IL VICE PRETORE G.E.
    Sciogliendo la riserva del verbale che predece;
    Considerato   che  il  creditore  ha  pignorato  somme  di  danaro
 depositate dal debitore presso l'ufficio postale  di  Amorosi  su  un
 libretto di risparmio;
    Visto  l'art. 157 del d.P.R. 29 marzo 1976, n. 156, che disciplina
 l'impignorabilita' e la insequestrabilita' dei  crediti  iscritti  in
 libretti di risparmio postali;
    Visti gli artt. 3 e 47 della Costituzione italiana;
    Solleva eccezione di legittimita' costituzionale dell'art. 156 del
 d.P.R.  29  marzo  1976,  n. 156, recante norme sul "codice postale e
 norme integrative", nella parte in cui non consente di  sottoporre  a
 pignoramento od a sequestro i crediti iscritti in libretti postali di
 deposito a risparmio. Tale norma, infatti, crea una palese disparita'
 di  trattamento  dei  "debitori"  che  hanno  somme depositate presso
 istituti di credito bancario e  quelli  che,  invece,  utilizzano  il
 deposito postale, in contrasto, quindi, con il dettato costituzionale
 di eguaglianza.
    Tale  normativa  favorisce,  inoltre,  in modo ingiustificato, una
 propensione al deposito postale nei confronti degli altri istituti di
 creddito, in contrasto, quindi, con l'art. 47 della Costituzione.