IL VICE PRETORE G.E. Sciogliendo la riserva del verbale che predece; Considerato che il creditore ha pignorato somme di danaro depositate dal debitore presso l'ufficio postale di Amorosi su un libretto di risparmio; Visto l'art. 157 del d.P.R. 29 marzo 1976, n. 156, che disciplina l'impignorabilita' e la insequestrabilita' dei crediti iscritti in libretti di risparmio postali; Visti gli artt. 3 e 47 della Costituzione italiana; Solleva eccezione di legittimita' costituzionale dell'art. 156 del d.P.R. 29 marzo 1976, n. 156, recante norme sul "codice postale e norme integrative", nella parte in cui non consente di sottoporre a pignoramento od a sequestro i crediti iscritti in libretti postali di deposito a risparmio. Tale norma, infatti, crea una palese disparita' di trattamento dei "debitori" che hanno somme depositate presso istituti di credito bancario e quelli che, invece, utilizzano il deposito postale, in contrasto, quindi, con il dettato costituzionale di eguaglianza. Tale normativa favorisce, inoltre, in modo ingiustificato, una propensione al deposito postale nei confronti degli altri istituti di creddito, in contrasto, quindi, con l'art. 47 della Costituzione.