso emesso.
                             O S S E R V A
    L'art. 6 del d.l. n. 593/1982 prevede che l'art. 38 del d.P.R. n.
 633/1972 deve essere cosi' sostituito: "I versamenti  previsti  dagli
 artt.  27,  30  e  33  devono  essere  eseguiti al competente ufficio
 dell'imposta sul valore aggiunto mediante delega del contribuente  ad
 una  delle  aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento per
 l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
 Stato, approvato con regio decreto del 23 maggio 1924, n. 827, e suc-
 cessive modificazioni, ovvero ad una delle casse rurali  e  artigiane
 di  cui  al  r.d.  26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4
 agosto 1955 n. 707, avente un patrimonio non inferiore a  lire  cento
 milioni.  La  delega  deve  essere in ogni caso rilasciata presso una
 dipendenza   dell'azienda   delegata   sita   nella    circoscrizione
 territoriale dell'ufficio competente".
    Ad  avviso  della commissione, tale disposizione appare illogica e
 ingiustificata.
    Per  quale  motivo  si  deve  penalizzare  il  contribuente   che,
 trovandosi  in  un'altra  citta'  rispetto  a  quella  ove  si  trova
 l'ufficio I.V.A. competente, non puo' versare quanto dovuto al  fisco
 attraverso la locale dipendenza dell'azienda bancaria?
    Premesso  che  un  giudizio  sulla  giustizia della legge (o sulle
 conseguenze che ne possono discendere  in  sede  applicativa)  spetta
 alla   Corte   entro   gli   schemi  del  sindacato  di  legittimita'
 costituzionale sulle violazioni del principio di uguaglianza ex  art.
 3  della  Costituzione (cfr. Corte costituzionale 30 gennaio 1980, n.
 10), questa sezione ritiene di sollevare la questione di legittimita'
 costituzionale sotto il profilo della  irragionevolezza  della  norma
 suspecificata  (Corte  costituzionale  23 aprile 1965, n. 33) e della
 conseguente  vanificazione  di  quel  generale  canone  di   coerenza
 dell'ordinamento  normativo  (Corte costituzionale n. 204/1982 che e'
 insito nel gia' citato art. 3.
    Se e' vero che la legge deve trattare in maniera uguale situazioni
 oggettivamente uguali, non si comprende per quale motivo il pagamento
 di diverse prestazioni fiscali e parafiscali  (bollo  sulle  patenti,
 sui   passaporti,   tassa   della  salute,  canone  televisivo  ormai
 fiscalizzato, tasse per la  partecipazione  a  concorsi,  imposte  di
 successione  e  imposte relative ad atti giudiziari pagabili mediante
 assegni circolari non trasferibili emessi anche da aziende di credito
 che non hanno delegazioni o sportelli nel territorio dell'ufficio del
 registro competente,  ecc.)  possa  essere  consentito  favorendo  il
 contribuente,  che ha diritto di circolare (anche nei fatidici giorni
 di scadenza dei pagamenti  delle  imposte)  in  qualsiasi  parte  del
 territorio   nazionale  (art.  16  della  Costituzione)  mediante  la
 possibilita' di effettuare il pagamento di quanto dovuto al fisco per
 il tramite di qualsiasi ufficio postale bancario, mentre  in  materia
 di  I.V.A.  il  legislatore  "blocca"  il  contribuente  nelle  varie
 scadenze (oggi  anche  mensili)  dei  pagamenti  dovuti,  rendendogli
 difficile  (se non impossibile) la circolazione e obbligandolo quindi
 a maggiori spese per far  si'  che  si  trovi  "nella  circoscrizione
 territoriale  dell'ufficio  competente"  onde provvedere al pagamento
 presso una dipendenza dell'azienda bancaria delegata.
    Cio'  che  conta,  sotto  il profilo della logica e del buon senso
 giuridico, e' che il contribuente paghi le imposte,  senza  aggravare
 irrazionalmente la sua posizione.