IL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nella  causa  in  sede di
 legittimita' ed in sede di giudizio di  rinvio,  iscritta  al  n.  34
 dell'anno  1993,  tra  la  Societa'  a responsabilita' limitata Acque
 Bufardo Torrerossa, con sede in Acireale, in persona del sig.  Pietro
 Luigi  Pennisi,  rappresentata  e  difesa  dagli  avvocati  Ernesto e
 Michele Conte e presso i medesimi elettivamente domiciliata in  Roma,
 via  E.Q. Visconti, n. 99, ricorrente, contro l'assessorato ai lavori
 pubblici della  regione  siciliana,  in  perona  dell'assessore  pro-
 tempore,   e   l'ingegnere   capo   del   genio  civile  di  Catania,
 rappresentati e difesi  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  con
 domicilio  presso  la  stessa  in  Roma,  via  dei Portoghesi, n. 12,
 nonche' contro il comune di Fiumefreddo di Sicilia,  in  persona  del
 sindaco  pro-tempore,  rappresentato  e difeso dagli avvocati Eduardo
 Grasso e M.  Athena  Lorizio,  elettivamente  domiciliato  presso  la
 seconda   in   Roma,  via  di  Villa  Ada,  n.  57,  resistenti,  per
 l'annullamento della licenza di attingimento di acqua dalla  galleria
 Bufardo,  rilasciata  dall'ingegnere capo del genio civile di Catania
 al comune di Fiumefreddo di Sicilia con provvedimento  del  15  marzo
 1989, n. 28439.
                               F A T T O
    La  societa'  Acque  Bufardo  Torrerossa e' concessionaria a scopo
 irriguo, in forza del decreto interministeriale  13  marzo  1963,  n.
 901,  dell'intera  portata  d'acqua  delle  sorgenti  captate  da  un
 complesso di pozzi e  gallerie  da  essa  costruito  nelle  localita'
 Bufardo  e  Torrerossa  nel  comune  di  Fiumefreddo  di  Sicilia, ad
 eccezione di 11,65 litri al secondo riservati al comune.
    Con provvedimento del 15 marzo 1989, n.  28439,  l'ingegnere  capo
 del  genio  civile  di  Catania  rilasciava al comune una licenza per
 l'attingimento dalla sorgente Bufardo, fino  al  31  marzo  1990,  di
 65,65  litri  al  secondo  di  acqua,  ivi inclusi gli 11,65 litri al
 secondo gia' assentiti.
    A   seguito   del   silenzio-rigetto   formatosi    sul    ricorso
 amministrativo   prodotto   all'assessorato   regionale   dei  lavori
 pubblici, la societa' impugnava in questa sede il  provvedimento  del
 genio civile, deducendo i seguenti motivi:
      1)  violazione  dell'art. 56 del t.u. 11 dicembre 1993, n. 1775,
 perche'  non  applicabile  alle  licenze  di  attingimento  di  acque
 sotterranee;
      2)  violazione  dello  stesso  art.  56 ed eccesso di potere, in
 quanto la licenza andava ad incidere sulla preesistente utenza  della
 societa';
      3)  violazione dell'art. 103 del medesimo t.u. n. 1775/1933, per
 la mancata previsione a favore  della  societa'  del  rimborso  delle
 spese di ricerca, del compenso e del premio;
      4)  violazione degli artt. 47 e 56 dello stesso testo unico, sia
 perche' un couso delle opere di presa e di  derivazione  puo'  essere
 disposto soltanto con un provvedimento di concessione, sia perche' il
 provvedimento  impugnato  avrebbe  dovuto fissare le cautele per tale
 couso e il  compenso  spettante  alla  societa',  proprietaria  delle
 opere.
    Si  costituivano  in giudizio l'Avvocatura generale dello Stato in
 rappresentanza dell'ufficio regionale ed il comune di Fiumefreddo  di
 Sicilia.
    Con sentenza del 17 maggio 1990, n. 40, questo Tribunale annullava
 il  provvedimento, in accoglimento dei primi due motivi del ricorso e
 con l'assorbimento delle restanti doglianze.
    Senonche' la Corte  suprema  di  cassazione,  con  sentenza  delle
 sezioni  unite  5  marzo-9  luglio 1992, n. 8393, in accoglimento del
 ricorso prodotto dall'Avvocatura generale  dello  Stato,  cassava  la
 sentenza medesima, ritenendola erronea nell'applicazione dell'art. 56
 del  t.u.  11  dicembre  1933,  n. 1775 e insufficientemente motivata
 quanto all'accoglimento del secondo motivo  e  rinviava  la  causa  a
 questo Tribunale.
    Di  qui  la  riassunzione del giudizio da parte della societa' con
 atto depositato l'8 aprile 1993.
    Si sono costituiti anche in questa fase di  giudizio  l'Avvocatura
 generale dello Stato e il comune di Fiumefreddo di Sicilia.
    Quest'ultimo,  con memoria del 7 giugno 1993, si e' riportato alle
 difese spiegate nel giudizio introduttivo.
    La difesa erariale, con memorie del 7 giugno e  4  novembre  1993,
 richiamato  il  principio  di diritto affermato dalla Cassazione, dal
 quale discende la infondatezza  del  primo  motivo,  ha  ribadito  la
 correttezza  dell'operato  dell'amministrazione  anche in ordine alle
 restanti censure.
    Anche la societa' ricorrente in data 11 novembre 1993 ha  prodotto
 una  memoria, nella quale, in relazione alla pronuncia della Corte di
 cassazione, ha sollevato il problema della sua competenza a conoscere
 della vertenza, in relazione all'art.  201  del  t.u.  n.  1775/1933,
 secondo  il  quale  avverso le sentenze del tribunale superiore delle
 acque pubbliche in sede di legittimita' e' ammesso  il  ricorso  alle
 sezioni  unite  della Corte di cassazione soltanto per incompetenza o
 eccesso di potere, ai sensi dell'art. 3 della legge 31 marzo 1877, n.
 3761, ossia per motivi attinenti alla giurisdizione.
                             D I R I T T O