IL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 549/93 proposto in grado di appello dei signori Giovanni Galante e Alfonso Calabro', rappresentati e difesi dall'avv. Arturo Mario ed elettivamente domiciliati in Palermo, via Marchese di Villabianca, 82, presso l'avv. Goffredo Garraffa, contro la presidenza della regione siciliana, in persona del presidente in carica, e l'assessorato alla presidenza della regione siciliana, in persona dell'assessore in carica, rappresentati e difesi dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo presso la quale sono domiciliati in via Alcide De Gasperi, 81, per la riforma della sentenza n. 229/93 resa tra le parti dal tribunale e amministrativo regionale per la Sicilia (sezione staccata di Catania, sezione prima) in data 4 marzo 1992-1 aprile 1993; Visto l'atto di appello con i relativi allegati; Visti l'atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva dell'amministrazione regionale appellata; Visti gli atti tutti di causa; Relatore il consigliere Luigi Cossu e uditi alla pubblica udienza del 16 marzo 1994 l'avvocato Merlo per gli appellanti e l'avvocato dello Stato Mango per l'amministrazione appellata; Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue: che la sentenza appellata ha respinto, con compensazione di spese, il ricorso proposto dai signori Giovanni Galante ed Alfonso Calabro' contro la regione siciliana per l'annullamento del decreto assessoriale 3 maggio 1991 n. 2765/IV che li escludeva dalla partecipazione all'esame colloquio per il passaggio alla qualifica di dirigente superiore amministrativo; che avverso la sentenza hanno proposto appello i soccombenti Galante e Calabro' - nel frattempo ammessi con riserva a sostenere l'esame colloquio a seguito di ordinanza collegiale n. 405/93 resa da questo consiglio in data 20 luglio 1993 ed utilmente collocati nella graduatoria approvata con decreto assessoriale n. 10095/IV in data 21 dicembre 1993 - i quali dichiarano di riproporre tutte le doglianze formulate con il ricorso di primo grado, ed, in particolare, sollevano la questione di legittimita' costituzionale relativa all'art. 2 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21; che gli attuali appellanti furono esclusi con il ricordato decreto n. 2765/IV "per non essere inquadrati nei ruoli regionali alla data del 1 novembre 1985"; circostanza, questa, del tutto incontroversa in quanto gli appellanti stessi, gia' dipendenti di amministrazione statali in servizio presso uffici periferici siti nella regione siciliana, dopo un periodo nel quale prestarono servizio in qualita' di "comandati" presso gli uffici ai quali erano addetti (nel frattempo trasferiti alla regione siciliana), furono inquadrati nei ruoli speciali transitori previsti dalla l.reg. 27 dicembre 1985, n. 53, con decorrenza 31 dicembre 1985; che, alla stregua di quanto innanzi osservato, il bando di concorso (decreto assessoriale n. 15593/IV del 15 novembre 1989) appare conforme all'art. 2 della l.reg. 9 maggio 1986, n. 21, il quale elevava a requisito di ammissione all'esame colloquio di che trattasi la qualita' di inquadrato in ruolo alla data del 1 novembre 1985, con la conseguenza che il provvedimento di esclusione degli appellanti - inquadrati in ruolo da data successiva - risulta conforme al bando ed alla legge: il che imporrebbe, allo stato, di respingere l'appello; che cio' rende rilevante la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della l.reg. 9 maggio 1986, n. 21 (che sostituisce l'art. 70 della l.reg. 29 ottobre 1985, n. 41), nella parte in cui limita l'ammissione all'esame colloquio per il conseguimento della qualifica di dirigente superiore ai soli dirigenti (ed equiparati) inquadrati nei ruoli alla data del 1 novembre 1985; che, sempre con riguardo alla rilevanza, deve disattendersi l'assunto dell'amministrazione appellata relativo all'appellante Calabro', che sarebbe stato inquadrato nella qualifica di dirigente con decorrenza dall'11 maggio 1986: e cio' in quanto tale allegazione si risolve in una inammissibile postuma integrazione del provvedimento impugnato, che esclude il Calabro' per la diversa (ed unica) ragione che lo stesso non era inquadrato nei ruoli regionali alla data del 1 novembre 1985, e non gia' per il difetto di altri requisiti di ammissione; che la questione di legittimita' costituzionale appare altresi' non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione in quanto: a) pur non essendo contestabile la facolta' del legislatore regionale di indicare una data alla quale riferire il possesso dei requisiti di ammissione al procedimento selettivo per la copertura dei posti di dirigente superiore, proprio la scelta legislativa di assumere come data di riferimento il 1 novembre 1985 sembra non rispettare il principio di eguaglianza in quanto preclude la partecipazione di una categoria di personale gia' statale ma ormai divenuto regionale (alla data di entrata in vigore della legge stessa), e che era stato inquadrato nei ruoli regionali a decorrere da una data di poco posteriore, vale a dire il 31 dicembre 1985, ma anteriore - e percio' ben nota - quando fu deliberata e promulgata la l.reg. n. 21/1986; b) il differente trattamento riservato alla due diverse categorie di personale risulta quindi operato sulla base di un elemento del tutto irrazionale e non significativo, e che quindi non appare idoneo a giustificare la scelta legislativa, che disciplina in modo differenziato situazioni sostanzialmente eguali; c) l'aver elevato a titolo di ammissione al procedimento selettivo di che trattasi la qualita' di inquadrato nei ruoli regionali ad una data determinata ai sensi di cui innanzi, oltre a non costituire indice di sicura e differenziata maggiore capacita' professionale dei soggetti inquadrati a quella data rispetto a quelli inquadrati in epoca di poco successiva, ma appare conforme al principio di buon andamento dell'amministrazione in quanto irrazionalmente restringe il numero dei possibili aspiranti al procedimento selettivo, e quindi la possibilita' di sottoporre a valutazione comparativa il piu' ampio possibile numero dei soggetti idonei, e di preporre ai posti di dirigente superiore in questione i piu' meritevoli;