IL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n.  549/93
 proposto  in  grado di appello dei signori Giovanni Galante e Alfonso
 Calabro',  rappresentati  e  difesi   dall'avv.   Arturo   Mario   ed
 elettivamente  domiciliati  in  Palermo, via Marchese di Villabianca,
 82, presso l'avv.  Goffredo  Garraffa,  contro  la  presidenza  della
 regione siciliana, in persona
 del  presidente  in  carica,  e  l'assessorato  alla presidenza della
 regione siciliana, in persona dell'assessore in carica, rappresentati
 e difesi dall'avvocatura distrettuale dello Stato di  Palermo  presso
 la  quale  sono  domiciliati  in  via  Alcide  De Gasperi, 81, per la
 riforma della sentenza n. 229/93 resa tra le parti  dal  tribunale  e
 amministrativo regionale per la Sicilia (sezione staccata di Catania,
 sezione prima) in data 4 marzo 1992-1 aprile 1993;
    Visto l'atto di appello con i relativi allegati;
    Visti  l'atto  di  costituzione in giudizio e la memoria difensiva
 dell'amministrazione regionale appellata;
    Visti gli atti tutti di causa;
    Relatore il consigliere Luigi Cossu e uditi alla pubblica  udienza
 del  16  marzo  1994 l'avvocato Merlo per gli appellanti e l'avvocato
 dello Stato Mango per l'amministrazione appellata;
    Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
      che la sentenza appellata  ha  respinto,  con  compensazione  di
 spese,  il  ricorso  proposto dai signori Giovanni Galante ed Alfonso
 Calabro' contro la regione siciliana per l'annullamento  del  decreto
 assessoriale  3  maggio  1991  n.  2765/IV  che  li  escludeva  dalla
 partecipazione all'esame colloquio per il passaggio alla qualifica di
 dirigente superiore amministrativo;
      che avverso la sentenza hanno  proposto  appello  i  soccombenti
 Galante  e  Calabro'  - nel frattempo ammessi con riserva a sostenere
 l'esame colloquio a seguito di ordinanza collegiale n. 405/93 resa da
 questo consiglio in data 20 luglio 1993 ed utilmente collocati  nella
 graduatoria approvata con decreto assessoriale n. 10095/IV in data 21
 dicembre  1993  - i quali dichiarano di riproporre tutte le doglianze
 formulate  con  il  ricorso  di  primo  grado,  ed,  in  particolare,
 sollevano   la  questione  di  legittimita'  costituzionale  relativa
 all'art. 2 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21;
      che gli attuali  appellanti  furono  esclusi  con  il  ricordato
 decreto  n.  2765/IV  "per  non essere inquadrati nei ruoli regionali
 alla data del  1  novembre  1985";  circostanza,  questa,  del  tutto
 incontroversa  in  quanto  gli  appellanti stessi, gia' dipendenti di
 amministrazione statali in servizio  presso  uffici  periferici  siti
 nella  regione  siciliana,  dopo  un  periodo  nel  quale  prestarono
 servizio in qualita' di "comandati" presso gli uffici ai quali  erano
 addetti  (nel  frattempo  trasferiti  alla regione siciliana), furono
 inquadrati nei ruoli speciali transitori  previsti  dalla  l.reg.  27
 dicembre 1985, n. 53, con decorrenza 31 dicembre 1985;
      che,  alla  stregua  di  quanto  innanzi  osservato, il bando di
 concorso (decreto assessoriale n.  15593/IV  del  15  novembre  1989)
 appare  conforme  all'art.  2  della  l.reg. 9 maggio 1986, n. 21, il
 quale elevava a requisito di ammissione all'esame  colloquio  di  che
 trattasi  la qualita' di inquadrato in ruolo alla data del 1 novembre
 1985, con la conseguenza che il  provvedimento  di  esclusione  degli
 appellanti  -  inquadrati  in  ruolo  da  data  successiva  - risulta
 conforme al bando ed alla legge: il che imporrebbe,  allo  stato,  di
 respingere l'appello;
      che   cio'   rende   rilevante   la  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 2 della l.reg. 9 maggio  1986,  n.  21  (che
 sostituisce  l'art.  70  della  l.reg. 29 ottobre 1985, n. 41), nella
 parte  in  cui  limita  l'ammissione  all'esame  colloquio   per   il
 conseguimento   della   qualifica  di  dirigente  superiore  ai  soli
 dirigenti (ed equiparati)  inquadrati  nei  ruoli  alla  data  del  1
 novembre 1985;
      che,  sempre  con  riguardo  alla  rilevanza, deve disattendersi
 l'assunto  dell'amministrazione  appellata  relativo   all'appellante
 Calabro',  che  sarebbe stato inquadrato nella qualifica di dirigente
 con decorrenza dall'11 maggio 1986: e cio' in quanto tale allegazione
 si  risolve   in   una   inammissibile   postuma   integrazione   del
 provvedimento  impugnato,  che esclude il Calabro' per la diversa (ed
 unica) ragione che lo stesso non era inquadrato nei  ruoli  regionali
 alla  data  del  1  novembre 1985, e non gia' per il difetto di altri
 requisiti di ammissione;
      che la questione di legittimita' costituzionale appare  altresi'
 non  manifestamente  infondata  in  relazione agli artt. 3 e 97 della
 Costituzione in quanto:
        a) pur non essendo contestabile la  facolta'  del  legislatore
 regionale  di  indicare  una data alla quale riferire il possesso dei
 requisiti di ammissione al procedimento selettivo  per  la  copertura
 dei  posti  di  dirigente superiore, proprio la scelta legislativa di
 assumere come data di riferimento  il  1  novembre  1985  sembra  non
 rispettare   il  principio  di  eguaglianza  in  quanto  preclude  la
 partecipazione di una categoria di personale gia'  statale  ma  ormai
 divenuto  regionale  (alla  data  di  entrata  in  vigore della legge
 stessa), e che era stato inquadrato nei ruoli regionali  a  decorrere
 da  una  data di poco posteriore, vale a dire il 31 dicembre 1985, ma
 anteriore - e percio' ben nota - quando fu deliberata e promulgata la
 l.reg. n. 21/1986;
        b)  il  differente  trattamento  riservato  alla  due  diverse
 categorie di personale  risulta  quindi  operato  sulla  base  di  un
 elemento  del tutto irrazionale e non significativo, e che quindi non
 appare idoneo a giustificare la scelta legislativa, che disciplina in
 modo differenziato situazioni sostanzialmente eguali;
        c) l'aver elevato  a  titolo  di  ammissione  al  procedimento
 selettivo  di  che  trattasi  la  qualita'  di  inquadrato  nei ruoli
 regionali ad una data determinata ai sensi di cui  innanzi,  oltre  a
 non  costituire  indice  di sicura e differenziata maggiore capacita'
 professionale dei soggetti inquadrati a quella data rispetto a quelli
 inquadrati in  epoca  di  poco  successiva,  ma  appare  conforme  al
 principio   di   buon   andamento   dell'amministrazione   in  quanto
 irrazionalmente  restringe  il  numero  dei  possibili  aspiranti  al
 procedimento  selettivo,  e  quindi  la  possibilita' di sottoporre a
 valutazione comparativa il piu' ampio possibile numero  dei  soggetti
 idonei,  e di preporre ai posti di dirigente superiore in questione i
 piu' meritevoli;